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Fino al 24 luglio 2026 è possibile inviare le proprie osservazioni alla consultazione pubblica avviata dall'Agenzia delle Entrate sulla Parte II della bozza di Circolare riguardante le misure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Si ricorda che il 15 aprile 2026 era stata messa a disposizione la Parte I (avente ad oggetto "I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza"). Il percorso continuerà con la pubblicazione in consultazione delle Parti III e IV dedicate, rispettivamente, agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, nonché alla liquidazione giudiziale e alle procedure residuali.

L'obiettivo primario del legislatore attuale è l'introduzione di procedure lineari incentrare sul principio della seconda opportunità (o fresh start), un concetto di matrice euro-unitaria volto a reinserire il soggetto insolvente ma meritevole all'interno del circuito economico attivo.

La Circolare esamina dettagliatamente questo percorso, mettendo in luce come l'armonizzazione con le direttive comunitarie imponga una valutazione equilibrata tra la tutela del credito e il diritto del debitore a condurre un'esistenza dignitosa, libero dal peso di un'esposizione finanziaria non più sostenibile.

Ambito di applicazione e innovazioni procedurali sull'attestazione del piano

La nuova disciplina perimetra con precisione la platea dei beneficiari ammessi alle tutele speciali. Possono accedere a tali istituti i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, le start-up innovative e gli imprenditori agricoli, oltre a qualunque altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ordinaria. Una delle novità più rilevanti e discusse riguarda lo snellimento degli oneri documentali, in particolare la profonda trasformazione della figura dell'attestatore.

Nel sistema precedente, l'attestazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano era un elemento rigido, necessariamente incorporato nelle funzioni svolte dall'organo di composizione. Con la novità in questione, invece, la nomina dell'attestatore indipendente diventa sempre facoltativa. Questa scelta risponde a logiche di semplificazione procedimentale e riduzione dei costi, evitando balzelli economici superflui nelle procedure meno complesse, dove il vaglio dell'organo di composizione unito al controllo del giudice di merito viene ritenuto pienamente sufficiente. Resta inteso che, nei casi caratterizzati da elevata complessità patrimoniale, il ricorso a un professionista esterno abilitato può fungere da valido supporto istruttorio per valutare la concreta attuabilità della proposta, ma la sua assenza non può in alcun modo pregiudicare l'ammissibilità giuridica della domanda.

Poteri d'accesso alle banche dati pubbliche e il ruolo cardine dell'OCC

Per garantire l'efficacia delle verifiche e superare le asimmetrie informative che spesso viziano le procedure esecutive, l'organismo di composizione della crisi (OCC) assume una centralità operativa assoluta. Il legislatore, tramite gli ultimi decreti correttivi, ha sanato una lacuna concedendo espressamente ai gestori della crisi ampi poteri investigativi telematici. Ai fini della redazione delle relazioni dettagliate da allegare alla domanda, l'OCC può oggi accedere direttamente ai dati custoditi nell'anagrafe tributaria, incluse le sezioni relative ai rapporti finanziari, alle centrali rischi, ai sistemi di informazione creditizia privati e ad altre banche dati pubbliche.

Questo monitoraggio ad ampio spettro consente di mappare in tempo reale il reale perimetro dei debiti contratti e la consistenza degli asset patrimoniali. Sotto il profilo operativo, l'OCC è tenuto a dare immediata notizia del conferimento dell'incarico all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali competenti. Questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere entro quindici giorni comunicando l'esatto ammontare del debito tributario accertato e gli eventuali contenziosi pendenti. Tale meccanismo assicura una trasparenza cristallina, impedendo l'occultamento di passività erariali e blindando la procedura da successive azioni di revoca o contestazioni tardive.

Le procedure familiari: gestione unitaria ed economia dei procedimenti

Un'ulteriore innovazione dotata di un forte impatto sociale ed economico riguarda la regolamentazione dettagliata delle procedure familiari. Molto spesso, lo stato di crisi finanziaria non colpisce un singolo individuo in modo isolato, bensì l'intero nucleo familiare, a causa della commistione di garanzie, mutui cointestati sulla prima casa o decisioni di spesa condivise. Per evitare una dispendiosa frammentazione dei giudizi, i membri della stessa famiglia possono ora presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi, a condizione che siano stabilmente conviventi o che il sovraindebitamento tragga origine da una causa comune.

La definizione di membro della famiglia è volutamente estesa: comprende il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto. Sebbene la trattazione avvenga in modo unitario davanti al giudice adito per primo per ragioni di coordinamento e risparmio di spesa, la legge impone che le masse attive e passive rimangano rigorosamente distinte. Non vi è alcuna confusione patrimoniale; ciascun membro risponde dei propri debiti con i propri beni. Anche la liquidazione del compenso spettante all'OCC viene ripartita tra i partecipanti in misura proporzionale all'attivo di ognuno, garantendo equità distributiva dei costi procedurali.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore e il sindacato sulla meritevolezza

Nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta presentata possiede un contenuto libero e può prevedere la falcidia e il soddisfacimento differenziato dei crediti in qualsiasi forma. Tuttavia, l'omologazione del piano da parte del Tribunale è subordinata a un severissimo vaglio sia oggettivo che soggettivo. Il baricentro della valutazione si sposta sul concetto di meritevolezza del debitore, che è stato profondamente rimodellato per allinearsi ai principi della buona fede.

Il piano risulta inammissibile qualora emerga che il soggetto abbia determinato la propria situazione di crisi con dolo, frode o colpa grave. L'OCC deve quindi indagare le cause reali dell'indebitamento, la diligenza impiegata nel contrarre le obbligazioni e le ragioni specifiche dell'incapacità di adempimento. Un elemento di assoluta novità è il monitoraggio del comportamento dei soggetti finanziatori: l'organismo deve indicare esplicitamente se gli istituti di credito abbiano valutato correttamente il merito creditizio del consumatore prima di concedere i prestiti, tenendo conto del suo reddito disponibile al netto delle spese necessarie per un dignitoso tenore di vita. Se la banca ha concesso credito in modo imprudente, aggravando la situazione, le viene preclusa la possibilità di opporsi all'omologazione del piano per contestarne la convenienza economica.

La liquidazione controllata e l'innalzamento delle soglie di accesso

Qualora non vi siano le condizioni per proporre un piano di ristrutturazione o un concordato minore, lo strumento residuale ma fondamentale è rappresentato dalla liquidazione controllata del sovraindebitato. Si tratta di una vera e propria procedura concorsuale di natura non negoziale, volta alla monetizzazione dell'intero patrimonio pignorabile del debitore per ripartire il ricavato tra i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.

I decreti correttivi hanno apportato modifiche strutturali a questo istituto, innalzando in particolare a cinquantamila euro la soglia debitoria minima per l'accesso, al fine di evitare l'apertura di procedure concorsuali per esposizioni finanziarie minime, che verrebbero interamente assorbite dai costi fissi della macchina giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relazione dell'OCC allegata alla domanda non deve limitarsi a un mero controllo formale, ma deve ricostruire con assoluta chiarezza, completezza e attendibilità la situazione economico-patrimoniale. Questo corredo informativo è un presupposto di ammissibilità indispensabile affinché il liquidatore possa individuare tempestivamente le azioni giudiziarie idonee a incrementare l'attivo liquidabile a beneficio del ceto creditorio.

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente e l'impatto dell'inadempimento fiscale

L'istituto di maggior rilievo è senza dubbio l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Si tratta di una misura eccezionale che permette alle persone fisiche meritevoli, che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta né prospettica, di conseguire la liberazione totale dai debiti residui per una sola volta nella vita. Il beneficio opera tramite un decreto costitutivo del Tribunale, ma comporta l'obbligo di dichiarare, nei quattro anni successivi, il sopravvenire di utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Il nodo interpretativo più complesso affrontato dalla Circolare e dalla giurisprudenza di merito riguarda il peso dei debiti di natura fiscale. Secondo l'orientamento prevalente dei tribunali, il sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni tributarie, finalizzato al mantenimento di un tenore di vita artificialmente elevato, configura una condotta di grave negligenza foriera del sovraindebitamento. Non può essere considerato meritevole chi occulta o evade le imposte riversando sulla collettività il costo delle proprie spese voluttuarie. Al contrario, la morosità fiscale incolpevole, determinata da eventi straordinari e imprevedibili come malattie, licenziamenti o crisi di mercato macroeconomiche, non osta al conseguimento del beneficio, preservando lo spirito solidaristico della norma e garantendo quel definitivo reinserimento sociale ed economico auspicato dal legislatore.

Fonte: Bozza di Circolare

Com. stampa AE 26 giugno 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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