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  • Tempo di lettura 8 min.

Va subito premesso che l’istituto della cessione d'azienda, si configura quando un soggetto giuridico-economico trasferisce a terzi la propria azienda o un ramo di essa contro un corrispettivo in denaro e altro bene fungibile. Si può dunque configurare una cessione:

  • in senso stretto dell’intero complesso aziendale, quando si riceve un corrispettivo in denaro;
  • per apporto dell’intero complesso aziendale o ramo di azienda, quando si riceve come corrispettivo quote o azioni.

Va comunque tenuto presente che, pur in presenza di validi motivi, è necessario l’incontro della volontà delle parti per pervenire ad un accordo, senza il quale difficilmente si conclude il contratto di cessione di azienda.

Brevemente, l’atto di cessione deve contenere:

  1. l’inventario dell’azienda oggetto di trasferimento;
  2. i crediti ceduti ed i debiti accollati;
  3. l’indicazione dei contratti in corso;
  4. il prezzo di cessione ed i relativi pagamenti;
  5. gli effetti del contratto;
  6. il divieto di concorrenza;
  7. il subingresso nelle posizioni fiscali;
  8. le modalità di svincolo di pegni e/o ipoteche.

Con riguardo alla successione dei contratti e al trasferimento dei debiti ceduti, oggetto del presente lavoro, di seguito si riassume:

  • nel caso di alienazione dell’azienda, l’art. 2558 c.c., presuppone il subentro da parte dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa. Si tratta di un automatico subentro in tutti i rapporti commerciali/contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. In particolare, si trasferiscono i contratti cd. “d’azienda”, aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Si trasferiscono, inoltre, i contratti cd. “d’impresa”, attinenti all’organizzazione dell’impresa stessa come, per esempio, quelli di somministrazione, di assicurazione, di appalto e simili. Non è necessario notificare l’atto di cessione al terzo contraente, essendo il subentro nei contratti in corso di esecuzione una clausola prevista dalla legge. Tuttavia, è ammesso il recesso del terzo contraente per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. In questo caso l’alienante è responsabile nei confronti del terzo per l’eventuale risarcimento del danno;
  • l’acquirente risponde solo dei debiti inerenti all’azienda che risultino dai libri contabili. L’iscrizione nei libri contabili si configura come un elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente in relazione ai suddetti debiti e non può essere surrogata da altre forme di conoscenza. Il venditore, dunque, non è liberato dalle obbligazioni assunte dopo aver ceduto l’azienda, dato che il trasferimento presuppone il consenso dei creditori. La norma, contenuta nell’art. 2560 c.c., ha lo scopo di tutelare proprio questi ultimi, i quali potrebbero essere danneggiati per il fatto che il nuovo proprietario non offre le garanzie di solvibilità. Dei debiti sorti antecedentemente alla cessione risponde il cessionario se risultano, come già detto, dai libri contabili. È opportuno, dunque, elencare nell’atto o in apposito prospetto da allegare all’atto, i debiti esistenti alla data della cessione, inserendo nel contratto la clausola riguardante l’esclusione dalla responsabilità solidale per i debiti non elencati. In altri termini, nel contratto di cessione è bene inserire:
    • l’elenco dei debiti ed il relativo accollo;
    • il consenso dei creditori.

Giurisprudenza rilevante

Recentemente la Suprema Corte, con Ord. 16 giugno 2026 n. 20054, ha dettato dei principi con riguardo alla successione dei contratti e al trasferimento dei debiti aziendali in capo all’acquirente l’azienda.

L’art. 2558 c.c., prevede al primo comma che, in tema di successione dei contratti, “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale". In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti.

In particolare, precisano gli ultimi giudici, a norma dell'art. 2558 c.c., perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda, occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite o esaurite. La norma contenuta nell'art 2558 c.c. risponde alla presumibile volontà dei contraenti in ordine al perdurare del vincolo anche nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda, quando i contratti non abbiano carattere personale e salva sempre la facoltà di recesso riconosciuta a favore del terzo. Pertanto, tale norma non può trovare applicazione a danno dell'acquirente per i contratti già eseguiti, specie quando si tratti di accertare una responsabilità per inadempimento imputabile esclusivamente al cedente dell'azienda (Cass. 26 maggio 1962 n. 1247; conf. Cass. Ord. 23 aprile 2024 n. 10902).

In merito ai debiti trasferiti con la cessione d’azienda, l’ordinanza conferma che, la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti anteriori richiede l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie. La conoscenza effettiva del debito o l’eventuale mala fede del cessionario non bastano a sostituire tale requisito, restando esperibili gli ordinari rimedi a tutela dei creditori.

Infatti, richiamando Cass. 26 maggio 2025 n. 14020, viene dettato il principio secondo il quale, ai fini della responsabilità ex art. 2560 c. 2 c.c., è necessaria l’iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza del debito proveniente da altra fonte da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni.

Inoltre, l'iscrizione dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma, che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo. Ciò in quanto il citato art. 2560 c.c. è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. 20 giugno 2000 n. 8363).

Si confermano, dunque, i principi espressi in materia dall’orientamento tradizionale in ordine al fatto che, l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori, è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente e alla esclusione della responsabilità del cessionario per debiti conosciuti aliunde, stante la natura eccezionale della disposizione contenuta nell'art. 2560 c. 2 c.c.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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