Il CNDCEC apre ai commissari giudiziali delle procedure di sovraindebitamento: gli incarichi svolti in questo ambito possono essere valutati come precedenti esperienze utili per l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d’impresa previsto dall’art. 13 c. 5 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). È quanto stabilito dal pronto ordini n. 63 del 10 luglio 2026.
Il CNDCEC è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di un’iscritta che chiede l’inserimento nell’elenco degli esperti, dichiarando di aver maturato almeno due precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e della crisi d’impresa, entrambe come commissario giudiziale.
Si ricorda che l’art. 13 c. 3 CCII stabilisce i requisiti per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata: iscrizione all’albo da almeno cinque anni, specifica formazione secondo il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e, soprattutto, precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Su questo terzo requisito intervengono le Linee di indirizzo ministeriali del 29 dicembre 2021, che impongono agli Ordini di verificare, in sede di valutazione delle domande, l’effettivo possesso delle esperienze dichiarate e la presenza di idonea documentazione a comprova degli incarichi o mandati svolti.
Le Linee di indirizzo, integrate dapprima dal DD 21 marzo 2023 e, da ultimo, dal DD 23 aprile 2026, individuano una serie di incarichi e prestazioni professionali che costituiscono indice qualificato di esperienza nella ristrutturazione e nella crisi d’impresa. Tra questi rientrano, tra l’altro, gli incarichi di consulente per piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati in continuità, gestore della crisi, attività di amministrazione e controllo in imprese interessate da operazioni di risanamento, nonché gli incarichi di commissario giudiziale e di commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria. Il DD 23 aprile 2026, in particolare, aggiorna l’elenco delle esperienze rilevanti alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, fornendo nell’Allegato 4 criteri operativi per la valutazione delle pregresse esperienze ex art. 13 c. 5 CCII.
Venendo al caso specifico, il Consiglio nazionale richiama l’art. 78 c. 2-bis CCII, che disciplina la nomina del commissario giudiziale nelle procedure di concordato minore: il giudice lo nomina, con il decreto di apertura, quando sia stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari ed emerga l’esigenza di tutelare gli interessi delle parti, quando sia proposta domanda di concordato in continuità con omologazione ex art. 112 c. 2 CCII, oppure quando la nomina sia richiesta dal debitore.
Inoltre, ai sensi dell’art. 66 c. 1 CCII, nelle procedure familiari in cui almeno uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore; anche in tali ipotesi il giudice può disporre la nomina di un commissario giudiziale. Per effetto del rinvio operato dall’art. 74 c. 4 CCII alle disposizioni del Capo III, al commissario giudiziale nominato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si applica l’art. 92 CCII: egli assume la qualifica di pubblico ufficiale e svolge tipiche funzioni di vigilanza, accertamento e informazione analoghe a quelle previste nel concordato preventivo.
Proprio questa assimilazione funzionale e il rilievo attribuito dal decreto ministeriale alle esperienze maturate in qualità di commissario giudiziale inducono il Consiglio nazionale a concludere che gli incarichi di commissario giudiziale assunti nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ivi compresi i concordati minori devono essere considerati esperienze utili e positivamente valutabili ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti.
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Alessandro Parrotta
- Cassazionista, founder AP AvvocatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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