Interventi del Legislatore
Il Legislatore è recentemente intervenuto sulla tematica della segnalazione dei rischi fiscali pregressi, istituto previsto dall’art. 6 c. 3-ter D.Lgs. 128/2015 nell’ambito del regime di Adempimento Collaborativo. Nello specifico, il menzionato articolo prevede che, una volta ammesso al regime di Cooperative Compliance, il contribuente che intenda “sanare” la propria posizione in relazione a rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quelli di ingresso al regime possa effettuare un’apposita “segnalazione” all’Amministrazione finanziaria. Infatti, in tali ipotesi, la legge prevede che la comunicazione di rischi fiscali pregressi debba avvenire, in maniera esauriente, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e, in ogni caso, prima di avere formale conoscenza dell’attività di accesso, ispezioni e verifica dell’Amministrazione finanziaria o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
Tale istituto, cui l’ordinamento riconosce importanti premialità, non era compiutamente disciplinato e, peraltro, era costruito in maniera tale da generare un’importante asimmetria tra Adempimento Collaborativo e Regime opzionale. In particolare, l’art. 7-bis D.Lgs. 128/2015, dedicato al TCF opzionale, non contemplava una disposizione analoga che consentisse ai contribuenti aderenti a tale regime di segnalare rischi fiscali riferiti a periodi precedenti.
Con il cd. Decreto Omnibus, il Legislatore è intervenuto per colmare tale lacuna e per disciplinare in maniera più puntuale le modalità di versamento delle somme eventualmente dovute a seguito della risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita in relazione a una segnalazione di rischi fiscali pregressi.
Più dettagliatamente, il versamento integrale delle somme dovute o dell’importo della prima rata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della risposta dell’Agenzia delle Entrate. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi nonché della sanzione di cui all’art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97 (pari al 25% dell’importo non versato), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi, la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
In buona sostanza, il Legislatore ha introdotto regole di versamento sostanzialmente analoghe a quelle previste in caso di definizione di un accertamento tributario; d’altra parte, la logica della segnalazione dei rischi pregressi è anche quella di consentire una regolarizzazione “ora per allora” di violazioni tributarie non già contestate da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò detto, come già anticipato, la novità di maggiore rilievo consiste nell’estensione della possibilità di comunicare i rischi fiscali pregressi anche ai contribuenti che hanno aderito al TCF opzionale.
Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Omnibus, tali soggetti possono presentare una comunicazione relativa ai rischi fiscali pregressi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica dell’esito positivo della verifica concernente la sussistenza dei requisiti di validità dell’opzione. Tale comunicazione deve contenere:
Ai fini dell’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria è, altresì, richiesta l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, pare permanere una differenza sostanziale quanto alla modalità di effettuazione della comunicazione in esame.
Infatti, per i contribuenti in regime di Adempimento Collaborativo si continua a prevedere che tali comunicazioni possano essere effettuate tramite procedura di interpello abbreviato, di cui all’art. 6 c. 2 D.Lgs. 128/2015, ovvero tramite la comunicazione tempestiva ed esauriente dei rischi di natura fiscale, di cui all’art. 5 c. 2 lett. b) D.Lgs. 128/2015 (cd. comunicazioni di rischio).
Di converso, non essendo previsti entrambi gli strumenti sopramenzionati, i contribuenti in Regime opzionale dovrebbero poter effettuare la comunicazione sui rischi fiscali pregressi esclusivamente attraverso la presentazione di un interpello ordinario, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Ad ogni modo, condivisibilmente, ai contribuenti in Regime opzionale vengono estesi i medesimi effetti “premiali” riconosciuti ai contribuenti in Regime di Adempimento Collaborativo. In effetti, è riconosciuta la disapplicazione delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali previste dall’art. 4 D.Lgs. 74/2000, nonché l’esclusione dell’obbligo di segnalazione della notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. con riferimento alle condotte oggetto della comunicazione.
Osservazioni
In conclusione, la modifica normativa va vista con favore in quanto consente di completare il quadro delle regole di riferimento, nonché di eliminare alcune asimmetrie che si venivano a delineare tra i diversi regimi.
Resta tuttavia aperta la questione delle violazioni riferite a situazioni pregresse che non siano state tempestivamente segnalate e che risultino già oggetto di contenzioso. Si tratta di un ambito nel quale potrebbe essere opportuno individuare strumenti specifici di gestione coerenti con la logica collaborativa che caratterizza la Cooperative Compliance.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il rischio frode nel Tax Control Framework e il rapporto con il Modello 231 vengono esaminati alla luce del ruolo dei sistemi di controllo..
Approfondisci con
L'istituto del c.d. “adempimento collaborativo” è stato introdotto dal D.Lgs. 128/2015 , con l'obiettivo di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento t..
Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.