L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva (art. 26 DPR 633/72) deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un subappaltatore, che abbia acquisito mediante cessione il credito detenuto dall’appaltatore nei confronti del committente principale, che il cessionario possa procedere alla rettifica della base imponibile dell’IVA in caso di mancato pagamento del committente principale del credito. Questo quanto stabilito dal Tribunale UE nella causa T-233/25 Mokoryte SRL, del 22 aprile 2026.
Secondo il Tribunale UE, nel caso specifico, il rapporto commerciale tra il subappaltatore e l'appaltatore con la cessione al subappaltatore del credito dell'appaltatore nei confronti del committente principale costituisce di per sé una remunerazione. Pertanto, il corrispettivo dovuto nell'ambito del rapporto tra subappaltatore e appaltatore deve considerarsi come corrisposto. Di conseguenza, non vi è alcun "mancato pagamento" che possa giustificare una riduzione della base imponibile per il subappaltatore cessionario.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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