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Il controllo di diritto deve essere effettivo e sostanziale (Risp. AE 4 giugno 2026 n. 115)

Nel caso trattato dalla risposta n. 115/2026, un imprenditore a capo di un grande gruppo societario intendeva costituire una NewCo in regime di realizzo controllato (ex articolo 177, comma 2, del TUIR), per poi donare ai figli le azioni della nuova holding tramite un patto di famiglia. Lo statuto della NewCo era stato però blindato: al padre venivano riservate azioni speciali (Classe C) dotate di diritti di veto assembleare rafforzato su modifiche statutarie, vendite di asset e finanche sulla distribuzione degli utili eccedenti il 15%.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'esenzione dall'imposta di donazione, evidenziando che:

  • la maggioranza dei voti ordinari in mano ai figli era solo formale;
  • i poteri di veto del disponente comprimevano la governance al punto da azzerare l'autonomia dei beneficiari.
  • senza la capacità di incidere sulle delibere essenziali (compresa la ripartizione degli utili), non si configura un vero controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Di conseguenza, per il fisco l'operazione presentava un vantaggio fiscale indebito ai fini dell'art. 10-bis L. 212/2000. La costituzione della NewCo era preordinata a un massiccio abbattimento della base imponibile: il patrimonio netto contabile della holding era di 97 milioni (pari al costo fiscale delle quote), a fronte di un patrimonio netto contabile della società operativa di oltre 1.000 milioni di euro. L'operazione è stata quindi considerata elusiva e soggetta a tassazione ordinaria.

Società di persone: la nuda proprietà non basta se non c'è gestione (Risp. AE 4 giugno 2026 n. 116)

Un principio analogo è stato espresso nella risposta n. 116/2026, focalizzata sul trasferimento di quote di società di persone (S.n.c.) utilizzate come veicolo per controllare una S.p.a. operativa. L'istante intendeva donare al figlio la sola nuda proprietà delle quote, riservando per sé l'usufrutto vitale e l'amministrazione concreta delle società.

"L'esenzione non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell'impresa di famiglia".

Anche in questo scenario, il mantenimento di ogni prerogativa gestionale e di controllo in capo al padre ha fatto decadere il diritto al beneficio fiscale, facendo scattare l'imposta di donazione in misura ordinaria. Per usufruire del regime di favore, il socio nudo proprietario deve acquisire la titolarità reale dei poteri gestori, coerentemente con la ratio della norma che mira a preservare la continuità d'impresa e non a garantire meri risparmi fiscali.

Fonte: Risp. AE 4 giugno 2026 n. 115

Risp. AE 4 giugno 2026 n. 116

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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