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Composizione negoziata: la valutazione dei requisiti per gli esperti

Con il PO CNDCEC 2 luglio 2026 n. 52, il CNDCEC ha chiarito quali incarichi concorsuali siano validi per dimostrare le competenze necessarie alla soluzione della crisi d'impresa:

  • commissario giudiziale con riserva: l'attività svolta nel procedimento unitario con riserva di deposito del piano non è considerata valida se non ha fatto seguito l'effettiva ammissione della proposta concordataria (ad esempio, se è sopraggiunta la liquidazione giudiziale);

  • attestatore di un piano liquidatorio: questa esperienza viene ritenuta pienamente valida. Anche se l'obiettivo principale resta la preservazione del valore aziendale , il concordato preventivo basato su un piano liquidatorio rappresenta comunque uno strumento volto alla ristrutturazione e al soddisfacimento dei creditori;

  • Advisor con successiva rinuncia: la consulenza per la predisposizione di un piano non è valida se il cliente rinuncia al mandato prima del deposito formale della proposta. Deve infatti prevalere l'effettiva attivazione dell'imprenditore mediante la presentazione del piano, escludendo soluzioni mai concretizzate.

Per l'inclusione nell'elenco dei professionisti abilitati resta fermo il requisito del possesso di almeno due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale.

Albo professionale: cancellazione d'ufficio e procedimenti disciplinari

Con il PO CNDCEC 2 luglio 2026 n. 44, il CNDCEC affronta il caso di un iscritto che abbia perso i requisiti di radicamento territoriale (residenza o domicilio professionale) ma che risulti sottoposto a un procedimento disciplinare in corso.

Recependo i recenti orientamenti della Corte Costituzionale e del Ministero della Giustizia, il CNDCEC ha stabilito quanto segue:

  • superamento del divieto assoluto: non è più applicabile il vecchio principio interpretativo che vietava la cancellazione dall'Albo dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare;

  • cancellazione d'ufficio legittima: se il professionista perde il requisito della residenza o del domicilio professionale nel circondario di competenza, l'Ordine ha l'obbligo di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio, anche se vi è un procedimento disciplinare pendente;

  • effetti sull'azione disciplinare: la cancellazione estingue il procedimento disciplinare in corso, ma non consuma la potestà sanzionatoria dell'Ordine, che potrà essere riattivata in caso di una nuova futura iscrizione all'Albo, salvo il maturare della prescrizione;

  • divieto di trasferimento volontario: rimane invece fermo il divieto assoluto di accogliere una richiesta di trasferimento ad altro Albo avanzata volontariamente dal professionista finché pende il procedimento disciplinare o penale.

Fonte: PO CNDCEC 2 luglio 2026 n. 52

PO CNDCEC 2 luglio 2026 n. 44

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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