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La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha profondamente modificato l’art. 8 D.Lgs. 252/2005 introducendo un nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare.

Dal 1° luglio 2026, infatti, il meccanismo del conferimento tacito del TFR viene sostituito da una vera e propria adesione automatica alla previdenza complementare; il nuovo automatismo opera fin dalla assunzione, salva la facoltà del lavoratore di rinunciare entro 60 giorni; e si realizza non con il solo TFR ma in forma piena e con tutti gli strumenti di finanziamenti, quindi anche con la contribuzione datoriale, se prevista, e quella del lavoratore.

In vista della scadenza, la COVIP ha integrato e completato la disciplina legislativa con proprie direttive attuative, contenute nella Deliberazione 19 giugno 2026 (che supera le precedenti indicazioni del 24 aprile 2008).

Lavoratori esclusi e doppio regime

La COVIP definisce anzitutto il perimetro applicativo della nuova disciplina ricordando come questa si applichi ai soli lavoratori privati (con esclusione però dei lavoratori domestici), e non invece ai lavoratori pubblici ancorati tuttora al vecchio D.Lgs. 124/1993, sebbene sia stata attribuita alla contrattazione collettiva del comparto pubblico la competenza a definire forme di adesione per silenzio-assenso.

La Commissione di Vigilanza ribadisce poi che per tutti i lavoratori privati assunti in servizio sino al 30 giugno 2026 continua a valere il meccanismo dell’adesione tramite conferimento tacito del TFR, operante nel primo semestre dalla assunzione.

Dal punto di vista operativo potranno coesistere due regimi differenti:

  1. lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026, per cui l’adesione con destinazione del solo TFR del lavoratore continua a indirizzarsi al comparto garantito;
  2. lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, per cui TFR e complessiva contribuzione vengono destinati al comparto risultante, per lo più, in applicazione del “modello del life-cycle”.

Dopo aver evidenziato tali esclusioni, le direttive COVIP si focalizzano sulle novità, seguendo la distinzione di legge fra dipendenti di prima assunzione e dipendenti non di prima assunzione.

Lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026: diritti e obblighi

La COVIP chiarisce che per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere quelli assunti per la prima volta, dal 1° luglio, in qualità di lavoratori dipendenti, con la conseguenza che non incidono precedenti forme di impiego autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, anche se hanno comportato adesione a fondo pensione. Rispetto a questi ultimi, la COVIP fornisce le seguenti indicazioni.

  • Obblighi di informativa. Secondo la normativa di legge, confermata dalla COVIP, al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire al neoassunto una informativa piena sul nuovo meccanismo di adesione automatica e sulla relativa tempistica, nonché su tutto ciò che regola la previdenza complementare in azienda: quindi gli accordi collettivi al riguardo applicabili e le diverse scelte disponibili. Un'informativa, precisa la COVIP, deve essere trasmessa anche dai fondi pensione, quando si “consolida” l’adesione, trascorso il termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore può rinunciare alla adesione stessa. Il lavoratore viene informato dal fondo della avvenuta adesione, delle modalità di acquisizione di nota informativa, documentazione statutaria o regolamentare, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica, dei diritti e degli obblighi connessi, ecc.
  • Destinazione dell’adesione automatica. Quanto al fondo pensione destinatario dell’adesione automatica, risultano confermati i criteri previgenti in merito al conferimento tacito del TFR. In proposito, per il datore di lavoro la prima verifica consiste nell’individuare la forma pensionistica collettiva di riferimento, sia essa territoriale, di categoria o aziendale: nel caso di coesistenza di più forme pensionistiche potenzialmente applicabili (es.: fondo di categoria e fondo territoriale) l’automatismo opera verso la forma pensionistica prescelta in forza di accordo aziendale o, in mancanza, verso quella cui risultino iscritti un maggior numero di lavoratori della azienda, da verificare alla data di ogni assunzione. 
    In mancanza di fondo negoziale di riferimento, la nuova adesione automatica opera nei confronti del Fondo Cometa, fondo pensione residuale: in tal caso, la COVIP precisa che l’adesione automatica si attua con la destinazione del TFR, mentre non sono dovute contribuzioni del datore di lavoro o del lavoratore, mancando accordi collettivi di riferimento che prevedano obblighi di contribuzione.
    È necessario, in ogni caso, che la forma pensionistica destinataria dell'adesione abbia adottato percorsi o linee di investimento coerenti con le istruzioni COVIP in ordine ai criteri prudenziali, all’orizzonte temporale di riferimento e tali da garantire un profilo rischio/rendimento appropriato (a tal proposito, il modello del life cycle è l’architettura tipica, ma non l’unica possibile); è dunque compito del datore di lavoro accertarsi preventivamente della sussistenza di tale requisito.  
  • Effetti della adesione automatica. L’adesione automatica comporta che il lavoratore non solo la devoluzione del TFR al fondo di previdenza complementare (come in passato), ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi, fermo il diritto di rinuncia nei successivi 60 giorni. Decorso tale termine, l’obbligo di versamento di TFR e contribuzione retroagisce al momento di assunzione del lavoratore (salvo, per i contributi, che la contrattazione collettiva non ne escluda il versamento per il periodo di prova). Il datore di lavoro dà comunicazione alla forma pensionistica complementare e inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni; la valorizzazione delle quote, tuttavia, decorre dall'effettivo versamento al fondo e non dalla data di assunzione. Ai sensi di legge, la contribuzione a carico del lavoratore non è tuttavia obbligatoria quando la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo (7.101,12 euro) e il lavoratore può dichiarare entro 60 giorni di non voler versare la propria contribuzione.
  • Diritto di rinuncia. La COVIP sottolinea come tale diritto – la cui manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro – conferma il principio di volontarietà della adesione a fondo pensione. L’esercizio della rinuncia determina dunque l’estinzione della adesione automatica ex lege e retroagisce al momento della assunzione. Tale meccanismo non si applica in caso di assunzione a termine inferiore a 60 giorni; né nel caso di rapporto di lavoro che si interrompa prima di tale scadenza (ma in tali casi il lavoratore può esprimere comunque la propria volontà di aderire a una forma complementare). La rinuncia alla adesione automatica può assumere più di una forma: anzitutto, quella di indicare la volontà di mantenere il TFR nel regime di cui all’art. 2120 c.c.; alternativamente, la rinuncia può assumere la forma di indicazione di una diversa forma complementare, forma alla quale il lavoratore risulti già aderente al momento della assunzione, ovvero cui si iscriva o manifesti la volontà di iscriversi. Infine, se previsto dagli accordi collettivi,  nei 60 giorni il lavoratore può decidere di destinare il TFR solo in misura parziale.

Quando l'adesione automatica non opera

Regole diverse sono previste per i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026, ma che già in precedenza hanno svolto attività di lavoro dipendente e quindi “non sono di prima assunzione”.

Anzitutto, l’azienda, oltre a fornire le informative già sopra viste, deve acquisire da tali lavoratori dichiarazione sulle scelte in precedenza compiute, (se hanno aderiscono a un fondo pensione, o se hanno conservato il TFR ex art. 2120 c.c.). L’acquisizione di tali informazioni è fondamentale in quanto il meccanismo di adesione automatica opera solo nel caso di “lavoratori non di prima assunzione” che, al momento della nuova assunzione, risultino aderire a una forma di previdenza complementare. 

Inoltre, sempre in base ai chiarimenti COVIP, deve trattarsi di adesione correlata al conferimento almeno parziale del TFR; in caso di pregressa adesione attuata attraverso il solo versamento dei contributi (es.: nel caso di adesione contrattuale), non si applica, infatti, il meccanismo della adesione automatica.

Va da sé che neppure sono interessati dalla adesione automatica i lavoratori che in precedente rapporto aderivano a forma complementare, ma abbiano poi interamente riscattato il montante e quindi non vantino più una posizione attiva presso un fondo: al contrario, l’adesione automatica si applica invece in caso di riscatto solo parziale.

In definitiva, non opera l’adesione automatica in caso di:

  • lavoratori non di primo impiego;
  • assunti successive al 30 giugno 2026;
  • che non abbiano in svolgimento una partecipazione a fondo pensione, ovvero, pur avendola, non utilizzino il TFR quale fonte di finanziamento.

In tutte tali ipotesi, il datore gestisce il TFR del lavoratore ai sensi dell’art. 2120 c.c., destinandolo, se del caso, al Fondo di Tesoreria gestito dall’NPS, restando, però, ovviamente ferma la possibilità di rivedere la scelta sul TFR e conferire le successive quote a un fondo pensione. Più in generale, in tali ipotesi la partecipazione a forme di previdenza complementare trova attuazione senza automatismi, bensì in applicazione di effettivi criteri volontaristici di scelta.

Nei casi in cui il lavoratore abbia già una posizione previdenziale alimentata dal TFR trova invece applicazione il nuovo meccanismo di adesione automatica.

Il datore di lavoro deve pertanto informarlo che entro 60 giorni può indicare la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando; in mancanza opera il criterio automatico di legge.

TO-DO LIST PER I DATORI DI LAVORO ENTRO IL 1° LUGLIO 2026

  • aggiornare la modulistica di assunzione e informativa da consegnare ai neoassunti, inserendo i contenuti richiesti dal nuovo art. 8 D.Lgs. 252/2005;
  • individuare con certezza la forma pensionistica collettiva destinataria dell'adesione automatica secondo i criteri previsti dalla legge e dalle Direttive COVIP;
  • verificare presso il fondo pensione interessato l'avvenuto adeguamento ai nuovi criteri di investimento previsti per le adesioni automatiche;
  • predisporre procedure interne idonee a monitorare il termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica o esercitare le altre opzioni consentite dalla normativa;
  • adeguare i sistemi paghe e contributivi per consentire il corretto versamento di TFR e contribuzione, con effetto retroattivo dalla data di assunzione una volta consolidata l'adesione;
  • predisporre specifiche procedure di raccolta delle dichiarazioni dei lavoratori non di prima assunzione in merito all'esistenza di precedenti adesioni a forme pensionistiche complementari alimentate dal TFR;
  • verificare gli eventuali riflessi delle nuove regole sui periodi di prova e sulle previsioni contenute nella contrattazione collettiva applicata in azienda.
  • per le nuove assunzioni dal luglio 2026 si avrà la sostituzione del cosiddetto modello TFR2 con una nuova e diversa informativa, che dovrà essere rilasciata dalle amministrazioni competenti.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesca Zucconi

- Consulente del Lavoro in Pavia

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