Il codice del consumo mette a carico dell’operatore economico i rischi di perdita del bene ancora in transito, fino alla consegna materiale (salvo il vettore sia stato scelto dal consumatore). Il vettore risponde nei confronti del mittente, salvo il caso fortuito.
Maxi incendio nel deposito di un vettore a Milano
Il recente fatto di cronaca, relativo all’incendio di un capannone di smistamento di Bartolini – BRT e di alcuni container della società di spedizioni con relativa distruzione di migliaia di pacchi in transito, ha fatto emergere la intricata complessità del sistema delle responsabilità per la perdita dei beni in viaggio.
In particolare, occorre distinguere la posizione e il ruolo di mittente e destinatario e la natura del rapporto giuridico intercorrente tra loro e di quello intercorrente tra gli stessi e il vettore.
Rapporto business to consumer
Al riguardo, un primo profilo riguarda gli acquisti effettuati dai consumatori, ai quali si applica l’art. 63 del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). Siamo, dunque, nel rapporto B2C (“business to consumer”).
L’art. 63 prevede che, nei contratti che pongono a carico dell’operatore economico l'obbligo di provvedere alla spedizione di beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
Il fatto che il rischio non passi fino all’acquisizione materiale del bene significa che il consumatore/destinatario non deve subire alcun danno in conseguenza della perdita del bene.
In base alla norma in esame, pertanto, fino a che il consumatore non prende nelle sue mani il bene spedito, non deve patire alcun pregiudizio.
Di conseguenza, il consumatore, se ne ha interesse, ha il diritto a ottenere dal venditore una consegna successiva del bene e cioè entro un termine supplementare fissato dal consumatore stesso (salvi i casi in cui la legge consente di soprassedere a tale richiesta). Il consumatore, che non ha ricevuto la consegna, ha comunque diritto a ottenere dal venditore la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni: a descrivere un iter a più livelli per far ottenere al consumatore quanto gli spetta è l’art. 61 del codice del consumo.
Rispetto a quanto detto, però, c’è una eccezione, disciplinata dal c. 2 dell’art. 63: il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore, qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dall’operatore economico.
In questi casi (scelta unilaterale da parte del vettore da parte del consumatore) il mittente/venditore si libera di responsabilità con la consegna del bene al vettore. Si noti che la norma dice che, se l’operatore economico propone il vettore, non si tratta di scelta vera e propria e, quindi, il rischio rimane in capo al mittente.
Qualora si verifichi una scelta autonoma ed esclusiva del vettore da parte del consumatore/acquirente e il bene sia distrutto o danneggiato, il consumatore/acquirente deve far valere le sue ragioni nei confronti del vettore: lo stesso art. 63 c. 2 del codice del consumo contiene la clausola di salvezza dei diritti del consumatore nei confronti del vettore.
Per i casi diversi dalla vendita di beni da operatore economico a consumatore, si applica quanto previsto dal codice civile.
Ai sensi dell’art. 1510 c. 2 c.c. salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere e le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Possono, dunque, verificarsi due ipotesi a seconda delle clausole contrattuali pattuite o degli usi applicabili. Può essere che il contratto si allinei alla regola per cui il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore. In questo caso l’acquirente, cui non arriva il bene, è tenuto a pagarlo al venditore e deve ottenere un risarcimento dei danni dal vettore.
Al contrario, se il contratto preveda diversamente (vendita con consegna all’arrivo) o se - in assenza di patti espressi - si applicano usi contrari, l’acquirente eserciterà i suoi diritti nei confronti del venditore.
Posizione del vettore
Quanto alla posizione del vettore, si applicano gli artt. 1693e 1696 c.c. In base all’art.1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Il vettore, tra l’altro, non si libera della sua responsabilità con un mero tentativo di consegna.
Inoltre, in base all’art. 1696 c.c., nei trasporti nazionali terrestri, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e nei limiti previsti dalle norme settoriali per altri tipi di trasporto.
Tuttavia, il vettore non può avvalersi dei limiti di responsabilità, qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, oppure di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto, il vettore, se è in dolo o colpa grave, risponderà del danno, senza giovarsi dei tetti massimi previsti dalle leggi speciali.
Se, invece, sia accertato il caso fortuito, il vettore non è responsabile e il danno resta a carico di chi subiva il rischio in quel momento, in base alle norme sopra illustrate (codice del consumo; codice civile).
Applicate le regole a un incendio dei magazzini del vettore, quest’ultimo ne risponde, senza limiti massimi predefiniti ex lege, se è in dolo o colpa grave (ad esempio assenza di sistemi antincendio); non risponde, se sussiste un caso fortuito (ad esempio fulmine, un attentato terroristico) o se la perdita del bene è derivata dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario; nei casi di colpa lieve del vettore, questi ne risponde con i tetti massimi di importo.
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