La novità di maggior rilievo relativa al calendario dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi è lo slittamento della scadenza ordinaria del 30 giugno, che è stata differita al 20 luglio 2026 per una platea vastissima di contribuenti. Questo rinvio si concentra specificamente sul mondo delle attività economiche e del lavoro autonomo.
Nel dettaglio, la proroga interessa tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. L'estensione del termine opera a prescindere dal fatto che il contribuente applichi o meno gli indici in concreto, ovvero che sia escluso o inserito in una specifica causa di inapplicabilità.
Accanto ai soggetti ordinari in contabilità semplificata o ordinaria che rientrano nella galassia degli indici di affidabilità, il rinvio al 20 luglio si estende di diritto anche ai contribuenti in regime forfetario e ai pochissimi soggetti residui ancora agganciati al regime dei minimi. Si tratta di una platea enorme di partite IVA, che ottiene così venti giorni aggiuntivi per calcolare le imposte e disporre i relativi pagamenti senza dover corrispondere alcuna somma aggiuntiva.
Tra i contribuenti i cui versamenti non devono intendersi soggetti a proroga figurano gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 TUIR, quali imprese individuali e società semplici agricole, anche se il codice Ateco dell’attività prevalente è riconducibile ai modelli ISA per l’agricoltura DA01U o DA02U.
La ragione della esclusione di costoro dal perimetro della proroga è identica a quella per la quale non hanno potuto fruirne gli anni precedenti e che è stata oggetto di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Risp. AE 2 agosto 2019 n. 330.
La proroga del termine, infatti, anche quest’anno è pensata per i soggetti ISA. E gli ISA risultano disciplinati dall’art. 9-bis DL 50/2017 con esclusivo riferimento ad attività economiche che danno luogo alla produzione di redditi d’impresa di cui all’art. 55 TUIR, ovvero di redditi di cui all’art. 53 che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Infatti, il c. 6 dell’art. 9-bis, per individuare i limiti di applicazione degli ISA, richiama «ricavi e compensi».
Il reddito agrario, da dichiarare nel quadro RA dei Modelli Redditi, non si configura come reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma rientra tra i redditi fondiari ai quali la nozione di ricavi e compensi è del tutto estranea. Pertanto, non è possibile beneficiare del più ampio termine concesso ai contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità.
La proroga dei versamenti, invece, è fruibile dagli esercenti attività agricole in eccedenza rispetto ai limiti imposti dall’art. 32 e contemplati dagli artt. 56 c. 5 e 56-bis TUIR. Possono beneficiare della proroga anche le società agricole diverse dalle società semplici i cui redditi, quand’anche avessero optato per l’imposizione catastale ex art. 1 c. 1093 L. 296/2006, vengono qualificati redditi d’impresa.
Quali imposte e tributi si pagano entro il 20 luglio
L'appuntamento del 20 luglio rappresenta un vero e proprio "click day" fiscale per i calcoli derivanti dal Modello Redditi e dall'IRAP. Entro questo termine, i contribuenti che beneficiano della proroga sono tenuti a versare, senza alcuna maggiorazione, diversi tributi legati all'anno d'imposta precedente e a quello in corso:
saldo 2025 e primo acconto 2026 delle imposte sui redditi: l'adempimento principale riguarda IRPEF, IRES e IRAP;
imposta sostitutiva per i regimi agevolati: i contribuenti che applicano il regime forfetario o dei minimi devono liquidare la cosiddetta flat tax, calcolata con l'aliquota ordinaria del 15% o con quella ridotta al 5% prevista per le nuove attività economiche (start-up);
addizionali regionali e comunali: insieme all'imposta principale, vanno saldate le addizionali territoriali all'IRPEF relative al saldo del periodo precedente e all'acconto per l'anno in corso;
cedolare secca sulle locazioni: l'obbligo di versamento entro il nuovo termine spetta anche ai possessori di partita IVA che hanno optato per il regime della cedolare secca in relazione a contratti di locazione abitativa;
diritto annuale alla Camera di Commercio: anche il pagamento del diritto per l'iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) segue la medesima linea temporale della dichiarazione dei redditi, beneficiando del rinvio a luglio.
L'opzione del differimento ad agosto: scatta il raddoppio degli interessi
La flessibilità del nostro sistema fiscale consente ai contribuenti di posticipare ulteriormente il pagamento delle imposte rispetto alla scadenza del 20 luglio, concedendo altri 30 giorni di tempo e fissando la scadenza ultima al 20 agosto 2026. Tuttavia, la vera novità risiede nel costo economico di questa scelta.
Per chi decide di avvalersi di questa ulteriore dilazione, si applica una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta di una svolta epocale: la percentuale risulta esattamente raddoppiata rispetto allo 0,40% che ha caratterizzato gli scorsi anni. Questa rimodulazione al rialzo è stata introdotta con il chiaro intento di disincentivare il ricorso sistematico alla dilazione estiva, spingendo le imprese e i professionisti a rispettare il termine di luglio per non gravare i propri bilanci di un interesse che, su cifre importanti, diventa un costo non indifferente.
La scadenza del 30 luglio: le regole per i contribuenti non-ISA
Cosa succede invece a tutti coloro che non gestiscono una partita IVA e non rientrano nei parametri di affidabilità fiscale o nei regimi di vantaggio? Per questa categoria di contribuenti il binario è completamente differente. Parliamo dei lavoratori dipendenti con redditi diversi o dei soggetti privati senza partita IVA che sono tenuti a presentare il Modello Redditi Persone Fisiche (ad esempio per dichiarare redditi esteri, plusvalenze finanziarie o immobiliari non gestite dal sostituto d'imposta).
Per questi soggetti, la scadenza ordinaria è rimasta ancorata al 30 giugno. Chi non ha provveduto al saldo entro tale data ha a disposizione un'ultima finestra utile fissata per il 30 luglio 2026. In questo caso specifico, l'adempimento tardivo è consentito applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Questo canale rappresenta l'estremo tentativo per mettersi in regola in modo semi-ordinario. Mancare anche l'appuntamento del 30 luglio significa infatti scivolare nell'irregolarità fiscale totale, costringendo il contribuente a sanare la propria posizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso, uno strumento decisamente più oneroso che prevede l'applicazione di sanzioni piene (seppur ridotte in base ai giorni di ritardo) e degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Osservazioni
I titolari di partita IVA devono valutare attentamente la propria liquidità prima di scegliere la strada dello slittamento ad agosto. Se in passato il pagamento con la maggiorazione dello 0,40% veniva considerato un costo quasi trascurabile per trattenere liquidità in azienda durante il periodo feriale, la nuova aliquota dello 0,80% impone una riflessione più severa. Per molte piccole e medie imprese, anticipare il versamento al 20 luglio potrebbe rivelarsi una scelta di efficientamento dei costi di gestione molto più saggia rispetto al rinvio.
Allo stesso modo, gli studi professionali devono procedere a una tempestiva predisposizione dei modelli F24, differenziando i codici tributo e le relative maggiorazioni a seconda che il cliente scelga il saldo a luglio o la via del pagamento ad agosto.

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Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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