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Il mese di giugno rappresenta per gli italiani proprietari di immobili il momento di prendere carta e penna e mettere mano ai calcoli. Scade infatti martedì 16 il termine entro il quale versare l’acconto dell’IMU dovuto per l’anno d’imposta 2026.

Si rammenta, al riguardo, che nel periodo d’imposta 2025 è debuttato il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1 c. 756 L. 160/2019 al fine di limitare le decisioni dei sindaci alle specifiche fattispecie impositive individuate, per l’anno 2026, dall’allegato A) al decreto del MEF del 6 novembre 2025. Le deliberazioni dei comuni in materia di aliquote, pertanto, devono essere obbligatoriamente dotate del già menzionato prospetto anche nelle ipotesi in cui non si intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle vigenti nell’anno d’imposta precedente.

Modalità di calcolo

L’art. 1 c. 762 L. 160/2019 impone che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. È importante ricordare questa regola per comprendere che, per la determinazione della rata di giugno, non deve considerarsi il prospetto delle aliquote deliberate dai consigli comunali per l’anno 2026, ma quello allegato agli atti deliberativi 2025.

E se il comune nel 2025 fosse stato inadempiente a tale obbligo? Secondo l’art. 1 c. 767 L. 160/2019, la sanzione per i comuni che non adempiono all’obbligo di redigere il prospetto delle aliquote quale parte integrante della delibera decisionale, o all’obbligo di pubblicazione nei prescritti termini sul portale del Federalismo fiscale, consiste nell’applicazione delle aliquote standard (non modificate), generalmente più generose per i contribuenti, individuate per ogni fattispecie dall’art. 1 c. 748-755 L. 160/2019. Fino al periodo 2024, in caso di mancata pubblicazione degli atti deliberativi, trovavano applicazione le aliquote dell’anno precedente o comunque quelle relative all’ultimo periodo d’imposta per il quale risultassero regolarmente pubblicate.

A quanto sin qui illustrato consegue che, ove nel 2025 sia stato correttamente adottato il prospetto delle aliquote, l’importo da versare a giugno dovrà essere determinando applicando al primo semestre di quest’anno le aliquote vigenti lo scorso anno.

Se, al contrario, il comune nel 2025 non vi ha adempiuto, il versamento da effettuarsi entro il 16 giugno deve essere determinato secondo le aliquote standard stabilite dalla legge.

La verifica del corretto adempimento da parte dei comuni nell’anno 2025 deve effettuarsi consultando il portale ministeriale del Dipartimento delle Finanze del MEF. Ciò in quanto, le decisioni dei consigli comunali in ordine ad aliquote e regolamenti producono gli effetti per l’anno di imposizione se rispettano due scadenze. Gli uffici comunali devono inserire gli atti deliberativi nell’apposita sezione del sito entro il termine del 14 ottobre dell’anno interessato per poi risultare pubblicate entro il 28 ottobre dell’anno medesimo e, al più tardi da tale decorrenza, essere liberamente consultabili (art. 1 c. 767 L. 160/2019). Può accadere, pertanto, che nel mese di giugno le delibere decisionali relative all’anno in corso non siano conoscibili. Per questo il legislatore ha previsto che per l’acconto IMU debba rifarsi alle aliquote vigenti nell’anno precedente. A dicembre, nel momento della determinazione del saldo, in cui le decisioni comunali saranno conoscibili, si dovrà procedere al conguaglio.

Gli enti non commerciali, secondo l’art. 1 c. 763 L. 160/2019, seguono un’altra regola. Versano l’imposta in tre rate: le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. Questi soggetti passivi, pertanto, martedì 16 giugno, oltre a versare il primo acconto 2026, devono procedere al conguaglio 2025, versando l’eventuale differenza.

L’abitazione principale

L’abitazione principale, per esser tale, in virtù dell’art. 1 c. 741 lett. b) L. 160/2019 deve rappresentare, allo stesso tempo, il luogo di residenza anagrafica e di dimora abituale del soggetto passivo d’imposta senza guardare al suo nucleo familiare. È noto ormai, difatti, che la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale ha innovato la definizione di abitazione principale, ai fini IMU, per aver dichiarato costituzionalmente illegittime le norme in materia con le quali il legislatore ha attribuito, nel tempo, rilievo alla condizione che l’immobile non solo dovesse rappresentare la residenza anagrafica e la dimora abituale del soggetto passivo d’imposta, ma del suo intero nucleo familiare.

In virtù della sentenza della Consulta, pertanto, ove i coniugi (e i familiari in genere) abbiano stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti, sul medesimo territorio comunale ovvero in comuni differenti, ogni immobile potrà essere considerato, da ogni soggetto passivo, abitazione principale. Il requisito della dimora abituale previene comportamenti fraudolenti nel caso in cui il contribuente voglia fruire dell’esenzione, o dell’aliquota ridotta in caso di abitazione “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8, A/9), facendo valere una residenza anagrafica fittizia, come ad esempio in una villa al mare o in montagna. E, in tal caso, l’avviso di accertamento futuro è piuttosto certo. Secondo la Consulta, infatti, «va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’art. 2 c. 10 lett. c) punto 2 D.Lgs. 23/2011, anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale».

Da ricordare, infine, che il medesimo trattamento relativo all’abitazione principale è riservato alle pertinenze considerando tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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