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Il Capo III del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026), così comeconvertito dalla L. 112/2026, introduce nuove misure di prevenzione e contrasto al caporalato digitale.

L’obiettivo delle novità introdotte è garantire una maggiore tutela dei lavoratori intermediati da piattaforme digitali: ossia quei sistemi automatizzati o algoritmici in grado di organizzare la prestazione lavorativa, determinare i compensi e integrare rischi di asimmetrie informative e di sfruttamento lavorativo.

Le novità introdotte rappresentano un passo importante rispetto ad un percorso intrapreso dal legislatore italiano con il DL 101/2019, che aveva introdotto nel D.Lgs. 81/2015 una serie di tutele minime per i lavoratori delle piattaforme digitali a seconda che la loro attività possa essere ricondotta alla nozione di etero-organizzazione (art. 2 D.Lgs. 81/2015) o a quella di lavoro autonomo (di cui al Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015). La strada verso la tutela di questa categoria di lavoratori è poi proseguita nel 2022 con il D.Lgs. 104/2022 e ha trovato uno sbocco anche nel diritto comunitario con la Dir. UE 2831/2024 (cd. Direttiva rider), che l'Italia dovrà recepire entro il 2 dicembre 2026.

Di seguito si analizzano in sintesi le novità introdotte in materia.

Ambito di applicazione delle misure introdotte (art. 11-bis)

Durante l’iter di conversione in legge del decreto, è stato inserito l’art. 11-bis,che circoscrive l’ambito di applicazione delle tutele previste ai lavoratori autonomi che consegnano beni in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali (cd. rider) di cui al Capo V-bis (artt. 47-bis – 47- octies) del D.Lgs. 81/2015.

Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)

Fulcro delle misure entrate in vigore è rappresentato dall’art. 12 che disciplina la qualificazione dei rapporti di lavoro per i lavoratori intermediati dalle piattaforme digitali di cui al Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015. Qualificazione che deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa(comma 1), indipendentemente dalla veste formale attribuita dalle parti.

Ai fini della determinazione della natura del rapporto e della riconduzione al corretto tipo contrattuale – subordinato (art. 2094 c.c.), autonomo (anche occasionale) o nella forma di collaborazione etero-organizzata (art. 2 D.Lgs. 81/2015) – occorre tenere conto di tutti gli elementi utili, inclusi quelli derivanti dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati (comma 2). È inoltre introdotta una presunzione legale relativa di subordinazione (comma 3) nei casi in cui emergano fatti che indichino l'esercizio di poteri di direzione e controllo da parte della piattaforma, anche quando tali poteri sono mediati da sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati.

Lo spostamento del focus della norma sul funzionamento delle piattaforme e sugli elementi algoritmici in grado di influenzare la prestazione lavorativa la rende in linea con l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e con i principi di cui alla citata Dir. UE 2831/2024.

Comunicazioni obbligatorie (art. 13)

L'art. 13 integra la disciplina delle comunicazioni obbligatorie (art. 9-bis DL 510/1996) prevista per il lavoro intermediato da piattaforme digitali mediante l’introduzione di ulteriori obblighi informativi, con l'obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e garantire la sicurezza sul lavoro. La norma introduce in capo alle piattaforme digitali l’obbligo di registrazione e conservazione per almeno 5 anni dei dati relativi al rapporto con il rider, e in particolare quelli relativi:

  • agli accessi;
  • alle assegnazioni;
  • ai rifiuti;
  • ai tempi;
  • ai corrispettivi.

Tali informazioni devono essere rese accessibili sia al lavoratore e sia alle autorità ispettive (INAIL, INPS e INL). Viene inoltre demandato al Ministero del lavoro il compito di adottare un apposito decreto (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) finalizzato all’individuazione di specifici indicatori di rischio e i dati che le piattaforme devono comunicare. Tali indicatori, oggetto di aggiornamento periodico, saranno utilizzati da INAIL, INPS e INL per attività di vigilanza e coordinamento dei controlli.

devono essere comunicate All'Autorità europea del lavoro (ELA), saranno comunicate le violazioni commesse dai committenti che utilizzano piattaforme digitali al fine di definire eventuali azioni preventive congiunte a livello europeo.

Obblighi informativi (art. 14)

L'art. 14 punta a mitigare il potere tecnologico delle piattaforme fornendo ai rider strumenti di protezione da decisioni automatizzate potenzialmente arbitrarie o discriminatorie, mediante l’introduzione di specifici obblighi di informazione e trasparenza algoritmica al fine di garantire il diritto di comprendere ed eventualmente contestare le decisioni automatizzate che incidono sul rapporto di lavoro.

Con decorrenza dal 1° maggio 2026, le piattaforme sono tenute a fornire ai lavoratori, in forma “chiara, accessibile e comprensibile”, informazioni dettagliate sui sistemi automatizzati utilizzati per l'assegnazione delle attività, la determinazione dei compensi, la valutazione delle prestazioni e le decisioni di sospensione, limitazione o chiusura dell'account. Il lavoratore ha il diritto di richiedere e ottenere una spiegazione comprensibile in merito alle decisioni prese dagli algoritmi. Per le decisioni automatizzate in grado di incidere sulle condizioni di lavoro — quali il blocco dell'account, il mancato pagamento della retribuzione per il lavoro prestato o le modifiche contrattuali — la norma garantisce il diritto al riesame mediante intervento umano.

Inoltre, le informazioni da fornire al lavoratore devono essere rese disponibili anche alle autorità competenti, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge, per fini di vigilanza.

Tutele rafforzate per i rider  (art. 15)

L'art. 15 introduce una serie di misure volte a rafforzare le tutele per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi e veicoli a motore, anche attraverso piattaforme digitali (cd. rider), di cui all’art. 47-bis D.Lgs. 81/2015. La norma in esame interviene in particolare sulla normativa vigente contenuta nel Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015.

1. Accesso sicuro e gestione degli account (art. 47-bis c. 2-bis e 2-ter D.Lgs. 81/2015)

  • Identità digitale: l'accesso alla piattaforma digitale da parte del lavoratore deve avvenire tramite SPID, CIE, CNS o mediante un account rilasciato dalla singola piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di autenticazione a più fattori, garantendo che le credenziali siano strettamente personali.
  • Divieto di cessione o utilizzo di un account non personale: è espressamente vietato cedere il proprio account a terzi. La cessione del proprio account o l’utilizzo di un account da parte di una persona diversa dal titolare comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 1.200 euro.
  • Unicità dell’account e compatibilità: la piattaforma non può rilasciare più di un account per ogni codice fiscale, né può assegnare prestazioni che siano temporalmente inconciliabili tra loro. Eventuali violazioni sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 1.500 euro.

2. Libro Unico del Lavoro (art. 47-quater c. 3-bis D.Lgs. 81/2015)

È introdotto l’obbligo di redazione e consegna del LUL ai rider da parte dei committenti, con annotazione (oltre che dei dati previsti dalla normativa vigente in materia) del numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore. Tale obbligo, previsto inizialmente con decorrenza dal 1° luglio 2026, in sede di conversione del decreto è stato prorogato di 90 giorni (art. 15 c. 1-bis DL 62/2026).

3. Formazione sulla sicurezza (art. 47-septies c. 3-bis D.Lgs. 81/2015)

  • Formazione base: i lavoratori autonomi sono tenuti a seguire attività di formazione base essenziale sulla sicurezza entro i primi 30 giorni dalla prima prestazione. Tali attività formative, definite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono integrative dell’attività formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e sono fruibili, anche con il supporto di Patronati, accedendo alla piattaforma SIISL.
  • Sanzioni per i committenti: la mancata fruizione del corso di formazione base è segnalata al committente che, nel caso in cui si avvalga delle prestazioni di un lavoratore che non ha completato la formazione obbligatoria (nonostante la segnalazione del sistema), rischia una sanzione da 800 a 2.400 euro.

4. Trattamento fiscale delle mance (art.1 c. 58 L. 197/2022)

Viene estesa ai rider lavoratori subordinati la disciplina il regime fiscale agevolato per le mance corrisposte dai clienti ai lavoratori operanti in strutture ricettive e in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 L. 287/1991), che assoggetta le mance a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 5%, al ricorrere di determinati presupposti.

Le disposizioni dell'art. 15 si applicano specificamente ai lavoratori autonomi che consegnano beni in ambito urbano attraverso piattaforme anche digitali (rider), come circoscritto dall'art. 11-bis introdotto durante l'esame parlamentare.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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