Nuovo regime sanzionatorio per le irregolarità contributive dei giornalisti. L’INPGI, con Circ. 7 luglio 2026 n. 5, ha illustrato le nuove norme agevolative per le omissioni e le evasioni contributive dei giornalisti, committenti e liberi professionisti.
Quadro normativo
Il nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata, adottato dal Consiglio di Indirizzo Generale dell'INPGI con delibera n. 13 del 26 novembre 2025, ha ridefinito il sistema sanzionatorio.
L’art. 12 del nuovo Regolamento - oltre ad uniformare il regime sanzionatorio applicato alle inadempienze contributive da parte dei giornalisti assicurati e dei committenti - ha disposto l’allineamento del sistema applicato dall’INPGI a quello previsto nel sistema generale INPS (art. 116 c. 8 e s. L. 388/2000, come modificato dall’art. 30 DL 19/2024, conv. in L. 56/2024).
Sanzioni civili per omissione contributiva
L’omissione contributiva ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116 c. 8 lett. a L. 388/2000).
Il legislatore, con l’ultimo intervento normativo, ha introdotto l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lett. a) del c. 8, al fine di favorire e accelerare la regolarizzazione delle posizioni debitorie (art. 30 c. 1 lett. a DL 19/2024, conv. in L. 56/2024)
Pertanto, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (da intendersi al tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40 % dell’importo dovuto, al fine di agevolare l’adempimento, il legislatore ha introdotto una misura in base alla quale, se il pagamento avviene e in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge spontaneamente, ossia prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente previdenziale, la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento non trova applicazione.
Il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. La misura agevolativa non trova, invece, applicazione in caso di pagamento in modalità rateale.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano, inoltre, a essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi di mora.
Trascorso il termine di 120 giorni, troverà applicazione il calcolo delle sanzioni civili nella misura ordinaria.
Decorrenza
La nuova disciplina agevolativa trova applicazione nei confronti dell’INPGI relativamente agli inadempimenti verificatisi successivamente al 31 dicembre 2026 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2026.
Sanzioni civili per evasione contributiva
Ricorre l’ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero (art.116 c. 8 lett. b L. 388/2000).
Nell’ipotesi in cui il soggetto contribuente - giornalista libero professionista o committente titolare di rapporti di lavoro parasubordinati - non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la posizione rispetto all’obbligo contributivo, si prevede una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.
Nel caso in cui, invece, la denuncia della situazione debitoria venga effettuata spontaneamente - prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori - entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia; se il versamento avvenga in unica soluzione (dopo i 30 giorni) entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
La misura agevolata delle sanzioni civili per evasione spetta anche in caso di pagamento rateale purché, entro i termini suddetti (30 o 90 giorni), sia presentata la domanda di rateazione (anche nel caso in cui l’accoglimento dell’istanza avvenga in data successiva ai medesimi termini) e si provveda altresì al pagamento della prima rata.
Decorrenza
La nuova disciplina agevolativa trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate a partire dalla predetta data, anche se riferite a periodi pregressi, sempreché rientrino nei dodici mesi dalla scadenza legale del versamento.
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