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Iter del provvedimento

L’iter legislativo è iniziato con la L. 111/2023 che ha conferito al Governo la delega per il riordino del sistema tributario. L’adozione dei decreti legislativi per i testi unici è stata considerata prioritaria per l'intera riforma fiscale. Il cronoprogramma originario, che prevedeva la conclusione dei lavori entro dodici mesi, ha subito successivi aggiornamenti. La L. 122/2024, ha disposto una prima proroga al 31 dicembre 2025, seguita da un ulteriore differimento al 31 dicembre 2026 stabilito dalla L. 120/2025.

Lo schema di decreto, identificato come Atto del Governo n. 398, è stato trasmesso alla Presidenza il 9 aprile 2026. Il 14 aprile 2026 il provvedimento è stato annunciato all'Assemblea e assegnato alla VI Commissione Finanze e alla V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera per l'espressione del parere. Il percorso parlamentare si è concluso il 13 maggio 2026, data in cui entrambe le commissioni hanno espresso parere favorevole, seppur con osservazioni e condizioni. Durante l'esame, sono stati acquisiti contributi tecnici da parte di diverse organizzazioni, tra cui l'Associazione nazionale commercialisti e l'Alleanza delle cooperative italiane.

Finalità e criteri direttivi della delega

L'intervento normativo risponde alla necessità di superare la frammentazione della legislazione tributaria, organizzando le norme per settori omogenei. I criteri seguiti dal legislatore includono la puntuale individuazione delle norme vigenti, il loro coordinamento formale e sostanziale e l’aggiornamento necessario per il recepimento della normativa dell'Unione europea. Un obiettivo centrale è stato l’abrogazione espressa di tutte le disposizioni considerate incompatibili o non più attuali.

Il Testo Unico ha una natura prevalentemente compilativa: le disposizioni del DPR 917/86, sono state trasfuse senza modificarne la formulazione sostanziale, salvo i necessari adeguamenti di coordinamento con altri testi della riforma, come il testo unico versamenti e riscossione. Tale approccio garantisce che non vi siano effetti finanziari negativi, come confermato dalla relazione tecnica.

Struttura del Testo Unico

Dal punto di vista della tecnica redazionale, il testo unico è strutturato come un sistema conchiuso e autosufficiente. Si compone di 377 articoli ripartiti in tre macro-aree, integrate da nove allegati tecnici che spaziano dalle definizioni per la global minimum tax all'elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0.

Parte/Titolo

Denominazione

Intervallo Articoli

PARTE I

Regime ordinario

1 – 200

Titolo I

Imposta sul reddito delle persone fisiche

1 – 80

Titolo II

Imposta sul reddito delle società

81 – 159

Titolo III

Disposizioni comuni

160 – 200

PARTE II

Regime speciale

201 – 307

Titolo I

Disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

201 – 247

Titolo II

Disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle società

248 – 307

PARTE III

Imposizione minima globale

308 – 360

Titolo I

Disposizioni in materia di imposizione minima globale

308 – 360

PARTE IV

Disposizioni varie, transitorie e finali

361 – 377

Titolo I

Disposizioni varie, transitorie e finali

361 – 377

Analisi della Parte I: IRPEF e IRES

La prima parte del decreto mantiene una forte continuità con l'impianto storico del sistema tributario. Per quanto riguarda l'IRPEF, sono stati confermati il presupposto d’imposta, i soggetti passivi e le categorie reddituali. Tuttavia, sono stati inseriti importanti elementi di coordinamento. Ad esempio, sono confluite nel testo norme precedentemente extra-codicistiche relative agli onorari per i componenti degli uffici elettorali e alla deducibilità parziale degli assegni al coniuge.

Nel Titolo II, dedicato all'IRES, il legislatore ha proceduto a un aggiornamento della base imponibile e delle addizionali per gli intermediari finanziari. Una rilevante novità sistematica è il coordinamento con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha portato alla sostituzione del termine «fallimento» con quello di «liquidazione giudiziale» in tutte le disposizioni relative a procedure concorsuali e operazioni straordinarie. Il Titolo IV introduce organicamente la disciplina dell’imposizione minima globale (Global Minimum Tax), recependo le disposizioni del D.Lgs. 209/2023.

Analisi della Parte II: i regimi speciali

La Parte II raccoglie in tre Titoli i regimi di favore e le discipline settoriali. Per le persone fisiche, sono stati stabilizzati istituti come la cedolare secca sulle locazioni abitative e il regime delle locazioni brevi. Trovano collocazione anche le esenzioni per le borse di studio e il regime forfetario per i lavoratori autonomi, quest'ultimo coordinato con le nuove soglie e i coefficienti di redditività stabiliti nel 2025.

Particolare attenzione è rivolta ai lavoratori: il testo integra la tassazione agevolata per i premi di produttività e le mance nel settore turistico-alberghiero. È stato inoltre aggiornato il regime per i lavoratori impatriati e per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, adeguando i riferimenti ai nuovi regolamenti dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis». Per le società, sono stati confermati i regimi speciali per le cooperative, le imprese marittime (Tonnage tax) e le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Analisi della Parte III: disposizioni transitorie e finali

L’ultima parte del Testo Unico riveste un ruolo cruciale per la tenuta del sistema durante la fase di transizione. Essa raccoglie norme di natura eterogenea, tra cui prelievi eccezionali come l'imposta straordinaria sul margine di interesse delle banche e discipline temporanee per il settore assicurativo. Sono incluse le disposizioni sul sisma bonus e le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali (iperammortamento).

Una funzione fondamentale è svolta dall'articolo 374, che raccoglie in un unico corpo 20 norme di interpretazione autentica precedentemente disperse in leggi speciali. Gli articoli finali gestiscono l'abrogazione espressa delle vecchie norme e stabiliscono la data di decorrenza del nuovo ordinamento.

Procedimento di adozione e funzione sistematica

L'iter di approvazione ha seguito una procedura speciale prevista dalla legge delega, che deroga alla disciplina generale della L. 400/88. Questa scelta, che ha comportato l'esclusione del parere del Consiglio di Stato, è stata motivata dalla specialità della materia e dall'esigenza di rispettare i tempi della riforma fiscale.

Il nuovo Testo Unico non è una semplice raccolta di leggi, ma l'infrastruttura normativa su cui si innesteranno tutti i futuri decreti correttivi e integrativi. Grazie all'uso di rinvii mobili ai nuovi testi unici di settore (IVA, Sanzioni, Riscossione), il legislatore ha creato un sistema dinamico capace di assorbire le future evoluzioni senza generare stratificazioni normative. La stabilità ottenuta attraverso questa operazione di semplificazione è essenziale per la competitività del Paese.

Osservazioni

In conclusione, lo schema del Testo Unico rappresenta un'importante operazione di riorganizzazione normativa.

La ricognizione puntuale delle norme vigenti e l'eliminazione delle norme abrogate restituiscono i un testo agile e coerente. Sebbene il provvedimento abbia natura compilativa, il suo valore sistematico è rilevante: esso funge da base solida per l'intera architettura della riforma fiscale, garantendo che ogni futura modifica sia calata all'interno di un ordinamento coordinato.

Le disposizioni del Testo Unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Fonte: D.Lgs. 117/2026 (GU 3 luglio 2026 n. 152, suppl.ord. n. 26)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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