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A decorrere dal 17 giugno 2026, a seguito della decisione di politica monetaria del 11 giugno 2026 della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR) è stato aumentato al 2,40%.

Tale variazione impatta:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delle sanzioni civili.

Pertanto, l'INPS e l'INAIL recepiscono i nuovi tassi da applicare a seguito di tale modifica (Circ. INPS 16 giugno 2026 n. 64 e Circ. INAIL 16 giugno 2026 n. 29).

Contributi INPS 

Dal 17 giugno 2026, in virtù delle modifiche illustrate, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere da tale data, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,40% annuo (tasso del 2,40%). Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Allo stesso modo, sempre dalla medesima data, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 4,40% annuo applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Varia anche la misura delle sanzioni civili: nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso (art. 30 c. 1 lett. a DL 19/2024 conv. in L. 56/2024): se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,40% in ragione d'anno.

Nelle ipotesi di evasione (art. 116 c. 8 lett. b L. 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso di ravvedimento operoso (art. 116 c. 8 lett. b L. 388/2000):

  • in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 7,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
  • ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5%).

Con riferimento all'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116 c. 10 L. 388/2000) le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali (art. 1284 c.c.).

In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116 c. 8 lett. a L. 388/2000), dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nelle ipotesi di evasione (art. 116 c. 8 lett. b L. 388/2000), invece, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d’anno), a decorrere dal 17 giugno 2026 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,40%.

Premi INAIL

Anche il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori INAIL comporta l'applicazione del nuovo tasso d'interesse indicato dalla BCE, maggiorato del 2%.

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 4,40%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Anche in questo caso la decisione della BCE comporta la variazione della misura delle sanzioni civili.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione è pari al 7,90 %;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, la misura della sanzione è pari al 2,40%.

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la maggiorazione è di 7,5 punti.

Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 17 giugno 2026, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari rispettivamente al 7,90% (2,40% + 5,5%) e al 9,90% (2,40% +7,5%). La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. In particolare:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP).
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.

A decorrere dal 17 giugno 2026, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,40%.

Fonte: Circ. INPS 16 giugno 2026 n. 64

Circ. INAIL 16 giugno 2026 n. 29

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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