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16 luglio: liquidazioni periodiche, contributi e ritenute alla fonte

Entro il 16 luglio occorre provvedere al versamento dei tributi ricorrenti legati all'attività ordinaria del mese precedente:

  • IVA mensile: i contribuenti che liquidano l'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile devono effettuare il versamento della terna relativa al mese di giugno 2026. Il pagamento va eseguito tramite modello F24 utilizzando il codice tributo ordinario 6006;
  • ritenute alla fonte: i sostituti d'imposta (imprese e professionisti) sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e sui redditi di lavoro autonomo (codici tributo 1001, 1004, 1040);
  • contributi INPS e INAIL: entro lo stesso termine scade il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro sui salari dei dipendenti relativi alle competenze di giugno, nonché la quota a carico dei committenti per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata;
  • split payment: le pubbliche amministrazioni e le società quotate soggette al regime della scissione dei pagamenti devono versare all'Erario l'IVA erariale trattenuta sulle fatture pagate ai fornitori nel mese precedente (modello F24EP o F24 ordinario con codice 4043).

20 luglio: proroga per ISA, forfetari e minimi

Il calendario degli adempimenti di luglio 2026 è influenzato anche dal DL 89/2026 che ha ridisegnato i termini per i versamenti delle imposte sui redditi e rimodulato la struttura delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti differiti.

La scadenza del 30 giugno per i versamenti da dichiarazione (Modello Redditi e IRAP) è stata differita al 20 luglio 2026 per una platea vastissima di contribuenti.

Interessati dalla misura sono tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che applichino o meno gli indici, inclusi i contribuenti in regime forfetario e i residui nel regime dei minimi.

Entro il 20 luglio, questi soggetti devono versare senza alcuna maggiorazione:

  • il saldo per l'anno d'imposta 2025 e la prima rata di acconto per l'anno 2026 relativi a IRPEF, IRES e IRAP;
  • l’imposta sostitutiva per i regimi agevolati (flat tax al 15% o al 5% per le nuove attività);
  • le addizionali regionali e comunali all'IRPEF;
  • la cedolare secca sulle locazioni abitative per i possessori di partita IVA che optano per questo regime;
  • il diritto annuale per l'iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA).

I medesimi soggetti possano decidere di posticipare ulteriormente il pagamento di altri 30 giorni, fissando il termine ultimo al 20 agosto 2026. Tuttavia, in questo caso si applica una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse, una percentuale raddoppiata rispetto allo storico 0,40% degli anni passati, introdotta per disincentivare il ricorso sistematico alla dilazione.

27 luglio: scambio comunitario ed elenchi INTRASTAT

La scadenza per la presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti di beni e servizi intracomunitari effettuati nel mese di giugno (per i soggetti mensili) o nel secondo trimestre 2026 (per i soggetti trimestrali) sarebbe sabato 25 luglio. In virtù della regola generale di rinvio dei giorni festivi, il termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane slitta a lunedì 27 luglio.

30 luglio: versamenti con maggiorazione per i soggetti non-ISA

Tutti i contribuenti che non rientrano nelle categorie ISA o nei regimi forfetari (ad esempio, i lavoratori dipendenti con redditi diversi o i privati che devono versare le imposte sul Modello Redditi Persone Fisiche senza partita IVA) che non hanno pagato entro la scadenza ordinaria del 30 giugno, hanno un'ultima chiamata il 30 luglio.

Il pagamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 è consentito entro questa data applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Questo canale rappresenta l'ultima opzione prima di dover ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, decisamente più oneroso.

31 luglio: versamento della Rottamazione-quinquies

Entro il 31 luglio va corrisposta la prima rata (o l'unica soluzione) per chi ha aderito alla nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali (Rottamazione-quinquies). Il mancato, parziale o tardivo versamento comporta l'immediata decadenza dal piano di rateizzazione e il ripristino dei debiti originari con sanzioni e interessi pieni. 

I contribuenti che hanno presentato la domanda per la Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 possono verificare l'esito della propria pratica e, in caso di esito positivo, scaricare i documenti necessari per procedere con i versamenti. 

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione sul proprio sito:

  • comunicazione delle somme dovute;
  • modalità di pagamento;
  • servizio ContiTu.

La comunicazione definisce la posizione del contribuente rispetto alla sanatoria e contiene:

  • esito della richiesta, che attesta l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda;

  • importo totale da pagare a titolo di definizione agevolata;

  • calendario delle scadenze, calcolato sulla base della modalità di versamento (soluzione unica o rateale) selezionata in fase di invio della domanda;

  • moduli di pagamento precompilati per saldare il debito;

  • istruzioni dettagliate per attivare l'eventuale domiciliazione bancaria delle rate sul proprio conto corrente.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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