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L’art. 27 D.Lgs. 29/2024 prevede una specifica procedura, c.d. valutazione multidimensionale unificata, per le persone anziane ultrasettantenni ai fini dell'accesso alle prestazioni di invalidità civile, nonché per l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari, attraverso i “Punti Unici di Accesso” (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) denominate “Case della comunità” (Mess. 23 aprile 2026 n. 1377).

Nello specifico, la valutazione multidimensionale unificata si applica nei confronti delle persone anziane in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. abbiano compiuto i 70 anni di età;
  2. siano affette da almeno una patologia cronica;
  3. si trovino in condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

A seguito delle modifiche introdotte all’art. 27 D.Lgs. 29/2024 dall’ultimo Decreto Milleproroghe, le disposizioni in materia di valutazione multidimensionale unificata entreranno in vigore:

  • dal 1° gennaio 2027, in via sperimentale, nei territori individuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
  • dal 1° gennaio 2028 su tutto il territorio nazionale. 

Successivamente, in sede di conversione del Decreto PNNR (art. 4, c. 4 quater DL 19/2026 conv. in L. 50/2026) si prevede che in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, agli anziani ultrasettantenni affetti da una patologia cronica e ingravescente si applica la tutela prevista dalle norme sull’accertamento della disabilità previgenti alla riforma (D.Lgs. 62/2024).

Le province coinvolte

Anche nei territori nell’ambito dei quali è stata avviata la sperimentazione della riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024), si applicano le disposizioni previgenti in materia di accertamento della condizione di disabilità nei confronti dei soggetti anziani in questione

Al riguardo, si ricorda che le province interessate dalla sperimentazione sono le seguenti:

  • dal 1° gennaio 2025: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste;
  • dal 30 settembre 2025: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza;
  • dal 1° marzo 2026: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

A partire dal 1° giugno 2026, per gli anziani ultrasettantenni che intendono avviare il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità e/o delle prestazioni di invalidità civile, è necessario procedere secondo le modalità illustrate nella circolare n. 42 del 17 febbraio 2025, di seguito riepilogate:

  • presentazione del certificato medico introduttivo;
  • abbinamento del certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità (L. 104/92; L. 68/99) che deve essere presentata a cura dell’interessato o per il tramite degli intermediari autorizzati entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo;
  • accertamento sanitario da parte delle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), integrate da un medico dell’INPS (CMI) competenti per territorio. Sono fatti salvi i casi in cui sia sottoscritta una convenzione fra l’Istituto e la ASL/Regione per l’accentramento degli accertamenti presso l’Istituto (C.I.C.);
  • validazione dell’esito dell’accertamento svolto dalle CMI da parte dell’Istituto entro 60 giorni;
  • trasmissione del verbale all’interessato e riconoscimento dell’eventuale prestazione economica in base alla percentuale di invalidità riscontrata.

Province non destinatarie della sperimentazione

Nei territori non oggetto della sperimentazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma della disabilità per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario, indipendentemente dall’età posseduta dagli stessi.

Fonte: Mess. INPS 23 aprile 2026 n. 1377

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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