Il 26 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione pubblica, fino al 24 luglio 2026, la Parte II della bozza di Circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Una delle principali novità riguarda l’apertura dell’Amministrazione Finanziaria verso piani di rateazione capaci di estendersi oltre la soglia canonica dei 5 anni.
Per anni, la rigida interpretazione delle tempistiche di riscossione ha costituito un ostacolo insormontabile, spingendo molti debitori verso il default o verso soluzioni liquidatorie distruttive. La nuova impostazione ministeriale intende invece valorizzare l'efficacia del recupero sul lungo periodo, riconoscendo che la dilazione temporale estesa offre una tutela superiore delle ragioni erariali rispetto ad alternative contratte nel tempo ma scarsamente capienti in termini di liquidità immediata.
Un piano di ristrutturazione efficace non può prescindere da una mappatura immediata e attendibile della situazione debitoria complessiva. Uno dei principali fattori di rallentamento delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è sempre stato rappresentato dai tempi burocratici necessari per ottenere dagli uffici finanziari il computo esatto delle pendenze.
Per risolvere quanto detto, la prassi amministrativa recepisce un coordinamento informativo rigoroso:
entro sette giorni dal conferimento dell'incarico, l'Organismo di composizione della crisi ha l'obbligo di notificare l'avvio della procedura all'agente della riscossione e alle agenzie fiscali.
gli uffici finanziari competenti devono provvedere entro quindici giorni a comunicare la determinazione complessiva di tributi, interessi e sanzioni dovuti.
Questo meccanismo accelera la definizione del passivo erariale, consentendo ai consulenti e ai gestori della crisi di formulare proposte basate su dati certi e consolidati. Ciascun ufficio, a seguito della notificazione, è tenuto a lavorare in via anticipata le dichiarazioni, gli atti di accertamento e i processi verbali, concentrando gli sforzi per evitare che il decorso del tempo infici la fattibilità economica del piano stesso.
Il superamento del limite quinquennale
La legittimazione dei piani di pagamento ultrannuali non nasce da una concessione discrezionale, ma si inserisce in un solido e progressivo orientamento interpretativo manifestato dai tribunali di merito. Il testo normativo, infatti, non introduce un divieto esplicito circa la durata massima dei piani di ristrutturazione del consumatore o del concordato minore; ciononostante, l'inerzia o la resistenza degli uffici locali tendeva a rigettare implicitamente le proposte che impegnavano il debitore per archi temporali ritenuti eccessivi.
In particolare, viene richiesto agli uffici di verificare caso per caso se la proposta a lungo termine sia supportata da una motivazione economica coerente e se sia in grado di garantire un introito complessivamente maggiore per le casse dello Stato.
Osservazioni
L’accesso a dilazioni così estese e a parziali falcidie del debito fiscale non può trasformarsi in uno strumento di elusione o in un premio per i contribuenti infedeli. Il sistema delineato dalla riforma sposta il baricentro del controllo sulla condotta soggettiva del richiedente. Con l'evoluzione normativa, il legislatore ha opportunamente ridotto la soglia ostativa, passando dall'assenza della colpa generica alla formale esclusione dei soli comportamenti connotati da dolo, colpa grave o malafede.
Questo significa che il mancato pagamento delle imposte, se derivante da una crisi oggettiva, sopravvenuta e documentabile (come la perdita del lavoro, una malattia o il default di un cliente principale), non può e non deve essere interpretato automaticamente come colpa grave. Equiparare chi non ha potuto adempiere per cause di forza maggiore a chi ha deliberatamente utilizzato l'Erario come una linea di credito a fondo perduto per finanziare un tenore di vita insostenibile risulterebbe iniquo e contrario allo spirito della normativa europea sulla seconda opportunità (fresh start).
La relazione dettagliata predisposta dall'Organismo di composizione della crisi diventa quindi l'elemento cardine su cui si gioca l'omologazione del piano. L'organismo indipendente deve ricostruire analiticamente la storia finanziaria del debitore, esplicitando il grado di diligenza impiegato nell'assunzione delle obbligazioni e le cause reali che hanno determinato l'incapacità di adempimento ordinario.
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