In base all’art. 8 c. 1 DPR 322/98, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 doveva essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
La presentazione poteva essere anticipata al 28 febbraio 2026 per i contribuenti che hanno inteso comunicare i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2025 compilando il Quadro VP della dichiarazione, evitando in tal modo l’obbligo comunicativo previsto dall’art. 21-bis DL 78/2010.
Dichiarazione presentata entro il 29 luglio 2026
Scaduto il termine del 30 aprile 2026, in conformità all’art. 2 c. 7 DPR 322/98, si considera valida la dichiarazione presentata nei successivi 90 giorni, vale a dire entro il 29 luglio 2026, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
La sanzione è pari a 250 euro, che può essere regolarizzata pagando la sanzione ridotta di 25 euro, pari ad un decimo, applicabile, in base all’art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97, se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Resta, inoltre, ferma la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione (Circ. AE 42/E/2016). La sanzione è pari al 25% dell’imposta non versata (12,50% dell’imposta, per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza).
Dichiarazione presentata dal 30 luglio 2026
Ai sensi del citato art. 2 c. 7 DPR 322/98, la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce, comunque, titolo per la riscossione dell’imposta dovuta in base alla medesima.
Dal 30 luglio 2026, ai sensi dell’art. 5 c. 1 D.Lgs. 471/97, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale dà luogo all’applicazione della sanzione proporzionale del 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Tuttavia, in base all’art. 5 c. 1 D.Lgs. 471/97, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di accertamento stabiliti dall’art. 57 DPR 633/72, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75% dell’imposta dovuta (sanzione dell’art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97, pari al 25%, aumentata al triplo).
Se non sono dovute imposte si applica la sanzione di 250 euro.
Se, invece, il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’art. 5 c. 3 D.Lgs. 471/97 prevede la sanzione da 250 a 2.000 euro. Se, però, la dichiarazione omessa è presentata non oltre i termini di accertamento stabiliti dall’art. 57 DPR 633/72 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, la sanzione è da 150 a 1.000 euro.
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Presentazione della dichiarazione IVA 2026 |
Dichiarazione IVA |
Sanzione ordinaria |
|---|---|---|
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Entro il 29 luglio 2026 |
Tardiva |
250 euro |
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Dal 30 luglio 2026 |
Omessa |
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Prova della presentazione della dichiarazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. In proposito, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (es. società del gruppo) devono rilasciare al dichiarante non solo l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, che deve essere riportato nello specifico riquadro del frontespizio della dichiarazione, ma anche, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica.
L’attestazione di ricevimento dell’Agenzia delle Entrate è prova per il dichiarante dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo di decadenza previsto dall’art. 57 DPR 633/72 entro il quale l’Amministrazione finanziaria può effettuare i controlli.
In caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione, l’art. 7-bis c. 1 D.Lgs. 241/97 prevede, a carico degli intermediari abilitati, la sanzione fissa, da 516 a 5.164 euro, che può essere ridotta con il ravvedimento operoso.
La revoca dell’abilitazione è, invece, disposta quando, nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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