La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha, come noto, modificato in maniera significativa il D.Lgs. 252/2005, in particolare per i profili attinenti alle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare di cui all’art. 11, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2026, due novità principali:
In attuazione di tali disposizioni, la COVUP ha predisposto uno Schema di Istruzioni – in pubblica consultazione fino al 29 maggio 2026 – che fornisce indicazioni operative, chiarendo taluni meccanismi relativi al funzionamento delle nuove prestazioni. È importante aver presente che, trattandosi di un documento in consultazione, il testo definitivo potrà se del caso essere leggermente diverso, tenendo eventualmente conto e recependo punti di vista e suggerimenti forniti dagli stakeholder. Ulteriori direttive COVIP dovranno interessare gli altri profili dell’intervento legislativo di modifica, quali quelli afferenti alle nuove modalità di adesione automatica, la portabilità della posizione individuale comprensiva della contribuzione di finanziamento, ecc.
Alternative di erogazione del montante dopo la riforma
Dal 1° luglio 2026, l’aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e il periodo minimo di permanenza nella forma complementare, potrà scegliere tra le seguenti opzioni di conversione del montante accumulato in prestazione pensionistica, e cioè fra:
Va ricordato anzitutto che le nuove tipologie di prestazione (iii, iv, v) possono interessare i soli fondi a contribuzione definita. Peraltro, se la prestazione in capitale può essere abbinata a una qualsiasi delle altre opzioni, nondimeno le tre nuove tipologie (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata) sono invece alternative tra loro (e rispetto alla rendita vitalizia), non potendo quindi coesistere.
Secondo le direttive COVIP, la scelta in favore dell’una o dell’altra è irrevocabile, salva, però, in ogni caso, la facoltà di convertire il montante residuo in rendita vitalizia (anche attraverso il trasferimento presso un’altra forma pensionistica), facoltà questa sempre esercitabile.
Le nuove prestazioni: caratteristiche essenziali
Prelievi liberamente determinabili e meccanismo del tetto massimo
Come accennato, è questa la prestazione che, allo stato, sembra richiedere più attenzione da parte degli operatori, per la maggior articolazione del calcolo relativo al limite entro cui i prelievi possono essere effettuati.
In funzione di ciò, l’aderente non può effettuare prelievi ad libitum, svincolati da qualsivoglia criterio, bensì può attingere al montante solo nei limiti del parametro di riferimento, costituito dal quantum che avrebbe già “maturato” se avesse scelto la rendita a durata definita. Secondo quanto precisato dalla COVIP, attraverso tale limitazione si vuole evitare che i prelievi concentrati nelle fasi iniziali lascino l’aderente senza risorse in età avanzata.
In tal senso, quindi, al momento della richiesta, la forma pensionistica calcola una rendita teorica di durata definita, basata sulla vita attesa residua dell’aderente in anni interi, con frazionamento annuale e decorrenza immediata; tale rendita è puramente figurativa in quanto non viene mai realmente erogata, ma serve solo, appunto, quale parametro di riferimento.
L’importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla differenza tra il totale delle rate annuali teoriche maturate fino a quel momento (cioè quelle che l’aderente avrebbe già riscosso se fosse stato in regime di rendita teorica); il totale dei prelievi già effettuati.
Per tenere conto dei rendimenti finanziari maturati nel frattempo, le Istruzioni COVIP prevedono anche un calcolo che tenga conto della differenza tra il montante effettivamente disponibile (al netto dei prelievi già fatti) e il montante che si avrebbe se, al posto dei prelievi, fossero state erogate le rate teoriche annuali, rivalutate con i rendimenti effettivi della gestione.
A partire dall’ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto cade: l’intero montante residuo diventa liberamente prelevabile.
Volendo esemplificare, si ipotizzi che Tizio – avente i richiesti requisiti anagrafici e di iscrizione al fondo, un montante accumulato di 180.000 euro e una speranza di vita residua di 18 anni – scelga, appunto, la prestazione relativa a “prelievi liberamente determinabili”: la rendita teorica annuale di riferimento sarà 180.000/18, quindi 10.000 euro all’anno.
Dopo 2 anni dall’opzione (supponendo, per semplicità, che il montante sia rimasto invariato), Tizio avrà maturato, teoricamente. 2 rate da 10.000 euro = 20.000 euro.
Se però fino a quel momento ha già prelevato 8.000 euro, il massimo ulteriormente prelevabile, a quella data, è 20.000 – 8.000 = 12.000 euro; se invece non ha ancora effettuato alcun prelievo, potrà richiedere fino a 20.000 euro in un’unica soluzione (o in più tranches, purché non superino il cumulo delle rate maturate); nel frattempo, il montante residuo continua a essere investito e i relativi rendimenti incidono sui calcoli futuri.
Regole comuni a tutte le nuove prestazioni
Alcune delle indicazioni fornite dalla COVIP sono trasversali si applicano a tutte e tre le nuove forme di erogazione e meritano di essere evidenziate.
Indicazioni operative
Ai sensi di legge, come già detto, le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2026, scadenza, invero prossima, in vista della quale è necessario orientarsi per i necessari adempimenti. Di seguito alcune indicazioni pratiche.
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Emilio Rocchini
- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Link Campus UniversityRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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