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La disciplina delle retribuzioni convenzionali si applica sia ai lavoratori italiani che ai lavoratori cittadini comunitari e extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale, titolari di regolare titolo di soggiorno, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali, inoltre, si applicano anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali per l'anno 2026, applicabili ai lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari in cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono state determinate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2026.

Il quadro di riferimento

Il quadro normativo di riferimento (artt. 1 e 4, DL 317/1987, conv. in L. 398/1987) prevede l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori citati in precedenza e stabilisce che i contributi dovuti per i regimi assicurativi siano calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale. A tale decreto è allegata una tabella suddivisa in sezioni distinte tra operai, impiegati, quadri e dirigenti; i valori sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati, ossia industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura e giornalismo.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Più precisamente, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero, a seconda del settore di attività e della categoria del lavoratore (cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 21 marzo 1990, n. 72). L'importo così calcolato deve essere diviso per 12 e il risultato deve essere posto a raffronto con le tabelle del settore corrispondente allegate al DI 29 maggio 2026 al fine di individuare la fascia retributiva di riferimento per gli adempimenti contributivi.

Le istruzioni INAIL

Con la circolare n. 32 del 26 giugno 2026, l'INAIL è intervenuta sull'argomento rendendo noti gli importi delle retribuzioni convenzionali applicabili per l'anno 2026 e ricordando che ai fini assicurativi sono esclusi dall'ambito di applicazione di tali retribuzioni:

  • Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria;
  • Regno Unito, che a seguito della cd. Brexit, ha concluso con l'Unione Europea un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 444 del 31 dicembre 2020, con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale;
  • Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein; Norvegia; Islanda; Svizzera;
  • Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina; Australia (Stato del Victoria); Brasile; Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec); Capoverde; Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jethou); ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo); Principato di Monaco; Repubblica di Moldova; San Marino; Santa Sede; Tunisia; Turchia; Uruguay; Venezuela.

Con la circolare, l’INAIL fornisce una tabella (Allegato 1) contenente gli importi delle predette retribuzioni e ricorda che per le attività svolte da detti lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DI 29 maggio 2026.

È prevista la frazionabilità delle retribuzioni convenzionali mensili nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al verificarsi di tali ipotesi, il valore mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

L'INAIL ricorda, inoltre, che le medesime retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla disciplina generale.

Disposizioni in vigore per il 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle (allegato 1 della Circolare in commento) che sono parte integrante del DI 29 maggio 2026.

Per le attività svolte da detti lavoratori si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa.

Fonte: Circ. INAIL 26 giugno 2026 n. 32

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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