La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha profondamente modificato l’art. 8 D.Lgs. 252/2005 introducendo un nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare.
Dal 1° luglio 2026, infatti, il meccanismo del conferimento tacito del TFR viene sostituito da una vera e propria adesione automatica alla previdenza complementare; il nuovo automatismo opera fin dalla assunzione, salva la facoltà del lavoratore di rinunciare entro 60 giorni; e si realizza non con il solo TFR ma in forma piena e con tutti gli strumenti di finanziamenti, quindi anche con la contribuzione datoriale, se prevista, e quella del lavoratore.
In vista della scadenza, la COVIP ha integrato e completato la disciplina legislativa con proprie direttive attuative, contenute nella Deliberazione 19 giugno 2026 (che supera le precedenti indicazioni del 24 aprile 2008).
Lavoratori esclusi e doppio regime
La COVIP definisce anzitutto il perimetro applicativo della nuova disciplina ricordando come questa si applichi ai soli lavoratori privati (con esclusione però dei lavoratori domestici), e non invece ai lavoratori pubblici ancorati tuttora al vecchio D.Lgs. 124/1993, sebbene sia stata attribuita alla contrattazione collettiva del comparto pubblico la competenza a definire forme di adesione per silenzio-assenso.
La Commissione di Vigilanza ribadisce poi che per tutti i lavoratori privati assunti in servizio sino al 30 giugno 2026 continua a valere il meccanismo dell’adesione tramite conferimento tacito del TFR, operante nel primo semestre dalla assunzione.
Dal punto di vista operativo potranno coesistere due regimi differenti:
Dopo aver evidenziato tali esclusioni, le direttive COVIP si focalizzano sulle novità, seguendo la distinzione di legge fra dipendenti di prima assunzione e dipendenti non di prima assunzione.
Lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026: diritti e obblighi
La COVIP chiarisce che per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere quelli assunti per la prima volta, dal 1° luglio, in qualità di lavoratori dipendenti, con la conseguenza che non incidono precedenti forme di impiego autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, anche se hanno comportato adesione a fondo pensione. Rispetto a questi ultimi, la COVIP fornisce le seguenti indicazioni.
Quando l'adesione automatica non opera
Regole diverse sono previste per i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026, ma che già in precedenza hanno svolto attività di lavoro dipendente e quindi “non sono di prima assunzione”.
Anzitutto, l’azienda, oltre a fornire le informative già sopra viste, deve acquisire da tali lavoratori dichiarazione sulle scelte in precedenza compiute, (se hanno aderiscono a un fondo pensione, o se hanno conservato il TFR ex art. 2120 c.c.). L’acquisizione di tali informazioni è fondamentale in quanto il meccanismo di adesione automatica opera solo nel caso di “lavoratori non di prima assunzione” che, al momento della nuova assunzione, risultino aderire a una forma di previdenza complementare.
Inoltre, sempre in base ai chiarimenti COVIP, deve trattarsi di adesione correlata al conferimento almeno parziale del TFR; in caso di pregressa adesione attuata attraverso il solo versamento dei contributi (es.: nel caso di adesione contrattuale), non si applica, infatti, il meccanismo della adesione automatica.
Va da sé che neppure sono interessati dalla adesione automatica i lavoratori che in precedente rapporto aderivano a forma complementare, ma abbiano poi interamente riscattato il montante e quindi non vantino più una posizione attiva presso un fondo: al contrario, l’adesione automatica si applica invece in caso di riscatto solo parziale.
In definitiva, non opera l’adesione automatica in caso di:
In tutte tali ipotesi, il datore gestisce il TFR del lavoratore ai sensi dell’art. 2120 c.c., destinandolo, se del caso, al Fondo di Tesoreria gestito dall’NPS, restando, però, ovviamente ferma la possibilità di rivedere la scelta sul TFR e conferire le successive quote a un fondo pensione. Più in generale, in tali ipotesi la partecipazione a forme di previdenza complementare trova attuazione senza automatismi, bensì in applicazione di effettivi criteri volontaristici di scelta.
Nei casi in cui il lavoratore abbia già una posizione previdenziale alimentata dal TFR trova invece applicazione il nuovo meccanismo di adesione automatica.
Il datore di lavoro deve pertanto informarlo che entro 60 giorni può indicare la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando; in mancanza opera il criterio automatico di legge.
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TO-DO LIST PER I DATORI DI LAVORO ENTRO IL 1° LUGLIO 2026
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Francesca Zucconi
- Consulente del Lavoro in PaviaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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