L’INPS, con il Messaggio 27 maggio 2026 n. 1750, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità (ex L. 104/1992) e l’accesso alle prestazioni di invalidità civile per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni. Le nuove disposizioni, che tengono conto delle recenti novità normative introdotte dal DL 19/2026 e dal D.Lgs. 29/2024, diverranno operative a partire dal 1° giugno 2026.
Quadro normativo e fase transitoria
L'entrata in vigore della riforma delle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti (D.Lgs 29/2024, cd. Decreto Anziani) ha subito un rinvio per mezzo del cd. Decreto Milleproroghe 2026 (DL 200/2025, convertito in L. 26/2026): l'inizio della fase sperimentale è stato infatti rinviato al 1° gennaio 2027, mentre l’entrata a regime su tutto il territorio nazionale è prevista per il 1° gennaio 2028.
In questo contesto, il legislatore ha stabilito che, per gli ultrasettantenni affetti da patologie croniche e ingravescenti, l’accertamento della disabilità debba continuare a seguire la procedura valutativa previgente alla riforma (D.Lgs. 62/2024), anche all'interno dei territori dove quest'ultima è in fase di sperimentazione.
Istruzioni operative per i medici certificatori
Nel Messaggio, l'INPS comunica che il proprio sistema informatico è stato aggiornato per gestire automaticamente il flusso procedurale.
All’inserimento del codice fiscale, infatti, il sistema verifica in automatico l’età dell'assistito. Se il soggetto ha almeno 70 anni e risiede in una provincia interessata dalla sperimentazione della riforma, il medico deve compilare due nuovi campi obbligatori per attestare la sussistenza delle seguenti condizioni:
In base alle risposte del medico, l'iter procede secondo due binari distinti.
Si specifica che nei territori non coinvolti dalla sperimentazione rimangono in vigore le procedure ordinarie previgenti per tutti i richiedenti, a prescindere dall'età.
Modalità di invio della domanda amministrativa
La gestione della domanda differisce sostanzialmente in base al percorso individuato dal medico.
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle fasi sanitaria e concessoria previgenti alla riforma, l'Istituto rimanda alla Circolare INPS 17 febbraio 2025 n. 42.
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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