L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 13/2026 del 26 maggio 2026, dà attuazione operativa al D.Lgs. 43/2025 che ha rivisto la disciplina delle accise sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica, riscrivendo in modo organico l’art. 21 del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/95).
Il provvedimento recepisce nel TUA i consumi specifici convenzionali dei principali prodotti energetici impiegati per la generazione elettrica, finora disciplinati prevalentemente da prassi, rendendoli parametro vincolante per la determinazione dei quantitativi da assoggettare alle aliquote specifiche indicate nell’Allegato I. Per la produzione di sola energia elettrica vengono fissati i coefficienti per oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile e oli minerali greggi, carbone, lignite e coke, con la possibilità, su richiesta dell’esercente, di utilizzare consumi specifici medi determinati dall’Agenzia tramite sperimentazioni in sito mediante marce controllate in contraddittorio.
Per la generazione combinata di energia elettrica e calore utile (cogenerazione) la circolare riepiloga i consumi specifici convenzionali aggiornati, evidenziando in particolare l’aumento, dal 1° gennaio 2026, del coefficiente per gli oli vegetali non modificati chimicamente a 0,211 kg/kWh, rispetto al precedente valore di 0,194 kg/kWh ancora applicabile fino al 31 dicembre 2025 ai fini dell’esenzione. Vengono inoltre richiamate le aliquote di accisa specifiche per la produzione elettrica, confermando l’esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente e le aliquote ridotte per gli altri combustibili. 3
In tema di autoproduzione, la circolare ribadisce che, quando l’energia elettrica è integralmente consumata dallo stesso soggetto che la produce, le aliquote sui prodotti energetici sono ridotte al 30% e, per l’energia elettrica, si applica l’aliquota di 0,0075 euro/kWh con tassazione in misura fissa di 4.280 euro mensili oltre una determinata soglia di consumo, previa comunicazione mensile dei dati all’Ufficio ADM competente.
Un punto centrale riguarda il criterio del combustibile equivalente, da applicare ai prodotti diversi da quelli per i quali l’Allegato I prevede specifiche aliquote per la produzione elettrica. L’equivalenza è fiscale e non fisico‑chimica: conta la sostituibilità nell’impiego. In tale ottica, per oli e grassi animali e vegetali utilizzati come combustibili il prodotto equivalente resta l’olio combustibile BTZ, mentre per i gasoli paraffinici di sintesi e da idrotrattamento (HVO) il riferimento è il gasolio. È esclusa l’assimilazione di grassi e oli animali agli “oli vegetali non modificati chimicamente”, per i quali è prevista l’esenzione se impiegati nella produzione di energia elettrica.
La circolare disciplina poi nel dettaglio le modalità di sperimentazione in sito per la determinazione dei consumi specifici medi: le marce controllate devono svolgersi in tre giornate lavorative, prorogabili fino a cinque, garantendo un livello di efficienza compatibile con la normale operatività degli impianti.
Ampio spazio è dedicato agli adempimenti per gli operatori che alimentano gruppi di produzione con prodotti energetici diversi dal gas naturale, sia ad imposta assolta sia in sospensione d’imposta. Nel primo caso occorre tenere un registro della produzione elettrica vidimato (anche elettronico), annotare le letture dei contatori e richiedere con cadenza almeno trimestrale il rimborso della maggiore accisa gravante sul prodotto rispetto all’aliquota specifica per la produzione di energia elettrica, allegando la documentazione dei rifornimenti. Nel secondo caso, gli operatori assumono la qualifica di destinatari registrati, applicano direttamente le aliquote specifiche sui quantitativi ricevuti, tengono registri di carico e scarico e trasmettono semestralmente a ADM un prospetto riepilogativo per ciascun gruppo elettrogeno.
Per l’impiego di gas naturale la circolare rinvia alla disciplina di dettaglio del DM 29 dicembre 2025 e alla Circ. AD 8/2026. Restano infine confermate, quanto alla documentazione da presentare per ottenere l’applicazione della tassazione specifica, le prescrizioni già fissate dalla Circ. AD 5/2010.
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redazione Memento
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La Scheda ha lo scopo di introdurre all'argomento delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Gli istituti sono stati interessati da diversi e recenti interventi normativi.
Piero Bellante
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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