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L’INPS, con il Messaggio 27 maggio 2026 n. 1750, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità (ex L. 104/1992) e l’accesso alle prestazioni di invalidità civile per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni. Le nuove disposizioni, che tengono conto delle recenti novità normative introdotte dal DL 19/2026 e dal D.Lgs. 29/2024, diverranno operative a partire dal 1° giugno 2026.

Quadro normativo e fase transitoria

L'entrata in vigore della riforma delle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti (D.Lgs 29/2024, cd. Decreto Anziani) ha subito un rinvio per mezzo del cd. Decreto Milleproroghe 2026 (DL 200/2025, convertito in L. 26/2026): l'inizio della fase sperimentale è stato infatti rinviato al 1° gennaio 2027, mentre l’entrata a regime su tutto il territorio nazionale è prevista per il 1° gennaio 2028.

In questo contesto, il legislatore ha stabilito che, per gli ultrasettantenni affetti da patologie croniche e ingravescenti, l’accertamento della disabilità debba continuare a seguire la procedura valutativa previgente alla riforma (D.Lgs. 62/2024), anche all'interno dei territori dove quest'ultima è in fase di sperimentazione.

Istruzioni operative per i medici certificatori

Nel Messaggio, l'INPS comunica che il proprio sistema informatico è stato aggiornato per gestire automaticamente il flusso procedurale.

All’inserimento del codice fiscale, infatti, il sistema verifica in automatico l’età dell'assistito. Se il soggetto ha almeno 70 anni e risiede in una provincia interessata dalla sperimentazione della riforma, il medico deve compilare due nuovi campi obbligatori per attestare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. presenza di almeno una patologia cronica;
  2. condizioni cliniche che comportino una progressiva riduzione delle funzioni fisiologiche con rischio di perdita di autonomia nelle attività quotidiane.

In base alle risposte del medico, l'iter procede secondo due binari distinti.

  1. Esito positivo a entrambe le condizioni (SI/SI): il medico viene indirizzato alla compilazione del "vecchio" certificato medico introduttivo. In questo caso, è fondamentale avvisare l’assistito della necessità di presentare separatamente la domanda amministrativa.
  2. Esito negativo a una o entrambe le condizioni (almeno un NO): il sistema canalizza verso il "nuovo" certificato medico introduttivo, che avvia la valutazione di base secondo i criteri del D.Lgs. 62/2024.

Si specifica che nei territori non coinvolti dalla sperimentazione rimangono in vigore le procedure ordinarie previgenti per tutti i richiedenti, a prescindere dall'età.

Modalità di invio della domanda amministrativa

La gestione della domanda differisce sostanzialmente in base al percorso individuato dal medico.

  • Procedura previgente: il richiedente deve abbinare il certificato alla domanda amministrativa per l'accertamento di invalidità civile, cecità, sordità o disabilità (L. 104/92). Tale domanda va presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato tramite il sito INPS (con SPID, CIE o CNS), patronati o associazioni di categoria.
  • Nuova procedura (D.Lgs. 62/2024): qualora non sussistano entrambe le condizioni (a e b), il certificato medico introduttivo costituisce di per sé l’unica procedura necessaria. Non è più richiesto l’invio della domanda amministrativa per completare l'istanza.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle fasi sanitaria e concessoria previgenti alla riforma, l'Istituto rimanda alla Circolare INPS 17 febbraio 2025 n. 42.

Fonte: Circ. INPS 27 maggio 2026 n. 1750

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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