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La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha, come noto, modificato in maniera significativa il D.Lgs. 252/2005, in particolare per i profili attinenti alle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare di cui all’art. 11, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2026, due novità principali: l’innalzamento dal 50% al 60% della quota di montante erogabile in forma di capitale; l'introduzione di tre nuove tipologie di prestazione alternative alla rendita vitalizia. In attuazione di tali disposizioni, la COVUP ha predisposto uno Schema di Istruzioni – in pubblica consultazione fino al 29 maggio 2026 – che fornisce indicazioni operative, chiarendo taluni meccanismi relativi al funzionamento delle nuove prestazioni. È importante aver presente che, trattandosi di un documento in consultazione, il testo definitivo potrà se del caso essere leggermente diverso, tenendo eventualmente conto e recependo punti di vista e suggerimenti forniti dagli stakeholder. Ulteriori direttive COVIP dovranno interessare gli altri profili dell’intervento legislativo di modifica, quali quelli afferenti alle nuove modalità di adesione automatica, la portabilità della posizione individuale comprensiva della contribuzione di finanziamento, ecc. Alternative di erogazione del montante dopo la riforma Dal 1° luglio 2026, l’aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e il periodo minimo di permanenza nella forma complementare, potrà scegliere tra le seguenti opzioni di conversione del montante accumulato in prestazione pensionistica, e cioè fra: prestazione in capitale, fino a un massimo del 60% del montante (prima era il 50%); rendita vitalizia (già esistente); rendita a durata definita (nuova); prelievi liberamente determinabili (nuova); erogazione frazionata del montante (nuova); capitale per l’intero importo, nei casi residuali previsti dall’art. 11 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 252/2005, ai cui sensi “la prestazione è erogata interamente in capitale qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale” (già prevista). Va ricordato anzitutto che le nuove tipologie di prestazione (iii, iv, v) possono interessare i soli fondi a contribuzione definita. Peraltro, se la prestazione in capitale può essere abbinata a una qualsiasi delle altre opzioni, nondimeno le tre nuove tipologie (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata) sono invece alternative tra loro (e rispetto alla rendita vitalizia), non potendo quindi coesistere. Secondo le direttive COVIP, la scelta in favore dell’una o dell’altra è irrevocabile, salva, però, in ogni caso, la facoltà di convertire il montante residuo in rendita vitalizia (anche attraverso il trasferimento presso un’altra forma pensionistica), facoltà questa sempre esercitabile. Le nuove prestazioni: caratteristiche essenziali Rendita a durata definita. È questa una rendita erogata per un numero di anni pari alla speranza di vita residua attesa dell’aderente al momento della richiesta, calcolata in anni interi (con arrotondamento per difetto: per es. 20,7 anni diventano 20) sulla base delle tavole ISTAT di mortalità. L’importo di ciascuna rata è variabile, in quanto viene determinato dividendo il montante in essere alla data di liquidazione di ogni rata, per il numero di rate ancora da erogare: ciò in quanto il rendimento della gestione finanziaria realizzato nel periodo di erogazione incide esso stesso sull’importo volta a volta percepito. A fronte di un dettato legislativo che nulla dispone sul punto, la COVIP stabilisce, altresì, che la forma pensionistica può attribuire all’aderente la facoltà di optare per una durata superiore rispetto alla speranza di vita risultante dalle tavole ISTAT, mentre la periodicità di erogazione è in ogni caso rimessa all’autonomia del fondo pensione, con cadenza non inferiore al mese e non superiore all'anno. Prelievi liberamente determinabili. Con questa opzione l’aderente non percepisce rate predefinite, ma può richiedere prelievi in autonomia – scegliendo importo e momento – entro un tetto massimo calcolato sulla base di una rendita teorica di riferimento, secondo le indicazioni risultanti dal combinato disposto dei commi 3-bis e 3-quater dell’art. 11 D.Lgs. 252/2005; il meccanismo di calcolo del massimo prelevabile è il punto più tecnico delle Istruzioni e merita un’attenzione specifica (cfr. prossimo paragrafo). Erogazione frazionata del montante. È questa una prestazione rateizzata, svincolata dalla speranza di vita, con durata minima scelta dall’aderente al momento dell’opzione, ma che comunque non può essere inferiore ai cinque anni. L’aderente indica contestualmente la periodicità delle rate, la quale, ai sensi delle indicazioni CCOVIP vip, deve essere ricompresa in un arco, minimo e massimo, da mensile ad annuale; anche in questo caso l’importo di ogni rata varia in funzione dei risultati finanziari della gestione, dovendo quindi dividersi il montante disponibile alla data di liquidazione, per il numero di rate residue. Prelievi liberamente determinabili e meccanismo del tetto massimo Come accennato, è questa la prestazione che, allo stato, sembra richiedere più attenzione da parte degli operatori, per la maggior articolazione del calcolo relativo al limite entro cui i prelievi possono essere effettuati. In funzione di ciò, l’aderente non può effettuare prelievi ad libitum, svincolati da qualsivoglia criterio, bensì può attingere al montante solo nei limiti del parametro di riferimento, costituito dal quantum che avrebbe già “maturato” se avesse scelto la rendita a durata definita. Secondo quanto precisato dalla COVIP, attraverso tale limitazione si vuole evitare che i prelievi concentrati nelle fasi iniziali lascino l’aderente senza risorse in età avanzata. In tal senso, quindi, al momento della richiesta, la forma pensionistica calcola una rendita teorica di durata definita, basata sulla vita attesa residua dell’aderente in anni interi, con frazionamento annuale e decorrenza immediata; tale rendita è puramente figurativa in quanto non viene mai realmente erogata, ma serve solo, appunto, quale parametro di riferimento. L’importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla differenza tra il totale delle rate annuali teoriche maturate fino a quel momento (cioè quelle che l’aderente avrebbe già riscosso se fosse stato in regime di rendita teorica); il totale dei prelievi già effettuati. Per tenere conto dei rendimenti finanziari maturati nel frattempo, le Istruzioni COVIP prevedono anche un calcolo che tenga conto della differenza tra il montante effettivamente disponibile (al netto dei prelievi già fatti) e il montante che si avrebbe se, al posto dei prelievi, fossero state erogate le rate teoriche annuali, rivalutate con i rendimenti effettivi della gestione. A partire dall’ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto cade: l’intero montante residuo diventa liberamente prelevabile. Volendo esemplificare, si ipotizzi che Tizio – avente i richiesti requisiti anagrafici e di iscrizione al fondo, un montante accumulato di 180.000 euro e una speranza di vita residua di 18 anni – scelga, appunto, la prestazione relativa a “prelievi liberamente determinabili”: la rendita teorica annuale di riferimento sarà 180.000/18, quindi 10.000 euro all’anno. Dopo 2 anni dall’opzione (supponendo, per semplicità, che il montante sia rimasto invariato), Tizio avrà maturato, teoricamente. 2 rate da 10.000 euro = 20.000 euro. Se però fino a quel momento ha già prelevato 8.000 euro, il massimo ulteriormente prelevabile, a quella data, è 20.000 – 8.000 = 12.000 euro; se invece non ha ancora effettuato alcun prelievo, potrà richiedere fino a 20.000 euro in un’unica soluzione (o in più tranches, purché non superino il cumulo delle rate maturate); nel frattempo, il montante residuo continua a essere investito e i relativi rendimenti incidono sui calcoli futuri. Regole comuni a tutte le nuove prestazioni Alcune delle indicazioni fornite dalla COVIP sono trasversali si applicano a tutte e tre le nuove forme di erogazione e meritano di essere evidenziate. Passaggio alla fase di erogazione:dal momento in cui l’aderente esercita l’opzione relativa alle dette prestazioni, cessando la fase di accumulo, non è più possibile effettuare “operazioni” tipiche della fase stessa quali i versamento di contributi, la richiesta di trasferimenti, di anticipazioni o riscatti; secondo le direttive rimane consentito solo lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato dallo statuto o regolamento del fondo. Gestione del montante residuo:il montante non ancora erogato resta, in ogni caso, in gestione presso la forma pensionistica e viene collocato, per regola, nel comparto più prudente, salvo diversa indicazione dell’aderente al momento dell'opzione o tramite successivo switch. Indicazione del beneficiario in caso di morte: al momento della richiesta l’aderente è chiamato a indicare i soggetti che potranno riscattare il montante residuo in caso di decesso, con la conseguenza – secondo le indicazioni rilasciate – che le richieste prive di tale indicazione sono da considerarsi incomplete e non possono essere evase. C’è da chiedersi se sia possibile, da parte del fondo, prevedere che in caso di mancata indicazione si fa riferimento a quanto disposto dall’iscritto ai sensi l’art. 14 c. 3, che disciplina il riscatto della posizione individuale in caso di morte prima del pensionamento. Irrevocabilità della scelta: come già accennato, la tipologia di prestazione prescelta, fra le nuove introdotte, non può essere modificata, con l’unica eccezione della conversione in rendita vitalizia, sempre ammessa (purché la rata di pensione che ne risulta, conservi un valore economico ai sensi del già richiamato art. 11 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 252/2005). Costi: il documento COVIP dispone che le spese addebitate – per l’erogazione diretta da parte del fondo, di una delle richiamate prestazioni – devono essere contenute e comunque limitate ai costi amministrativi effettivamente sostenuti; non sono cioè ammesse commissioni aggiuntive o margini. Informativa agli aderenti: i fondi devono garantire, agli iscritti, una comunicazione chiara e completa sulle nuove opzioni disponibili, evidenziando, tra l’altro, il rischio di longevità, la variabilità delle prestazioni, le differenze fiscali tra le varie modalità e le conseguenze dei prelievi concentrati nella fase iniziale. Indicazioni operative Ai sensi di legge, come già detto, le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2026, scadenza, invero prossima, in vista della quale è necessario orientarsi per i necessari adempimenti. Di seguito alcune indicazioni pratiche. Revisione di statuti e regolamenti. Le forme pensionistiche complementari dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti per recepire le nuove tipologie di prestazione. La Covip ha chiarito che le modalità di adeguamento saranno oggetto di un successivo intervento regolamentare, nell’ottica di semplificare le procedure. È opportuno monitorare l’evoluzione di tale processo. Definizione delle opzioni periodiche. Ciascun fondo pensione, per la rendita a durata definita e per l’erogazione frazionata, deve definire la periodicità di erogazione (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e può offrire più opzioni agli aderenti, valutando anche l’opportunità di introdurre soglie minime di importo per le rate più frequenti. Adeguamento dei sistemi gestionali e attuariali. Il calcolo del tetto massimo per i prelievi liberamente determinabili richiede un aggiornamento dei sistemi informativi e attuariali, con integrazione delle tavole Istat aggiornate per la speranza di vita e la capacità di monitorare, per ciascun aderente, i prelievi effettuati rispetto alla rendita teorica maturata. Formazione del personale e aggiornamento della documentazione. Il personale che in azienda o nel fondo cura i profili afferenti al ciclo passivo di quest’ultimo deve acquisire dimestichezza in merito alle nuove opzioni, con particolare attenzione al meccanismo dei prelievi determinabili e all’obbligo di raccogliere l’indicazione del beneficiario in caso di morte. Ovviamente dovrà essere anche adeguata la modulistica in materia. Comunicazione agli aderenti. Le nuove prestazioni dovranno essere illustrate in modo comprensibile negli strumenti informativi – dalla Nota Informativa alla comunicazione periodica – con simulazioni e scenari che aiutino gli aderenti a scegliere consapevolmente. Questo aspetto è espressamente richiamato dallo Schema di Istruzioni come priorità. Fonte: COVIP 6 maggio 2026 "Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199"

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Emilio Rocchini

- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università  degli Studi Link Campus University

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