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L'Agenzia delle Dogane, con la Circ. AD 16 marzo 2026 n. 8, chiarisce che il DM 29 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2026, non modifica i presupposti dell'imposizione ma introduce una regolamentazione sistematica per completare il Testo Unico delle Accise. Tra le novità principali figura l’abrogazione dello storico decreto del 1977, sostituito da procedure digitalizzate e requisiti soggettivi più stringenti.

Requisiti per l'autorizzazione e affidabilità fiscale

Per ottenere l'autorizzazione a operare come soggetti obbligati (venditori o autoconsumatori), non basta più una semplice sede legale "di facciata":

  • sede operativa effettiva: la sede legale deve essere provvista dei requisiti tecnico-operativi necessari alla direzione dell'impresa e accessibile per i controlli dei funzionari ADM;
  • onorabilità e affidabilità: i legali rappresentanti devono dimostrare affidabilità fiscale e il possesso dei requisiti di onorabilità (assenza di condanne per reati tributari, bancari o fallimentari) previsti anche dal Ministero dell'Ambiente;
  • iscrizione elenchi: è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali.

La gestione delle cauzioni

La Circolare pone l’accento sul monitoraggio della garanzia finanziaria:

  • misura della cauzione: non deve essere inferiore al 15% dell'imposta annua dovuta per i nuovi operatori e va adeguata trimestralmente alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti;
  • termini di adeguamento: per i soggetti già autorizzati al 31 dicembre 2025, l'adeguamento della cauzione secondo i nuovi criteri decorre dal 1° aprile 2026;
  • conseguenze: il mancato adeguamento o l'integrazione insufficiente comportano la revoca o il diniego dell'autorizzazione.

Usi promiscui e casi particolari

Vengono introdotte regole di dettaglio per gestire situazioni complesse:

  • uso promiscuo: è considerato un regime derogatorio. Il consumatore deve presentare una relazione tecnica asseverata che attesti l'impossibilità tecnica o economica di misurare separatamente i diversi usi;
  • continuità fiscale: in caso di cambio fornitore o variazione del cliente finale, il trattamento agevolato può proseguire senza interruzioni, a patto che non mutino le modalità d'uso del gas e vengano effettuate le comunicazioni di rito;
  • gas naturale liquido (GNL): per le forniture a serbatoi criogenici non collegati alla rete, il gas si intende consumato al momento dell'introduzione nel serbatoio, basandosi sui misuratori delle autocisterne;
  • autotrazione: resta fermo l'obbligo di misurazione specifica; i consumi per autotrazione non possono mai rientrare nel calcolo dell'uso promiscuo.

Tracciabilità e comunicazioni

Il nuovo regime punta sulla digitalizzazione:

  • utilizzo della PEC: diventa la regola generale per ogni trasmissione di atti e comunicazioni verso l'Agenzia;
  • scambio dati: viene potenziato il flusso informativo tra ADM, Ministero dell'Ambiente e Guardia di Finanza per rafforzare il contrasto alle frodi e migliorare la tracciabilità.

Fonte: Circ. AD 16 marzo 2026 n. 8

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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di

Piero Bellante

- Avvocato

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