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Con la Riforma del Terzo settore, avvenuta con l’emanazione del D.Lgs. 117/2017, cd. Codice del Terzo settore, il legislatore ha regolamentato anche la disciplina relativa alle detrazioni e deduzioni spettanti alle persone fisiche per le erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS (art. 83).

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

La percentuale di detrazione è elevata al 35%, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS da persone fisiche, enti e società sono, altresì, deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

In riferimento al reddito complessivo è opportuno precisare che, ai fini della determinazione dello stesso, occorre considerare il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali che include anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014), la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (cd. mance), dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate anch’esse a imposta sostitutiva.

Nell’ambito delle erogazioni deducibili vi rientrano anche:

  • le somme versate a una ONLUS come contributo per l’adozione a distanza, purché esse siano comprovate da un’attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’organizzazione non lucrativa (circolare AdE 21 maggio 2014 n. 11/E);
  • i contributi volontariamente erogati a una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, diversamente, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS è tenuta a rilasciare regolare fattura (circolare AdE 24 aprile 2015 n. 17/E);

Ne consegue che, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle OdV, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi potranno, alternativamente, detrarre la spesa sostenuta o dedurre la stessa dal reddito. A tal fine, è necessario compilare righi diversi del modello dichiarativo.

Tipologia di agevolazione

Misura del beneficio fiscale

Indicazione Mod. 730

e Redditi 2026

Detrazione fiscale

30% della spesa con limite di 30.000 euro

  • Rigo E8/E10, cod. 71 - Mod. 730
  • Righi RP8- RP13, cod. 71 - Mod. Redditi

35% della spesa con limite di 30.000 euro per erogazioni a OdV

  • Rigo E8/E10, cod. 76 - Mod 730
  • Righi RP8- RP13, cod. 76 - Mod. Redditi

Deduzione fiscale

10% del reddito complessivo dichiarato

  • Rigo E36 - Mod. 730
  • Rigo RP36 - Mod. Redditi

La detrazione o la deduzione dal reddito trovano applicazione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore, ossia per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Iscrizione al RUNTS degli ETS

La spettanza delle agevolazioni in esame è, altresì, subordinata all’iscrizione degli enti a favore dei quali è effettuata l’erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (operativo dal 23 novembre 2021). In merito, occorre evidenziare che:

  • per le APS e le OdV già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili/deducibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);
  • per le APS e le OdV già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l’estromissione non sono detraibili/deducibili;
  • per gli enti diversi dalle OdV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili/deducibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS.

La detrazione o la deduzione delle erogazioni liberali si applica anche, in via transitoria, alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte nell’apposita Anagrafe, i sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Pertanto, una delle verifiche preliminari e necessarie da effettuare prima di beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento, è l’iscrizione al RUNTS dell’ente a favore del quale è stata effettuata l’erogazione liberale. Tale verifica, potrà essere effettuata consultando l’elenco degli ETS sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti).

Determinazione del limite di detraibilità

La detrazione del 30% (35% per le OdV) degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS, è calcolata su un importo non superiore a 30.000 euro.

Ai fini della definizione delle tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e della valorizzazione degli stessi, l’art. 3, DM 28 novembre 2019 prevede che la detrazione spettante venga calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.

Si ricorda, inoltre, che dal periodo d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, anche la detrazione delle spese per le erogazioni liberali spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.

Modalità di esecuzione del pagamento

Per poter beneficiare della detrazione d’imposta o della deduzione delle erogazioni liberali a favore degli ETS, l’art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore richiede che la spesa sia sostenuta tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Diversamente, qualora le erogazioni siano state effettuate in contanti, la detrazione è preclusa.

Cumulabilità

La spesa sostenuta per le erogazioni liberali in esame, come già anticipato, potrà essere alternativamente detratta dall’imposta o dedotta dal reddito.

L’art. 83, comma 4 del Codice del Terso settore, prevede, inoltre, che i soggetti che effettuano tali erogazioni, non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con un’altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione d’imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Pertanto, a titolo d’esempio, il contribuente che fruisce della detrazione delle erogazioni in natura o denaro a favore degli ETS iscritti al RUNTS (rigo E8/E10, cod. 71), non può beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari (sempreché siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1), della detrazione pari al 35% delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76). Analogamente, per il contribuente che fruisce della deduzione delle erogazioni in commento, è preclusa la detrazione del 26% prevista per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati e altri enti (rigo E8/E10, cod. 61).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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