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Una Corte tributaria bulgara ha chiesto al Tribunale UE di pronunciarsi:

  • Se l’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE possa essere interpretato nel senso che il conferimento di singoli beni patrimoniali — tre locali commerciali — nel capitale di una società commerciale di nuova costituzione costituisce un trasferimento di un’universalità di beni ai sensi di tale disposizione, sebbene per l’edificio in cui tali beni sono ubicati non sia stato rilasciato un certificato di destinazione d’uso e i beni medesimi, al momento del loro conferimento, non potessero essere utilizzati, a fini di operazioni imponibili, né dal conferente né dal conferitario.
  • Se l’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso non è in contrasto con una normativa e una prassi nazionali in base alle quali ogni conferimento in natura di beni patrimoniali effettuato da un soggetto registrato ai fini dell’IVA è considerato come «non avvenuta cessione» e il conferitario è, de jure, registrato ai fini dell’IVA a decorrere dal momento dell’iscrizione del conferimento, senza che venga verificato se i beni trasferiti costituiscano un’universalità di beni o una parte di impresa consentendo la prosecuzione di un’attività economica autonoma, e a prescindere dal-la questione se il conferitario dei beni, successivamente alla registrazione del conferimento, abbia avviato, mediante i beni conferiti, una reale attività economica autonoma.
  • Se gli articoli 9, 19, 213 e 214 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che non contrastano con una prassi nazionale in base alla quale un soggetto che, per effetto di un conferimento, è considerato per legge come registrato ai fini dell’IVA, senza aver peraltro esercitato alcuna attività economica, viene successivamente considerato quale soggetto passivo IVA, secondo il regime applicabile alla registrazione al raggiungimento di una determinata soglia di volume d’affari.
  • Se l’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con il principio di neutralità fi-scale, debba essere interpretato nel senso che impone che la successiva cessione di beni patrimoniali conferiti in natura da un soggetto registrato ai fini dell’IVA sia assoggettata al regime IVA ordinario, anche qualora tra il conferimento e la cessione sia decorso un periodo superiore a cinque anni durante il quale il soggetto medesimo non abbia esercitato alcuna attività economica autonoma.
  • Se gli articoli 9, 19, 213, 214 e 288 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un conferimento di beni patrimoniali non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, le successive cessioni dei beni medesimi, non utilizzati ai fini dell’attività del soggetto, possono costituire esclusivamente un volume d’affari imponibile ai sensi dell’articolo 288 ai fini della registrazione di cui all’articolo 214 della direttiva stessa, senza peraltro far sorgere l’obbligo di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto per operazioni imponibili effettuate anteriormente alla registrazione del soggetto stesso quale soggetto passivo IVA.

La causa può interessare anche legislazione italiana, ove sono escluse da IVA e soggette all'imposta proporzionale di registro la cessione di singoli rami d'azienda e anche i conferimenti delle stesse in società o altri enti, compresi i consorzi o le associazioni.

Per azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c., si intende il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Deve cioè trattarsi di una universalità di beni materiali e immateriali che complessivamente costituiscono un'impresa o parte di un'impresa idonea a svolgere essa stessa un'attività economica autonoma.

Le cessioni di singoli beni dell'azienda sono, invece, soggette ad IVA.

Gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale sono, tra l'altro, rappresentati: a) dalla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale; b) dal mantenimento da parte del suddetto complesso di beni di sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento.

La causa è stata rubricata con il numero T-859/25 e interessa l’art. 2 DPR 633/72.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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