Il distacco può diventare lecito anche a prescindere dall’interesse del datore di lavoro distaccante. La L. 112/2026, di conversione del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026), introduce con l’art. 16-quater una nuova figura sperimentale di distacco, per ragioni oggettive, dettate dall’esigenza di salvaguardare l’occupazione e la continuità produttiva. È un cambio di paradigma importante, perché sposta l’elemento fondamentale della verifica della legittimità della fattispecie dall’interesse – privato – del datore di lavoro a quello – pubblico – di sistema, di tutela dell’occupazione. La nuova previsione opera pur sempre in un regime di controllo rigoroso, confermando l’attitudine, storica del nostro ordinamento, di diffidenza verso le forme private di intermediazione di manodopera, vietata in linea di principio e tollerata soltanto per il tramite delle agenzie di somministrazione. Distacco: fattispecie tipica Al netto del rapporto di lavoro in regime di somministrazione, il distacco rappresenta l’unica ipotesi di dissociazione lecita tra titolarità del rapporto di lavoro e l'utilizzazione effettiva della prestazione. L'art. 30 c. 1 D.Lgs. 276/2003 ne fissa la struttura essenziale attorno a tre elementi: l'interesse proprio del datore di lavoro distaccante; la temporaneità della messa a disposizione; la determinatezza dell'attività lavorativa da svolgere presso il soggetto distaccatario. La centralità dell'interesse non è casuale. È l'interesse del distaccante, infatti, a giustificare la deviazione dal principio generale secondo cui la prestazione lavorativa è resa in favore del titolare del rapporto, e a segnare al tempo stesso il confine rispetto alla somministrazione di lavoro, riservata ai soggetti autorizzati, e alle forme vietate di interposizione. L'interesse deve essere specifico, concreto e persistente per l'intera durata del distacco, e non può risolversi nel mero corrispettivo per la fornitura di manodopera altrui: diversamente, la fattispecie devia verso la somministrazione irregolare. La temporaneità, a sua volta, non coincide con la brevità, ma con la funzionalizzazione della durata all'interesse che sorregge il provvedimento datoriale: il distacco dura finché dura l'interesse, e non oltre. La determinatezza dell'attività, infine, esclude che il lavoratore possa essere messo genericamente a disposizione del distaccatario, quale forza lavoro indistinta. La norma, al secondo comma, chiarisce che la dissociazione è soltanto esecutiva: il distaccante rimane datore di lavoro a tutti gli effetti e conserva la responsabilità del trattamento economico e normativo del lavoratore. Il terzo comma introduce infine due presidi a tutela della persona: il consenso del lavoratore, ove il distacco comporti mutamento di mansioni, e la necessità di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive quando la destinazione disti oltre 50 chilometri dall'unità produttiva di adibizione. Il sistema è chiuso dall'apparato rimediale del comma 4-bis: quando il distacco avvenga in violazione dei requisiti previsti a presidio della regolarità del rapporto, il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Prime oggettivazioni dell'interesse: reti d'impresa e accordi gestionali Il rigore della costruzione originaria ha peraltro conosciuto, già prima dell'intervento del 2026, due significativi temperamenti. Il primo è interno allo stesso art. 30: il comma 4-ter, per le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete valido ai sensi del DL 5/2009 (convertito in L. 33/2009), stabilisce che l'interesse della parte distaccante «sorge automaticamente in forza dell'operare della rete», ammettendo altresì la codatorialità dei dipendenti secondo le regole fissate dal contratto di rete, fatte salve le garanzie dell'art. 2103 c.c. Qui l'interesse non viene meno, ma viene presunto dal legislatore in ragione del vincolo organizzativo reticolare, che pone a fattor comune l’esigenza della prestazione lavorativa. Il secondo temperamento è richiamato dal comma 2 dell'art. 30, che fa salva la disciplina dell'art. 8 c. 3 DL 148/1993 (convertito in L. 236/1993): gli accordi sindacali stipulati per evitare riduzioni di personale possono regolare il comando o distacco di lavoratori verso altra impresa, per una durata temporanea. È il precedente storico del distacco cd. difensivo, nel quale la giustificazione non risiede nell'interesse produttivo del distaccante, bensì nella finalità occupazionale mediata dall'accordo collettivo. Entrambe le ipotesi rivelano una medesima tendenza: la progressiva oggettivazione dell'interesse, che da requisito soggettivo dell'impresa diviene qualità della funzione cui il distacco assolve. È questa la traiettoria che l'art. 16-quater porta ora a compimento. Nuova deroga sperimentale L'art. 16-quater DL 62/2026, come convertito dalla L. 112/2026, disciplina il «distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva». La norma, espressamente derogatoria rispetto all'art. 30 D.Lgs. 276/2003, ha carattere sperimentale: opera dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2029. La deroga investe il cuore della fattispecie. Il distacco è ammesso «anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante», e — ulteriore apertura — anche tra aziende non appartenenti al medesimo settore o che non applicano il medesimo contratto collettivo. La liceità dell'operazione, giustificata dalle finalità di salvaguardia occupazionale, è però subordinata a tre condizioni cumulative. La prima è procedurale: il previo accordo sindacale, che assume la funzione di presidio sostitutivo dell'interesse, affidando alla mediazione collettiva il controllo di genuinità che la fattispecie ordinaria rimette alla verifica giudiziale dell'interesse datoriale. La seconda è teleologica: il distacco deve essere finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali, ovvero a evitare o limitare sospensioni dell'attività, riduzioni dell'orario, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero e la previsione della subordinazione all’accordo sindacale è indicativa dell’affidamento di tutela alle parti sociali. La terza è di garanzia individuale: il distacco deve avvenire «nel rispetto delle mansioni svolte», vincolo che compensa l'apertura intersettoriale e preserva la professionalità del lavoratore in coerenza con l'art. 2103 c.c. Le disposizioni applicative sono demandate a un decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Dall'interesse dell'impresa all'interesse dell'ordinamento La lettura più corretta della novella non è quella dell'abolizione dell'interesse, ma della sua sostituzione, in via eccezionale e temporanea. L'art. 16-quater non legittima il distacco «senza causa»: sostituisce all'interesse soggettivo del distaccante un interesse oggettivo, tipizzato direttamente dal legislatore e coincidente con finalità di rilievo generale — occupazione, continuità produttiva, conservazione del capitale professionale. Il distacco cessa di essere soltanto uno strumento organizzativo dell'impresa e diviene, in via sperimentale, uno strumento di gestione delle crisi e di politica attiva, alternativo agli ammortizzatori sociali e alle riduzioni di personale. In questa prospettiva, la norma generalizza e potenzia la logica del citato art. 8 c. 3 DL 148/1993, del quale condivide la matrice difensiva e il passaggio obbligato dell'accordo sindacale, ampliandone però sensibilmente lo spettro funzionale: non più soltanto l'alternativa alla riduzione di personale, ma un ventaglio di finalità che include la continuità produttiva del distaccatario e la conservazione delle competenze. Al contempo, la novella si salda con il comma 4-ter dell'art. 30, completando il percorso di oggettivazione dell'interesse: presunto nella rete d'impresa, tipizzato ex lege nella deroga sperimentale. Questioni aperte Restano nodi interpretativi che il decreto attuativo dovrà sciogliere. Anzitutto la fisionomia dell'accordo sindacale: livello di stipulazione, soggetti legittimati, contenuti necessari. Trattandosi dell'unico filtro di genuinità della fattispecie derogatoria, la sua selettività condizionerà la tenuta complessiva del sistema, anche rispetto al rischio di utilizzi elusivi in concorrenza con la somministrazione autorizzata. In secondo luogo, il regime del trattamento economico. L'art. 16-quater non deroga al comma 2 dell'art. 30: il distaccante resta responsabile del trattamento economico e normativo. Ma l'apertura a distacchi tra aziende che applicano contratti collettivi diversi pone il tema del parametro retributivo di riferimento, che dovrà misurarsi con il principio del trattamento economico complessivo introdotto dal medesimo DL 62/2026 in materia di salario giusto. Ancora, la temporaneità: la sperimentalità della disciplina non elide il carattere temporaneo del singolo distacco, che rimane connaturato alla figura e andrà commisurato alla persistenza della finalità legittimante. Infine, l'apparato sanzionatorio: fuori dalle finalità tipizzate e in difetto dell'accordo sindacale, riespande la disciplina ordinaria, con il rimedio del comma 4-bis della costituzione del rapporto presso l'utilizzatore. Conclusioni L'art. 16-quater segna un mutamento di paradigma: il distacco, nato come eccezione rigorosamente presidiata dall'interesse dell'impresa, si apre a una funzione ordinamentale di tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. La scommessa del legislatore — affidata alla finestra sperimentale sino al 2029 — è che la mediazione sindacale e la tipizzazione delle finalità siano presidi sufficienti a scongiurare derive interpositorie. Le previsioni del decreto attuativo e della contrattazione collettiva chiamata a governare lo strumento diranno se la scommessa è vinta.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, la L. 112/2026 di conversione, con modificazioni, del cd. DL Primo Maggio, recante disposizioni in materia di..
Approfondisci con
Il distacco si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorati..
Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.