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La COVIP ha adottato, in data 19 giugno 2026, una Direttiva che recepisce le novità in materia di adesione alla previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 e in vigore dal prossimo 1° luglio. La L. 199/2025 ha infatti introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite.

Decorrenza della riforma ed esclusioni per i datori di lavoro

Le nuove regole in materia di adesione automatica entrano in vigore a decorrere dal 1º luglio 2026 e si applicano esclusivamente alle nuove assunzioni effettuate a partire da tale data.

Per i lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 che non esprimono alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione, resta ferma l'applicazione della disciplina previgente, con la destinazione del TFR maturando verso il comparto garantito.

I datori di lavoro non sono tenuti ad alcun adempimento informativo specifico per i dipendenti che hanno già un rapporto di lavoro in corso e che non sono interessati da una nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026.

Dall'ambito di applicazione dell'adesione automatica sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Lavoratori di prima assunzione: regole e meccanismo operativo

Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione (ovvero assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti), l'adesione alla previdenza complementare è automatica e decorre dalla data di prima assunzione, momento in cui il neoassunto viene legalmente considerato un soggetto aderente.

Il datore di lavoro deve considerare il TFR interamente destinato alla previdenza complementare, a meno che il dipendente non presenti una rinuncia scritta entro 60 giorni dall'assunzione. All'atto dell'assunzione, l'azienda ha l'obbligo di consegnare un'informativa dettagliata su contratti collettivi applicabili, meccanismo di automatismo, fondo di destinazione, scelte disponibili e tempistiche.

L'esercizio della facoltà di rinuncia è un atto unilaterale recettizio da comunicare al datore di lavoro, possiede efficacia retroattiva (ex tunc) e funge da causa estintiva dell'adesione automatica. Con la rinuncia, il lavoratore può scegliere se mantenere il TFR (con eventuale versamento al Fondo di Tesoreria INPS) oppure effettuare un'adesione esplicita a una diversa forma pensionistica a cui era già iscritto o a cui si iscrive successivamente, includendo comunque le quote spettanti dalla data di assunzione.

Il meccanismo dell'adesione automatica non trova applicazione nei seguenti casi specifici:

  • contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni, per l'impossibilità di garantire un idoneo periodo di riflessione.
  • cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di 60 giorni.

Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa non comportano l'interruzione del computo dei 60 giorni utili per la rinuncia. Entro lo stesso termine, il lavoratore può anche scegliere di destinare solo una percentuale del TFR in base a quanto previsto dagli accordi.

Effetti sulle contribuzioni e scelta della forma pensionistica

La nuova normativa amplia gli effetti dell'adesione: oltre all'intero TFR, l'automatismo comporta il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle misure definite dagli accordi collettivi.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la sua retribuzione annuale lorda sia inferiore all'assegno sociale annuale; in tale ipotesi, il dipendente può dichiarare entro 60 giorni dall'assunzione di non voler versare la propria quota.

I versamenti contributivi e del TFR vengono effettuati a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e includono tutte le somme maturate dalla data di assunzione. Se i contratti collettivi prevedono l'assenza di contribuzione durante il periodo di prova, il datore di lavoro versa il TFR dal giorno dell'assunzione e avvia i flussi contributivi solo al superamento della prova.

L'azienda deve individuare la forma pensionistica di destinazione secondo i seguenti criteri gerarchici legati ai contratti applicabili:

  1. forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
  2. in caso di pluralità di forme, la destinazione è definita dall'accordo aziendale o alla forma che conta il maggior numero di lavoratori iscritti in azienda alla data di assunzione;
  3. in assenza di accordi o contratti collettivi, la forma residuale è il Fondo COMETA. In questo caso specifico, l'adesione automatica comporta solo il conferimento dell'intero TFR e non sono dovute contribuzioni aggiuntive da parte del datore o del lavoratore.

Lavoratori non di prima assunzione: regole per i cambi di lavoro

L'art. 8 c. 9-bis, estende l'adesione automatica ai lavoratori del settore privato non di prima assunzione che attivano un nuovo contratto dopo il 30 giugno 2026, ma unicamente se questi hanno già in essere una posizione attiva presso una forma pensionistica complementare al momento della nuova assunzione.

All'atto del nuovo contratto, il datore di lavoro è tenuto a fornire un'informativa dettagliata sul meccanismo e deve acquisire una dichiarazione esplicita del lavoratore in merito alla sussistenza di un'iscrizione previdenziale con destinazione del TFR.

L'applicazione varia in base alla situazione dichiarata:

  • iscrizione attiva con versamento di TFR: il datore informa il dipendente della facoltà di indicare entro 60 giorni la forma a cui destinare il TFR futuro. In mancanza di indicazioni, scatta l'adesione automatica con il conferimento dell'intero TFR (salvo percentuali contrattuali o in misura non inferiore al 50 per cento per i soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 ove gli accordi non dispongano diversamente).
  • iscrizione attiva senza versamento di TFR (es. solo contributi): il meccanismo di adesione automatica non opera.
  • nessuna iscrizione attiva con versamento di TFR: il datore gestirà il TFR secondo il regime ordinario (art. 2120 c.c.) ed eventuale Fondo di Tesoreria INPS, ferma restando la libertà del lavoratore di scegliere la previdenza complementare in futuro.

Non sono interessati dall'automatismo coloro che nel precedente rapporto lavorativo hanno riscattato interamente la posizione individuale. Al contrario, rientrano nel meccanismo dell'adesione automatica i lavoratori che, pur avendo perso i requisiti di partecipazione al fondo precedente a causa della variazione contrattuale, non hanno riscattato la propria posizione finanziaria.

Fonte: Direttiva COVIP 19 giugno 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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