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L'INPS, con il Mess. 26 giugno 2026 n. 2124 ha chiarito il regime di applicabilità e le modalità di richiesta del beneficio dell'anticipo dell'età per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell'assegno di invalidità nel regime contributivo.

Quando si verifica la trasformazione

L’assegno ordinario di invalidità (di seguito, anche AOI) è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi fissati dalla legge, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Per la trasformazione in pensione di vecchiaia, i periodi di godimento dell’AOI per i quali non sia stata prestata attività lavorativa devono essere considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti pensionistici di contribuzione e assicurazione, ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione della misura della pensione.

Dunque, la valutazione dei periodi di godimento dell’AOI nei quali non sia stata prestata attività lavorativa è possibile esclusivamente ai fini della trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia e non anche in caso di richiesta della pensione di vecchiaia da parte di assicurato già titolare dell’AOI revocato o non confermato.

Requisiti per la pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione

Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo la trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia opera alternativamente:

a) al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026, 67 anni e 1 mese per l’anno 2027, 67 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita), in presenza di almeno 20 anni di contribuzione e di un importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale, annualmente rivalutato;

b) al compimento di 71 anni di età per il biennio 2025-2026, 71 anni e 1 mese per l’anno 2027, 71 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e in presenza di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.

Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione (art. 1 c. 23 L. 335/1995), la trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia opera al compimento dell’età pensionabile (lett. a suddetta).

La facoltà di opzione può essere esercitata durante la vita lavorativa o, al più tardi, entro il mese precedente la data di decorrenza dell’AIOI, stante la natura pensionistica dello stesso.

Richiesta del beneficio dell’anticipo per le lavoratrici madri o del coefficiente di trasformazione maggiorato

Per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, la legge prevede il beneficio dell’anticipo dell’età rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia o, in alternativa, l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini della determinazione dell’importo della pensione (art. 1 c. 40 lett. c L. 335/95).

Il beneficio deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia.

Tenuto conto che l’AOI liquidato nel sistema contributivo è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, la lavoratrice che intende ottenere il suddetto beneficio deve presentare apposita istanza entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza tenere conto del riconoscimento del predetto beneficio.

In assenza della domanda presentata nei termini, il beneficio in argomento non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia né in sede di ricostituzione del trattamento pensionistico.

Fonte: Mess. INPS 26 giugno 2026 n. 2124

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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