L’INPGI, con Circ. 5 febbraio 2026 nn. 2 e 3, ha pubblicato i valori della contribuzione a carico dei giornalisti liberi professionisti e co.co.co., definendo inoltre gli importi di alcune prestazioni spettanti a questi lavoratori. L'Istituto previdenziale ha altresì rivalutato, con la Circ. n. 1/2026, le pensioni e aggiornato i valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2026.
Giornalisti co.co.co.
L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2026 sono confermate nelle seguenti misure:
|
Collaboratori |
Aliquota contributiva |
|---|---|
|
Generalità |
26,00% (IVS) + 2% (maternità, congedo parentale, ANF, disoccupazione, malattia e degenza ospedaliera) |
|
Titolari contestualmente di altra posizione assicurativa o di pensione |
17,00% |
Il premio assicurativo INAIL - posto interamente a carico del committente – per l’anno 2026 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto all’ INPGI.
Il massimale di reddito imponibile è pari a € 122.295,00 mentre il minimale è di € 18.808,00.
Liberi professionisti
Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato - per l’anno 2026 - nella misura del 12% del reddito netto imponibile. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i € 24.336, il contributo soggettivo è elevato al 14%.
Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo.
È dovuto in ogni caso un contributo minimo annuo, differenziato in base all'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale come indicato nella tabella seguente.
|
Tipo di contributo |
Anzianità professionale |
Titolari di trattamento pensionistico diretto |
|
|---|---|---|---|
|
superiore a 5 anni |
fino a 5 anni |
||
|
Soggettivo |
€ 305,26 |
€ 152,63 (*) |
€ 152,63 (*) |
|
Integrativo |
€ 101,75 |
€ 50,88 |
€ 101,75 |
|
Maternità |
€ 23,70 |
€ 23,70 |
€ 23,70 |
|
Totale |
€ 430,71 |
€ 227,71 |
€ 278,08 |
|
(*) Il contributo soggettivo minimo annuo è ridotto del 50% rispetto a quello ordinario per i giornalisti: - con anzianità professionale fino a 5 anni; - titolari di pensione diretta che continuano a svolgere attività giornalistica autonoma. |
|||
Il massimale di reddito imponibile è pari a € 122.295,00 mentre il minimale è di € 18.808,00.
Perequazione trattamenti pensionistici
Si riporta di seguito la tabella degli scaglioni e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2026:
|
Scaglione di trattamento |
Percentuale dell'indice di perequazione da attribuire |
Aumento percentuale |
Importo Trattamento Annuo |
|
|
DA |
A |
|||
|
Fino a 7 volte il trattamento minimo INPS |
100 |
+ 1,40% |
0 |
54.909,40 |
|
oltre 7 e fino a 9 volte il trattamento minimo INPS |
80 |
+ 1,12% |
54.909,41 |
70.597.80 |
|
oltre 9 e fino a 11 volte il trattamento minimo INPS |
65 |
+ 0,91% |
70.597,81 |
86.286,20 |
|
oltre 11 volte il trattamento minimo INPS |
45 |
+ 0,63% |
86.286,21 |
----- |
Importo soglia minima pensione anticipata
Nell’anno 2026 l’assegno sociale INPS è annualmente pari a 7.101,12 euro, di conseguenza, per l’attribuzione della pensione prima dei 66 anni è necessario che il trattamento maturato risulti almeno pari a 10.651,68 euro lordi annui. Si riportano, di seguito, i valori del montante contributivo necessario per il perfezionamento del diritto a pensione (si omettono le frazioni di anno di età):
|
ANNI ETA’ |
Coefficiente trasformazione in pensione |
Montante contributivo necessario |
IMPORTO SOGLIA MINIMO (valore annuo lordo) 1,5 volte assegno sociale |
|---|---|---|---|
|
63 |
4,936% |
215.796,00 |
10.651,68 |
|
64 |
5,088% |
209.349,00 |
10.651,68 |
|
65 |
5,250% |
202.889,00 |
10.651,68 |
|
66 |
5,423% |
> 0 |
0 |
Indennità DISCOLL
Per l'anno 2026 la retribuzione di riferimento per il calcolo della DISCOLL e il massimale mensile di tale prestazione sono pari, rispettivamente, a € 1.456,72 e a € 1.584,70.
Indennità di degenza ospedaliera
Si riportano, di seguito, i valori dell’indennità:
|
Massimale |
16% |
24% |
32% |
|
Contributi accreditati da 1 a 4 mesi |
Contributi accreditati da 5 a 8 mesi |
Contributi accreditati da 9 a 12 mesi |
|
|
€ 122.295,00 |
€ 53,61 |
€ 80,41 |
€ 107,22 |
Indennità di malattia
Si riportano, di seguito, i valori dell’indennità:
|
Massimale |
8% |
12% |
16% |
|
Contributi accreditati da 1 a 4 mesi |
Contributi accreditati da 5 a 8 mesi |
Contributi accreditati da 9 a 12 mesi |
|
|
122.295,00 |
26,80 |
40,21 |
53,61 |
Fonte: Circ. INPGI 5 febbraio 2026 n. 1
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redazione Memento
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzate da personalità, continuità e etero-organizzazione della prestazione sono disciplinati secondo la normativa prevista per il lavoro subordinato.
Maria Rosa Gheido
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