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Il MIMIT, con il DD 10 giugno 2026, ha dato il via al nuovo iperammortamento 2026. Nel dettaglio, dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, le imprese potranno inviare le domande di prenotazione direttamente sul portale del GSE, accedendo all'Area Clienti e autenticandosi con le proprie credenziali SPID o CIE. 

Tuttavia, l'apertura dello sportello rappresenta solo il primo passo di una procedura che si preannuncia radicalmente diversa rispetto al passato.

Con successivo provvedimento MIMIT saranno individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, e delle comunicazioni di completamento.

In attuazione della Legge di Bilancio 2026, l'architettura dei bonus per la transizione industriale abbandona la logica dell'autoliquidazione immediata per sposare un modello di rendicontazione fiscale continua. Le imprese non si troveranno più a gestire un semplice adempimento burocratico iniziale, bensì una vera e propria pianificazione strategica e un dialogo costante con le autorità di controllo che durerà per l'intero periodo di ammortamento dei beni acquistati.

La roadmap dell'agevolazione

Per blindare l'accesso e la successiva fruizione della maggiorazione, il legislatore ha previsto un percorso a tappe obbligate. Qualsiasi omissione o ritardo nei termini intermedi rischia di compromettere definitivamente il diritto al beneficio. L'iter complessivo si articola su ben cinque distinti flussi informativi che l'impresa deve indirizzare al GSE, come prevede il Decreto 7 maggio 2026 recante le modalità di attuazione dell’iperammortamento.

Il primo passo è rappresentato dalla comunicazione preventiva, da inviare obbligatoriamente prima dell'avvio formale degli investimenti per ciascuna struttura produttiva. Questa istanza deve contenere i dettagliati dati identificativi dell'azienda, la specifica tipologia dei beni da acquisire, l'ammontare complessivo degli investimenti programmati, la data stimata in cui avverrà l'interconnessione e i parametri tecnici ed economici per il calcolo della maggiorazione della base imponibile.

Il secondo adempimento riguarda la comunicazione di conferma dell'investimento, che deve essere trasmessa tassativamente entro 60 giorni dal momento in cui il GSE emette l'esito positivo sulla prima istanza preventiva. Questo specifico documento serve ad attestare l'avvenuto raggiungimento del vincolo finanziario iniziale, ovvero il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni, fornendo l'identificazione univoca delle relative fatture d'acquisto ed eliminando ogni margine di incertezza sull'effettivo avvio dell'operazione industriale.

La terza tappa coincide con la comunicazione di completamento, che va inviata una volta che gli investimenti sono stati materialmente ultimati e i macchinari risultano ufficialmente interconnessi ai sistemi informatici aziendali. Il termine ultimo e definitivo per questo invio è fissato dalla norma per il 15 novembre 2028. Tale comunicazione deve essere obbligatoriamente corredata da una approfondita perizia tecnica asseverata e dalla certificazione contabile delle spese sostenute, rilasciata da un revisore legale incaricato.

I restanti due flussi appartengono alla neonata fase di controllo in corso d'opera. Si tratta della comunicazione di monitoraggio periodica di inizio anno, da inviare entro il venti gennaio di ogni anno successivo a quello di interconnessione, e della successiva comunicazione di monitoraggio integrativa di metà anno, da trasmettere entro il trenta giugno di ciascun esercizio finanziario.

Il nuovo ruolo del GSE e il coordinamento con il Fisco

In questa nuova cornice normativa, il GSE assume il ruolo di primo controllore, agendo come un vero e proprio filtro di accesso per conto delle istituzioni ministeriali. Non si tratta di una semplice gestione informatica della piattaforma di raccolta, ma di un soggetto dotato di reali poteri di validazione e di verifica documentale preventiva.

Una volta ricevuto un flusso informativo, l'ente di gestione ha a disposizione 10 giorni di tempo per verificare la completezza dei dati e la correttezza formale della documentazione. In caso di esito positivo, la pratica procede verso l'archiviazione e la validazione; in caso contrario, l'ente ha la facoltà di richiedere integrazioni documentali dettagliate, che l'impresa dovrà fornire tassativamente entro i successivi dieci giorni dalla notifica. A quel punto, l'ente regolatore disporrà di un ulteriore sottomodulo di 10 giorni per decretare l'ammissibilità definitiva o il rigetto della comunicazione.

È fondamentale sottolineare che l'ottenimento del visto positivo da parte del GSE non mette al riparo l'impresa da successivi e più approfonditi controlli di merito. Le attività di accertamento ordinario da parte dell'Agenzia delle Entrate restano pienamente impregiudicate e indipendenti. Le società beneficiarie hanno l'obbligo stringente di istituire e conservare un fascicolo documentale inattaccabile, contenente gli ordini commerciali, i contratti con i fornitori, le fatture elettroniche recanti gli appositi codici di legge, i documenti di trasporto e le relazioni tecniche. Tale materiale dovrà essere messo a disposizione in qualsiasi momento per dimostrare la reale spettanza dell'agevolazione e la veridicità di quanto dichiarato sulle piattaforme pubbliche.

Oneri burocratici legati alla vita del bene

Mentre la fase iniziale di accesso ricalca logiche procedurali già ampiamente sperimentate con il vecchio credito d'imposta Industria 4.0, la vera svolta strutturale risiede nell'introduzione del doppio appuntamento annuale con il monitoraggio post-investimento.

L'obiettivo strategico del Governo è chiaro, ovvero ottenere una trasparenza continua della spesa pubblica e conoscere in anticipo, su base previsionale e consuntiva, l'impatto che le deduzioni fiscali avranno sulle casse dello Stato anno dopo anno. Dal punto di vista della gestione aziendale, però, questo meccanismo si traduce in un carico amministrativo e burocratico direttamente proporzionale alla durata della vita utile del macchinario all'interno del ciclo produttivo.

Se prendiamo come esempio un bene strumentale caratterizzato da un coefficiente di ammortamento fiscale ordinario pari al dieci per cento, l'impresa sarà costretta a mantenere attiva la macchina della rendicontazione per un intero decennio. Questo significa dover elaborare, verificare e trasmettere ben venti comunicazioni di monitoraggio complessive nel corso degli anni, che vanno a sommarsi alle tre comunicazioni canoniche della fase genetica dell'investimento.

Inoltre, il contenuto di queste informative periodiche costringerà i direttori finanziari e i consulenti fiscali a monitorare costantemente l'evoluzione della determinazione dell'IRES dovuta dall'impresa anno dopo anno. L'agevolazione dell'iperammortamento agisce infatti come una variazione in diminuzione della base imponibile in dichiarazione dei redditi e non come un credito d'imposta da spendere in compensazione orizzontale sul modello di pagamento F24, richiedendo calcoli e proiezioni fiscali molto più complessi.

Il nodo delle perdite fiscali e del rinvio del beneficio

La natura tecnica dell'iperammortamento comporta dinamiche finanziarie che le imprese devono calcolare con estrema precisione in fase di pianificazione del budget aziendale. A differenza dei crediti d'imposta tradizionali, che generano un beneficio monetario immediato e spendibile non appena sorge il diritto normativo, la maggiorazione deducibile impatta direttamente e unicamente sul calcolo del reddito imponibile della società.

In periodi di congiuntura economica complessa, o a fronte di massicci piani di investimento concentrati in pochi esercizi finanziari, le quote annuali di iperammortamento rischiano di generare vistose perdite fiscali o di incrementare quelle già esistenti nei bilanci precedenti. Quando si verifica questo specifico scenario, il vantaggio economico immediato si azzera sul piano della liquidità corrente aziendale. Il beneficio viene di fatto congelato e proiettato in avanti nel tempo, materializzandosi solo negli esercizi futuri, quando la società tornerà a produrre utili imponibili sufficienti in grado di riassorbire le perdite pregresse riportate a nuovo secondo le regole del testo unico delle imposte sui redditi.

Le aziende dovranno quindi pianificare con estrema cura i propri flussi di cassa operativi, sapendo che a fronte di un costo amministrativo certo, tangibile e soprattutto immediato, rappresentato dalla gestione del doppio flusso comunicativo annuale, il reale ritorno finanziario dell'investimento potrebbe risultare differito anche di diversi anni rispetto al momento dell'acquisto e della messa in funzione dei macchinari industriali.

Verso la compliance fiscale integrata: un cambio di paradigma per le PMI

L'introduzione di un sistema di monitoraggio così stringente e prolungato nel tempo non deve essere considerata dagli addetti ai lavori come un caso isolato o un semplice aggravio burocratico fine a sé stesso. Questa nuova misura si inserisce perfettamente nel più ampio percorso di riforma del diritto tributario nazionale, che mira a ridisegnare radicalmente i rapporti tra l'amministrazione finanziaria dello Stato e il contribuente.

Il modello di riferimento ideale è quello della Cooperative Compliance, ovvero l'adempimento collaborativo, unitamente ai nuovi regimi di adozione su base opzionale del sistema di controllo interno del rischio fiscale dedicato specificamente alle PMI. L'obiettivo strategico del legislatore fiscale è quello di favorire la trasparenza preventiva del rischio d'impresa. Lo Stato non vuole più intervenire esclusivamente in una fase successiva con sanzioni pesanti e accertamenti invasivi a distanza di anni, ma preferisce monitorare l'andamento effettivo delle agevolazioni concesse e delle imposte reali in tempo reale.

Per superare l'esame di questa nuova filosofia della trasparenza fiscale continua, le imprese italiane sono chiamate a compiere un deciso salto di qualità organizzativo. Diventa indispensabile e non più rinviabile adottare adeguati presidi organizzativi interni e sistemi di controllo di gestione avanzati, capaci di garantire l'assoluta correttezza, la tracciabilità documentale e la perfetta coerenza dei dati tecnici e contabili che verranno trasmessi periodicamente al GSE. Chi deciderà di farsi trovare impreparato dal punto di vista dei processi amministrativi interni rischierà non solo sanzioni pecuniarie, ma la decadenza totale e retroattiva da un incentivo economico fondamentale per mantenere la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Fonte: Modello di comunicazione preventiva

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Paola Pisano

- Dottore commercialista in Cagliari

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