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La domanda per il rimborso IVA può essere inoltrata tramite dichiarazione IVA, compilando gli appositi quadri VX e VR, qualora il rimborso venga richiesto con periodicità annuale, oppure tramite Modello IVA TR, qualora il rimborso venga richiesto con periodicità trimestrale. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il Modello TR.

Si avvicina la scadenza per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso IVA trimestrale relativo al secondo trimestre 2026. Il termine ultimo è fissato al 31 luglio 2026, data entro cui è possibile presentare domanda per ottenere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato.

Rimborso IVA TR: i presupposti applicativi

Il Modello IVA TR è l’istanza telematica utilizzata dai soggetti passivi finalizzata alla richiesta del rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza detraibile maturata nei primi tre trimestri dell’anno. Per il 2026, la presentazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, purché il credito superi la soglia minima di 2.582,28 euro.

Dal punto di vista oggettivo, unitamente alla tipologia di attività esercitata, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso nei seguenti casi:

  • soggetti IVA che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili e le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel caso di contribuente che esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 DPR 633/72 è necessario fare riferimento alle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto (art. 30 c. 2 lett. a DPR 633/72);
  • dai soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72), nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo (art. 30 c. 2 lett. b DPR 633/72);
  • dai soggetti IVA che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre (art. 30 c. 2 lett. c DPR 633/72);
  • dai soggetti IVA non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter DPR 633/72) o che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. Questi soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza degli ulteriori presupposti dell’art. 30 c. 2 DPR 633/72 (art. 30 c. 2 lett. d DPR 633/72);
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19 c. 3 lett. a-bis DPR 633/72 (art. 30 c. 2 lett. e DPR 633/72).

Bene ricordare che il diritto all’utilizzo del credito IVA infrannuale sorge qualora il contribuente maturi, in uno dei primi tre trimestri solari, un’eccedenza d’imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro. Tale importo può essere alternativamente chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altri tributi o contributi.

Il (rigoroso) calendario e la struttura del Modello

La trasmissione del modulo per il credito d’imposta segue un calendario molto rigido. Ed invero, l’invio deve avvenire in via esclusivamente telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora la scadenza ordinaria coincida con un sabato o un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile.

Nel dettaglio:

  • primo trimestre (gennaio – marzo): 30 aprile 2026;
  • secondo trimestre (aprile – giugno): 31 luglio 2026;
  • terzo trimestre (luglio – settembre): 31 ottobre 2026.

Per le eccedenze formatesi nel quarto trimestre solare, non è prevista l’opzione di inoltro infrannuale. Il contribuente dovrà far confluire tale saldo maturato direttamente all’interno della dichiarazione IVA annuale. Da rimarcare, inoltre, che in caso di esito negativo e scarto del file telematico, la ritrasmissione è considerata formalmente valida e tempestiva se effettuata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della ricevuta che attesta il motivo del blocco. Il Modello può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito servizio dell’Agenzia. La presentazione deve essere effettuata entro le scadenze previste dalla tabella precedente. Per quanto riguarda le istanze inviate entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, sono ritenute valide se ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Come è composto il Modello TR?

Il Modello TR è composto da un frontespizio e da una serie di quadri, ovvero i seguenti:

  • Quadro TA, devono essere indicate le operazioni attive per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Nello stesso quadro occorre indicare separatamente le operazioni soggette al reverse charge e quelle soggette allo split payment;
  • Quadro TB, devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili registrati, per i quali, nel periodo di riferimento, è stata esercitata la detrazione;
  • Quadro TC, deve essere indicata l’eccedenza detraibile relativa al trimestre di riferimento (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti);
  • Quadro TD, composto a sua volta da 3 sezioni, in cui indicare, fra l’altro, la sussistenza dei presupposti per la richiesta effettuata, l’importo chiesto a rimborso o in compensazione e l’adempimento delle relative formalità (visto di conformità, sottoscrizione alternativa).
  • Quadro TE, che è destinato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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