Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2026, il cd. DL Infrastrutture (DL 107/2026) introduce misure urgenti in materia di interventi infrastrutturali, attuazione del PNRR e ulteriori disposizioni finanziarie di carattere urgente.
Il decreto interviene anche sul versante lavoristico, introducendo una disciplina speciale per fronteggiare gli effetti delle eccezionali condizioni climatiche sulle attività produttive: in particolare, l’art. 6 riconosce, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2026, specifiche misure di integrazione salariale per i cantieri e per il settore agricolo, con l’obiettivo di attenuare l’impatto delle sospensioni o riduzioni di lavoro causate dal caldo estremo e da altre situazioni meteorologiche anomale.
Quadro normativo e perimetro applicativo
La misura di cui all'art. 6, sebbene introdotta nell'ambito di un decreto-legge focalizzato sull'attuazione del PNRR, non è circoscritta ai cantieri finanziati dal Piano, ma si rivolge alle categorie produttive già individuate dalla disciplina generale sugli ammortizzatori sociali. L'ambito applicativo è definito dall'art. 10 c. 1 lett. m, n, o D.Lgs. 148/2015 e comprende le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini, le imprese industriali che svolgono attività di escavazione o lavorazione di materiali lapidei e le imprese artigiane operanti nei medesimi comparti.
L'art. 6 del decreto riconosce, per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2026, la fruibilità di ammortizzatori sociali in deroga al D.Lgs. 148/2015, in presenza di eventi oggettivamente non evitabili nella loro insorgenza, secondo i criteri già propri della causale meteo nell’integrazione salariale ordinaria. La disposizione è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività di realizzazione delle opere infrastrutturali nelle ipotesi in cui condizioni climatiche eccezionali rendano impossibile o gravemente difficoltosa la normale esecuzione dei lavori e, sebbene si collochi nel solco degli interventi già adottati negli ultimi anni, presenta alcuni profili di rilievo che meritano attenzione.
Di fatto, l’art. 6 è costruito attorno a due distinti ambiti applicativi:
La logica comune è evitare che condizioni climatiche eccezionali, come le ondate di calore straordinarie, si traducano in un aggravio eccessivo per imprese e lavoratori, consentendo il ricorso agli ammortizzatori sociali in modo più agevole rispetto alla disciplina ordinaria.
Tutele per i cantieri
Per le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali, il decreto consente di accedere alla cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili in deroga ad alcuni limiti previsti dal D.Lgs. 148/2015. In particolare, la disposizione deroga all’art. 12 c. 2-3: quindi sia al limite delle 52 settimane nel biennio mobile, sia all'intervallo di pari durata normalmente richiesto alle imprese che abbiano già esaurito un analogo periodo continuativo di integrazione salariale ordinaria.
La misura opera esclusivamente nel periodo indicato e si applica alle sospensioni o riduzioni di attività determinate da condizioni climatiche eccezionali, comprese le ondate di calore. La causale per eventi meteo trova applicazione al superamento della soglia di 35 °C, ferma restando la possibilità di riconoscere il trattamento anche in presenza di temperature inferiori qualora la percezione termica risulti più elevata per effetto di fattori concorrenti. Rilevano a tal fine l'umidità atmosferica, l'esposizione diretta alla radiazione solare, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, la presenza di macchinari termogeni e la particolare gravosità delle lavorazioni svolte (Mess. INPS 3 luglio 2025 n. 2130). Ove la sospensione tragga origine da un'ordinanza regionale o locale, la domanda può essere istruita sotto la causale relativa all'ordine dell'autorità pubblica, con indicazione nella relazione tecnica degli estremi del provvedimento amministrativo. È esclusa in ogni caso la presentazione di domande sovrapposte con causali differenti per gli stessi lavoratori e per periodi coincidenti.
È utile ricordare che le imprese sono tenute a motivare rigorosamente la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa:
L'accesso all'integrazione salariale non esaurisce tuttavia gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro. Gli artt. 15, 18 e 28 D.Lgs. 81/2008 impongono la valutazione specifica del rischio da stress termico e l'aggiornamento delle misure organizzative in funzione dell'evoluzione delle condizioni ambientali, attraverso la rimodulazione degli orari di lavoro, l'incremento della frequenza delle pause, la disponibilità di acqua potabile, l'allestimento di zone riparate, l'informazione dei lavoratori e l'adozione di procedure per il riconoscimento tempestivo dei sintomi correlati al calore.
Sul piano operativo, è infine necessario monitorare con cadenza quotidiana i bollettini delle autorità competenti, le previsioni relative alla temperatura percepita e le ordinanze eventualmente emanate nel territorio di esecuzione dei lavori. Una documentazione organica e aggiornata consente di assolvere gli obblighi di tutela nei confronti dei lavoratori, preservare la continuità organizzativa dell'impresa e corroborare la domanda di integrazione salariale sul piano formale e sostanziale.
Tornando alle novità, l'art. 6 c. 1 del decreto, prevede altresì un alleggerimento del carico contributivo mediante l’esonero dal contributo addizionale, per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale. Il beneficio, tuttavia, non è illimitato, ma subordina l’operatività della misura a un tetto di spesa complessivo pari a 4,9 milioni di euro per il 2026. L’INPS è incaricato del monitoraggio degli oneri e respingerà le domande che eccedano il plafond disponibile.
Disciplina per l’agricoltura
Ancora più articolato è l’intervento sul fronte agricolo.
Per il medesimo arco temporale, il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali viene riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, con un ampliamento apprezzabile rispetto all’impostazione tradizionale.
La novità più rilevante è che la prestazione spetta anche quando la riduzione dell’attività si limiti alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto; inoltre, l’accesso non è subordinato al requisito delle giornate lavorative, circostanza che rende la tutela più inclusiva, soprattutto per i lavoratori stagionali.
Per quanto riguarda gli effetti previdenziali, le giornate coperte da CISOA non si computano nel limite massimo annuale di 90 giornate e sono equiparate al lavoro sia ai fini della disoccupazione agricola sia ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Anche in questo caso, la disciplina semplifica l’accesso e preserva le conseguenze utili della prestazione per il successivo diritto alle indennità collegate. Il riconoscimento dei benefici è subordinato al limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026.
Il trattamento in deroga è concesso direttamente dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato dallo stesso Istituto. Si tratta di un aspetto non secondario, perché concentra in capo all’INPS sia la fase autorizzatoria sia quella di erogazione, con l’evidente finalità di accelerare i tempi di gestione delle domande.
Conclusioni
Il decreto conferma che la variabile climatica non è più un evento eccezionale e imprevedibile ma ha ormai assunto i tratti di un fattore strutturale del ciclo produttivo. Le imprese si trovano oggi a gestire con cadenza annuale - e talvolta infrannuale - le ricadute operative delle ondate di calore, in un contesto in cui la pianificazione organizzativa non può più prescindere da una valutazione sistematica del rischio ambientale. Per quanto concerne gli aspetti operativi, la disposizione va letta come una norma di immediata utilità pratica; le imprese interessate dovranno verificare con precisione il periodo di riferimento e la riconducibilità delle sospensioni agli eventi oggettivamente non evitabili.
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Angelo Giuliani
- Avvocato giuslavoristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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