Investimenti 4.0 e transizione energetica: come gestire la prenotazione dell’iperammortamento
Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 417-435 L. 199/2025) è stato reintrodotto l'iperammortamento con l'obiettivo di incentivare la transizione digitale 4.0 e l'autoproduzione di energia rinnovabile. Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati in un arco pluriennale che va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il percorso della misura si è articolato in:
Per accedere all’iperammortamento sono previste 5 comunicazioni da inviare esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE:
L’agevolazione è fruibile, per sua natura, su base annuale, ma non è riservata ovviamente solo ai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Ogni investimento agevolabile, infatti, realizzato/completato nel corso dell’arco temporale sopra citato, darà diritto alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini IRES a partire da un determinato periodo d’imposta, a condizione che entro il termine di detto periodo d’imposta:
In linea con quanto prevede il DM MIMIT-MEF 7 maggio 2026, le imprese potranno procedere ad inoltrare tante istanze preventive quanti sono gli investimenti per i quali intendono accedere al beneficio fiscale, ognuna delle quali necessariamente corredata, come detto, della data presunta di completamento e successiva interconnessione. È da attendersi, quindi, che le imprese abbiano già effettuato – sulla base dei piani di investimento e di ogni altra informazione utile – opportune valutazioni per individuare il primo periodo d’imposta di fruizione degli ammortamenti maggiorati.
Al di là di valutazioni di opportunità sulle tempistiche di invio delle comunicazioni preventive in parola considerando i successivi 60 giorni di tempo a disposizione per comunicare la relativa conferma dell’investimento (che richiede, inter alia, l’avvenuto pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo), non va sottovalutata la complessità nell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, soprattutto in caso di investimenti articolati in più forniture o di contratti con prestazioni multiple. Se, da un lato, tale aspetto rappresenta uno dei primi punti (se non il primo) da chiarire in via prioritaria per poter stabilire il primo periodo di fruizione dell’Iperammortamento, talvolta è quello che assorbe i maggiori sforzi interpretativi di carattere giuridico.
Prima che venisse, infatti, introdotto l’obbligo delle comunicazioni al GSE per l’accesso alle agevolazioni sui beni 4.0, l’analisi della competenza fiscale degli investimenti era uno degli aspetti che, a bocce ferme, assorbiva maggior tempo, quando ora, invece, è richiesto in via “anticipata”.
C’è da dire che, diversamente da oggi, l’individuazione della corretta finestra temporale (tendenzialmente di durata annuale) entro cui collocare l’investimento in parola era dirimente anche ai fini della quantificazione del beneficio fiscale considerando i differenti set di regole applicabili di anno in anno.
Ciò detto, all’atto dell’invio della comunicazione preventiva è richiesto sin da subito che l’impresa si esponga sulla competenza fiscale dell’investimento, anche laddove la composizione articolata degli stessi potrebbe richiedere un’analisi accurata, anche sotto il profilo giuridico, del contratto con il fornitore e degli eventi successivi.
L'analisi della competenza fiscale tra regola generale e prassi
Come noto, la regola generale (art. 109 c. 2 TUIR) individua il momento di effettuazione dell’investimento, per un bene mobile, nella consegna o spedizione, ovvero, se successivo, nel verificarsi dell’effetto traslativo della proprietà.
La prassi dell’Agenzia delle entrate ha tuttavia evidenziato come, nell’ambito degli investimenti industriali complessi, tale criterio richieda spesso un’analisi più articolata delle concrete pattuizioni contrattuali.
Un primo profilo di attenzione riguarda gli investimenti realizzati attraverso una pluralità di forniture autonome, talvolta “confuse” come un unico, grande investimento complessivo. Si pensi al caso trattato nella Risp. AE 15 ottobre 2021 n. 712: in quell’occasione è stato chiarito come l’impianto complesso realizzato mediante una serie di acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori non possa essere considerato come un’unica operazione di acquisto conclusasi al termine dell’ultima fornitura. In tal caso, i costi devono, piuttosto, essere ripartiti tra i diversi periodi d’imposta interessati, individuando per ciascun bene o servizio il relativo momento di effettuazione secondo le ordinarie regole dell’art. 109 TUIR.
Altro caso tipico, che richiede analisi specifiche, è quello dei contratti che, oltre alla fornitura del bene, prevedono ulteriori prestazioni a carico del fornitore. In tali ipotesi assume rilievo la distinzione, già evidenziata da Assonime (Circ. 7/2010) e successivamente recepita dalla prassi dell’Agenzia delle entrate, tra attività meramente accessorie e attività che costituiscono parte essenziale dell’obbligazione contrattuale.
In questa prospettiva si collocano la Risp. AE 31 dicembre 2021 n. 895, Risp. AE 28 giugno 2022 n. 355 e Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 537. Senza entrare nell’analisi delle singole fattispecie oggetto di interpello, dalle stesse è possibile desumere un principio interpretativo comune secondo il quale il momento di effettuazione dell’investimento (e quindi il momento in cui lo stesso può considerarsi “certo”) risiede nella conclusione dell’ultima prestazione ritenuta rilevante dalle parti ai fini del passaggio di proprietà e/o l’accettazione del bene, disconoscendo quindi rilevanza alle prestazioni accessorie che, ancorché successive alla consegna del bene, non assumono rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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