Il distacco può diventare lecito anche a prescindere dall’interesse del datore di lavoro distaccante. La L. 112/2026, di conversione del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026), introduce con l’art. 16-quater una nuova figura sperimentale di distacco, per ragioni oggettive, dettate dall’esigenza di salvaguardare l’occupazione e la continuità produttiva.
È un cambio di paradigma importante, perché sposta l’elemento fondamentale della verifica della legittimità della fattispecie dall’interesse – privato – del datore di lavoro a quello – pubblico – di sistema, di tutela dell’occupazione. La nuova previsione opera pur sempre in un regime di controllo rigoroso, confermando l’attitudine, storica del nostro ordinamento, di diffidenza verso le forme private di intermediazione di manodopera, vietata in linea di principio e tollerata soltanto per il tramite delle agenzie di somministrazione.
Distacco: fattispecie tipica
Al netto del rapporto di lavoro in regime di somministrazione, il distacco rappresenta l’unica ipotesi di dissociazione lecita tra titolarità del rapporto di lavoro e l'utilizzazione effettiva della prestazione. L'art. 30 c. 1 D.Lgs. 276/2003 ne fissa la struttura essenziale attorno a tre elementi:
La centralità dell'interesse non è casuale. È l'interesse del distaccante, infatti, a giustificare la deviazione dal principio generale secondo cui la prestazione lavorativa è resa in favore del titolare del rapporto, e a segnare al tempo stesso il confine rispetto alla somministrazione di lavoro, riservata ai soggetti autorizzati, e alle forme vietate di interposizione. L'interesse deve essere specifico, concreto e persistente per l'intera durata del distacco, e non può risolversi nel mero corrispettivo per la fornitura di manodopera altrui: diversamente, la fattispecie devia verso la somministrazione irregolare.
La temporaneità, a sua volta, non coincide con la brevità, ma con la funzionalizzazione della durata all'interesse che sorregge il provvedimento datoriale: il distacco dura finché dura l'interesse, e non oltre. La determinatezza dell'attività, infine, esclude che il lavoratore possa essere messo genericamente a disposizione del distaccatario, quale forza lavoro indistinta.
La norma, al secondo comma, chiarisce che la dissociazione è soltanto esecutiva: il distaccante rimane datore di lavoro a tutti gli effetti e conserva la responsabilità del trattamento economico e normativo del lavoratore. Il terzo comma introduce infine due presidi a tutela della persona: il consenso del lavoratore, ove il distacco comporti mutamento di mansioni, e la necessità di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive quando la destinazione disti oltre 50 chilometri dall'unità produttiva di adibizione.
Il sistema è chiuso dall'apparato rimediale del comma 4-bis: quando il distacco avvenga in violazione dei requisiti previsti a presidio della regolarità del rapporto, il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.
Prime oggettivazioni dell'interesse: reti d'impresa e accordi gestionali
Il rigore della costruzione originaria ha peraltro conosciuto, già prima dell'intervento del 2026, due significativi temperamenti.
Entrambe le ipotesi rivelano una medesima tendenza: la progressiva oggettivazione dell'interesse, che da requisito soggettivo dell'impresa diviene qualità della funzione cui il distacco assolve. È questa la traiettoria che l'art. 16-quater porta ora a compimento.
Nuova deroga sperimentale
L'art. 16-quater DL 62/2026, come convertito dalla L. 112/2026, disciplina il «distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva».
La norma, espressamente derogatoria rispetto all'art. 30 D.Lgs. 276/2003, ha carattere sperimentale: opera dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2029.
La deroga investe il cuore della fattispecie. Il distacco è ammesso «anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante», e — ulteriore apertura — anche tra aziende non appartenenti al medesimo settore o che non applicano il medesimo contratto collettivo.
La liceità dell'operazione, giustificata dalle finalità di salvaguardia occupazionale, è però subordinata a tre condizioni cumulative.
Le disposizioni applicative sono demandate a un decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Dall'interesse dell'impresa all'interesse dell'ordinamento
La lettura più corretta della novella non è quella dell'abolizione dell'interesse, ma della sua sostituzione, in via eccezionale e temporanea. L'art. 16-quater non legittima il distacco «senza causa»: sostituisce all'interesse soggettivo del distaccante un interesse oggettivo, tipizzato direttamente dal legislatore e coincidente con finalità di rilievo generale — occupazione, continuità produttiva, conservazione del capitale professionale. Il distacco cessa di essere soltanto uno strumento organizzativo dell'impresa e diviene, in via sperimentale, uno strumento di gestione delle crisi e di politica attiva, alternativo agli ammortizzatori sociali e alle riduzioni di personale.
In questa prospettiva, la norma generalizza e potenzia la logica del citato art. 8 c. 3 DL 148/1993, del quale condivide la matrice difensiva e il passaggio obbligato dell'accordo sindacale, ampliandone però sensibilmente lo spettro funzionale: non più soltanto l'alternativa alla riduzione di personale, ma un ventaglio di finalità che include la continuità produttiva del distaccatario e la conservazione delle competenze. Al contempo, la novella si salda con il comma 4-ter dell'art. 30, completando il percorso di oggettivazione dell'interesse: presunto nella rete d'impresa, tipizzato ex lege nella deroga sperimentale.
Questioni aperte
Restano nodi interpretativi che il decreto attuativo dovrà sciogliere.
Conclusioni
L'art. 16-quater segna un mutamento di paradigma: il distacco, nato come eccezione rigorosamente presidiata dall'interesse dell'impresa, si apre a una funzione ordinamentale di tutela dell'occupazione e della continuità produttiva. La scommessa del legislatore — affidata alla finestra sperimentale sino al 2029 — è che la mediazione sindacale e la tipizzazione delle finalità siano presidi sufficienti a scongiurare derive interpositorie. Le previsioni del decreto attuativo e della contrattazione collettiva chiamata a governare lo strumento diranno se la scommessa è vinta.
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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