Con la Riforma del Terzo settore, avvenuta con l’emanazione del D.Lgs. 117/2017, cd. Codice del Terzo settore, il legislatore ha regolamentato anche la disciplina relativa alle detrazioni e deduzioni spettanti alle persone fisiche per le erogazioni liberali effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS (art. 83).
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
La percentuale di detrazione è elevata al 35%, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS da persone fisiche, enti e società sono, altresì, deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
In riferimento al reddito complessivo è opportuno precisare che, ai fini della determinazione dello stesso, occorre considerare il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali che include anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014), la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (cd. mance), dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate anch’esse a imposta sostitutiva.
Nell’ambito delle erogazioni deducibili vi rientrano anche:
Ne consegue che, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle OdV, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi potranno, alternativamente, detrarre la spesa sostenuta o dedurre la stessa dal reddito. A tal fine, è necessario compilare righi diversi del modello dichiarativo.
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Tipologia di agevolazione |
Misura del beneficio fiscale |
Indicazione Mod. 730 e Redditi 2026 |
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Detrazione fiscale |
30% della spesa con limite di 30.000 euro |
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35% della spesa con limite di 30.000 euro per erogazioni a OdV |
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Deduzione fiscale |
10% del reddito complessivo dichiarato |
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La detrazione o la deduzione dal reddito trovano applicazione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore, ossia per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Iscrizione al RUNTS degli ETS
La spettanza delle agevolazioni in esame è, altresì, subordinata all’iscrizione degli enti a favore dei quali è effettuata l’erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (operativo dal 23 novembre 2021). In merito, occorre evidenziare che:
La detrazione o la deduzione delle erogazioni liberali si applica anche, in via transitoria, alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte nell’apposita Anagrafe, i sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice del Terzo settore.
Pertanto, una delle verifiche preliminari e necessarie da effettuare prima di beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento, è l’iscrizione al RUNTS dell’ente a favore del quale è stata effettuata l’erogazione liberale. Tale verifica, potrà essere effettuata consultando l’elenco degli ETS sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti).
Determinazione del limite di detraibilità
La detrazione del 30% (35% per le OdV) degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS, è calcolata su un importo non superiore a 30.000 euro.
Ai fini della definizione delle tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e della valorizzazione degli stessi, l’art. 3, DM 28 novembre 2019 prevede che la detrazione spettante venga calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.
Si ricorda, inoltre, che dal periodo d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, anche la detrazione delle spese per le erogazioni liberali spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.
Modalità di esecuzione del pagamento
Per poter beneficiare della detrazione d’imposta o della deduzione delle erogazioni liberali a favore degli ETS, l’art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore richiede che la spesa sia sostenuta tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Diversamente, qualora le erogazioni siano state effettuate in contanti, la detrazione è preclusa.
Cumulabilità
La spesa sostenuta per le erogazioni liberali in esame, come già anticipato, potrà essere alternativamente detratta dall’imposta o dedotta dal reddito.
L’art. 83, comma 4 del Codice del Terso settore, prevede, inoltre, che i soggetti che effettuano tali erogazioni, non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con un’altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione d’imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Pertanto, a titolo d’esempio, il contribuente che fruisce della detrazione delle erogazioni in natura o denaro a favore degli ETS iscritti al RUNTS (rigo E8/E10, cod. 71), non può beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari (sempreché siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1), della detrazione pari al 35% delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76). Analogamente, per il contribuente che fruisce della deduzione delle erogazioni in commento, è preclusa la detrazione del 26% prevista per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati e altri enti (rigo E8/E10, cod. 61).
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - PMI Audit & ConsultingRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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