Con la Risp. AE 15 giugno 2026 n. 123, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla neutralità fiscale e alla determinazione del costo delle partecipazioni nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali.
Il caso esaminato riguarda un'associazione tra professionisti composta da undici dottori commercialisti che ha deliberato la propria trasformazione eterogenea in una società tra professionisti (STP) costituita sotto forma di S.r.l.. Alcuni soci hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di rideterminare il costo fiscale delle quote detenute nell'associazione, chiedendo se tale valore rivalutato potesse essere conservato anche per le quote della S.r.l. post-trasformazione.
L'Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente al quesito. In primo luogo, ha confermato che i soci possono legittimamente rideterminare il costo d'acquisto delle quote possedute al 1° gennaio 2026 ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001, provvedendo alla redazione della perizia giurata di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva (pari al 21%) entro il termine del 30 novembre 2026.
In secondo luogo, l'Agenzia ha analizzato gli effetti della trasformazione alla luce dell'art. 177-bis TUIR, introdotto per garantire la continuità dei valori fiscali e il sostegno alle aggregazioni professionali senza l'emersione di plusvalenze o minusvalenze.
Per motivi logico-sistematici, il principio di neutralità fiscale previsto per i beni dell'associazione si estende anche al valore delle partecipazioni. Di conseguenza, a seguito della trasformazione, le nuove quote della S.r.l. manterranno lo stesso costo fiscalmente riconosciuto delle quote originarie, comprensivo della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.
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