L’IRES premiale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e attuata dal DM 8 agosto 2025, riduce per il solo periodo d’imposta 2025 l’aliquota IRES dal 24% al 20%, a fronte del rispetto cumulativo dei noti requisiti di accantonamento degli utili, investimento in beni 4.0/5.0 e incremento occupazionale. Quando la società che genera il reddito agevolabile ha optato per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR), il beneficio non si “consuma” presso la partecipata, ma segue il reddito imputato e si attiva in capo al socio.
È un punto rilevante, ribadito implicitamente dalle FAQ AE 25 giugno 2026: la società partecipante A può applicare l’aliquota del 20% sul reddito agevolabile imputatole dalla società C anche se essa stessa non possiede “personalmente” i requisiti di accesso.
Il problema nasce quando, nella stessa dichiarazione, confluiscono per trasparenza grandezze eterogenee ovvero (accanto al reddito agevolabile) un reddito a natura vincolata (il minimo da comodo della partecipata B, oppure la soglia CPB) e una perdita (della partecipata D o pregressa del socio). In questo caso è lecito domandarsi se sia possibile indirizzare la perdita prioritariamente sul reddito vincolato (già destinato comunque a tassazione ordinaria), così da preservare integralmente il reddito che sconta l’aliquota ridotta.
Il principio comune alle tre risposte
Sulla questione la risposta dell’Agenzia è negativa e si fonda su un presupposto preciso, ovvero il fatto che il reddito minimo presunto delle società non operative non può essere abbattuto da perdite fiscali (art. 30 L. 724/94). Lo stesso ragionamento è esteso, per identità di ratio, alla soglia minima del concordato preventivo biennale (art. 16 c. 4 D.Lgs. 13/2024).
L’orientamento espresso è coerente con la prassi consolidata. In tal senso, in precedenza, le istruzioni storiche al quadro RH e la Circ. AE 25/2007 avevano già chiarito che:
Le FAQ semplicemente estendono lo stesso principio all’IRES premiale. La conseguenza pratica è che poiché la perdita non può “appoggiarsi” sul reddito vincolato, l’unica grandezza capiente che le resta da aggredire è proprio il reddito agevolabile. Pertanto, se la perdita azzera il reddito potenzialmente agevolabile, il beneficio dell’aliquota ridotta non spetta.
Le tre fattispecie esaminate
Sul piano dichiarativo, nel quadro RF della partecipante le grandezze imputate per trasparenza confluiscono in righi distinti ovvero, in particolare:
Su questa struttura si innestano i tre casi analizzati nelle FAQ.
FAQ 1: perdite imputate per trasparenza
I dati dell’esempio sono i seguenti:
In questo caso, la perdita di 700, imputata per trasparenza, non può ridurre il reddito minimo di 1.000, che conserva natura vincolata e può quindi ridurre il solo reddito agevolabile, portandolo da 900 a 200. Da quanto sopra deriva che:
FAQ 2: perdite pregresse e facoltà di rinvio
I dati sono analoghi al caso precedente, salvo il fatto che i 700 sono perdite pregresse del socio e non una perdita da trasparenza. In dichiarazione queste perdite non transitano dal rigo RF59, ma dal rigo RN4 (perdite scomputabili, col. 1 “di cui di esercizi precedenti”). In questo caso si avranno due alternative, ovvero:
FAQ 3: soglia CPB
Lo schema è identico alla FAQ 1, con la soglia minima da concordato preventivo biennale (RF58, colonna “Soglia CPB”) al posto del reddito minimo da comodo. Anche la soglia CPB è vincolata e non compensabile: pertanto, la perdita da D di 700 (RF59, col. 2) abbatte il reddito agevolabile da 900 a 200 (RN8A col. 1 = 200), mentre la soglia di 1.000 resta tassata al 24%.
Considerazioni critiche e profili di convenienza
Le tre FAQ confermano un principio lineare, ovvero che la perdita colpisce ciò che la legge le consente di colpire, ovvero il reddito agevolabile e non quello vincolato. Questa situazione determina un effetto economico paradossale.
La perdita (istituto in sé riduttivo del prelievo) finisce per “costare” il differenziale di quattro punti sulla quota di reddito agevolabile erosa. Nell’esempio, i 700 di perdita vengono spesi contro reddito che sarebbe stato tassato al 20% anziché al 24%: la perdita “rende” 140 di minore imposta (20% di 700) invece di 168 (24% di 700), con un beneficio perso pari a 700 × 4% = 28. In altri termini, ogni euro di reddito agevolabile eroso da una perdita vale quattro centesimi di agevolazione sacrificata.
Da qui derivano indicazioni operative diverse a seconda dell’origine della perdita. Infatti:
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Francesco Limatola
- Tax specialist presso KPMG. Dottore commercialista e Revisore legale.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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