La L. 88/2026 di conversione del DL Fiscale (DL 38/2026) è stata pubblicata in GU 22 maggio 2026 n. 117. Le novità principali riguardano: la riformulazione della base imponibile IVA per le permute, la rimodulazione di tetti e termini del Concordato Preventivo Biennale e l'avvio della Rottamazione-quinquies (estesa agli enti locali e con 5 giorni di tolleranza). Si alleggeriscono i controlli PA sui pagamenti ai professionisti e si elimina il vincolo geografico per l'iperammortamento (salvo eccezioni sul fotovoltaico). Per Transizione 5.0 arrivano regole sul credito, mentre cambiano le soglie di esclusione fiscale per impatriati e marittimi. Infine, si segnalano la cancellazione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio, la rateizzazione in 5 anni del badwill per gli adopter IAS/IFRS, il ripristino del regime PEX, misure sul settore automotive e cali delle accise sui carburanti.
Operazioni permutative: riformulato il calcolo della base imponibile IVA
Una delle modifiche più rilevanti sotto il profilo tecnico-operativo è quella racchiusa nell'articolo 1, integralmente riscritto durante l'iter parlamentare, che va a modificare la disciplina del regime IVA applicabile alle permute. Il legislatore è intervenuto su un doppio binario temporale: da un lato modificando la lettera d) del comma 2 dell'art. 13 DPR 633/72 (destinato a rimanere in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2026), dall'altro operando in perfetta simmetria sulla lettera d) del comma 2 dell'art. 27 D.Lgs. 10/2026, la cui entrata in vigore è invece fissata al 1° gennaio 2027.
In base alle nuove disposizioni, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi collegate a operazioni permutative, la base imponibile IVA non sarà più agganciata a valori astratti o normali, bensì corrisponderà esattamente al valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, secondo quanto espressamente determinato e pattuito dalle parti nel contratto. Al fine di evitare manovre elusive o ingiustificati abbattimenti della base imponibile, viene introdotto un limite minimo inderogabile: il valore concordato non potrà in nessun caso risultare inferiore all'ammontare complessivo dei costi direttamente riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, calcolati nel momento esatto in cui tali operazioni vengono poste in essere.
Dal punto di vista della decorrenza temporale e transitoria, lo stesso articolo stabilisce che:
la nuova modalità di calcolo basata sui valori contrattuali trova applicazione per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026;
vengono fatti integralmente salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge di Bilancio 2026 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale;
per i contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2026, restano validi e legittimi i comportamenti adottati seguendo la disciplina in vigore al 31 dicembre 2025, sempre fino all'entrata in vigore della nuova legge;
viene sancito il principio per cui non si farà luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni in diminuzione rispetto all'imposta che sia stata precedentemente liquidata;
di conseguenza, vengono esplicitamente abrogati i commi 138 e 139 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.
Concordato Preventivo Biennale: tetti massimi di maggiorazione e nuovi termini
L'articolo 7-bis introduce importanti novità in materia di Concordato Preventivo Biennale (CPB) al fine di incrementare l'appetibilità dello strumento. Viene inserito un meccanismo di protezione per i contribuenti che presentano un punteggio ISA inferiore a 8, introducendo dei tetti massimi invalicabili alla proposta di maggiorazione del reddito formulata dall'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, attraverso l'inserimento delle lettere c-bis) e c-ter) all'art. 9 c. 3-bis D.Lgs. 13/2024, viene sancito che il reddito proposto non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente oltre le seguenti misure percentuali:
tetto del 30% per i contribuenti che nel periodo precedente mostravano un livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
tetto del 35% per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale decisamente basso, ovvero pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Accanto alle tutele sostanziali si registra una fondamentale proroga dei termini di adesione per il biennio 2026-2027: il termine ordinario viene differito al 31 ottobre 2026 per i soggetti con esercizio solare, ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio a cavallo d'anno.
Rottamazione-quinquies: tolleranza di 5 giorni e apertura agli enti locali
Grandi novità investono la definizione agevolata dei ruoli (Rottamazione-quinquies) originariamente introdotta dalla legge di Bilancio 2026. L'articolo 10, comma 2-bis, reintroduce la fondamentale clausola di tolleranza di cinque giorni per il versamento delle rate. Attenzione però alla formulazione tecnica della norma: la tolleranza dei 5 giorni si applicherà esclusivamente al pagamento della prima rata (o rata unica) e dell'ultima rata del piano di ammortamento, escludendo le scadenze intermedie.
L'articolo 10-quinquies segna una svolta per la fiscalità locale estendendo i benefici della rottamazione quinquies ai carichi affidati agli agenti della riscossione da parte di Regioni, Province e Comuni nel lungo periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L'estensione non è automatica: spetta ai singoli enti territoriali deliberare l'applicazione della sanatoria alle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, con esclusione dei soli debiti derivanti da sentenze di condanna pronunciate della Corte dei conti.
Pagamenti della PA: alleggeriti i controlli sui professionisti
Grandissimo interesse riveste la disposizione contenuta nell'articolo 2-ter, la quale prevede un significativo allentamento della stretta sui pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei professionisti, con un'entrata in vigore differita al 15 giugno 2026. La norma va a modificare il comma 1-ter dell'art. 48-bis DPR 602/73, introdotto solo recentemente dall'articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2026.
La disciplina previgente imponeva un blocco rigoroso e generalizzato dei mandati di pagamento in presenza di cartelle esattoriali insolute. La nuova formulazione attenua l'automatismo stabilendo che la PA dovrà attivarsi e provvedere a versare le somme direttamente all'Agente della Riscossione (liquidando al professionista solo l'eventuale differenza positiva) esclusivamente nel caso in cui le cartelle esattoriali non onorate e scadute siano di importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro. Sotto tale soglia critica, il pagamento al professionista non potrà essere bloccato né subire decurtazioni d'ufficio.
Iperammortamento: via il vincolo geografico ma con eccezioni per il fotovoltaico
L'articolo 7 rimodella il funzionamento del bonus iperammortamento modificando il comma 427 della legge di Bilancio 2026. Viene soppressa la restrittiva condizione che limitava l'accesso alla maggiorazione dell'ammortamento esclusivamente ai beni strumentali prodotti in Europa o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Con la caduta di questo vincolo geografico, diventano agevolabili anche gli investimenti in macchinari e beni tecnologici prodotti in mercati extra-UE.
La disposizione impone però una rigorosa eccezione per i moduli fotovoltaici, al fine di tutelare la filiera produttiva continentale. Resta infatti del tutto invariato il comma 429 della legge di Bilancio, il quale prevede che per gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare siano ammessi all'iperammortamento esclusivamente i moduli di cui all'art. 12 c. 1 lett. b) e c) DL 181/2023, ossia:
moduli fotovoltaici dotati di celle prodotte all'interno dell'Unione Europea con un'efficienza a livello di cella pari almeno al 23,5%;
moduli prodotti nell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE con un'efficienza minima di cella pari al 24%.
Infine, lo stesso articolo risolve una grave criticità legata al Concordato Preventivo Biennale (CPB), integrando l'art. 16 D.Lgs. 13/2024. Viene espressamente stabilito che l'iperammortamento rientra tra le componenti deducibili dal reddito oggetto della proposta concordataria, eliminando la penalizzazione precedentemente inflitta alle imprese aderenti al CPB. Entrambe le novità in materia di iperammortamento esplicano i propri effetti per gli investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2026.
Imprese "esodate" da Transizione 5.0: regole per il credito
L'articolo 8 chiude formalmente la complessa e travagliata vicenda delle imprese rimaste escluse dal credito d'imposta Transizione 5.0 per esaurimento repentino dei fondi, le cosiddette imprese "esodate". La disposizione recepisce il testo precedentemente inserito nel DL 42/2026.
Destinatari della misura sono le imprese che tra il 7 e il 27 novembre 2025 avevano trasmesso la comunicazione preventiva (ex art. 38 c. 10 DL 19/2024), ricevendo dal GSE la conferma tecnica sull'ammissibilità dell'investimento ma imbattendosi nel blocco per mancanza di risorse finanziarie. A tali imprese viene ora riconosciuto un credito d'imposta sostitutivo pari all'89,77% del credito originariamente richiesto, applicabile agli investimenti in beni di cui agli allegati A e B L. 232/2016 e alle correlate spese di formazione del personale. Il MIMIT ha confermato l'avvio dell'invio delle ricevute di spettanza da parte del GSE in data 29 aprile 2026.
Il credito in questione presenta rigide regole di utilizzo:
deve essere speso obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2026;
è utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
può essere fruito decorsi cinque giorni dalla comunicazione del GSE;
richiede l'indicazione dello specifico codice tributo "7079", istituito dall'Agenzia delle Entrate;
gode della totale deroga ai limiti annuali di compensazione e, soprattutto, non risente del divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro;
non concorre alla formazione del reddito IRES/IRPEF né della base imponibile IRAP, rimanendo neutrale rispetto ai rapporti di deducibilità degli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.
Contributo impianti FER e nuovo fondo artigiani
Sempre a favore delle medesime imprese esodate, il comma 3-bis stanzia un ulteriore contributo a fondo perduto per investimenti in impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (comprese le spese di accumulo e di certificazione contabile ed energetica) con un budget di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Il contributo non potrà superare il valore originariamente richiesto e godrà delle stesse esenzioni fiscali del credito d'imposta principale.
Il testo riserva attenzione anche alle imprese artigiane introducendo il comma 4-sexies, che istituisce presso il MIMIT un apposito Fondo per l'accesso al credito in regime de minimis (sotto forma di contributi in conto interessi), dotato di 20 milioni di euro per il 2027 e 30 milioni per il 2028. I criteri di dettaglio verranno definiti entro 90 giorni con DM MIMIT-MEF.
Lavoratori impatriati e marittimi: le nuove soglie di esclusione fiscale
L'articolo 2, rimasto invariato rispetto alla versione originaria del Decreto, si occupa del regime fiscale dei lavoratori impatriati, sancendo il principio della non cumulabilità tra l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero per i neo-residenti ad alto reddito (art. 24-bis TUIR) e le agevolazioni per gli impatriati previste dall'art. 5 D.Lgs. 209/2023. Questo divieto di cumulo, tuttavia, non opererà retroattivamente: si applicherà soltanto a coloro che trasferiranno la propria residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027. Di conseguenza, per chi ha effettuato il trasferimento negli anni 2024, 2025 e 2026, i due regimi restano pienamente cumulabili.
Una novità assoluta è invece rappresentata dall'articolo 2-bis, inserito nel corso del dibattito in commissione, volto a modificare la tassazione dei lavoratori marittimi. La norma stabilisce la totale esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi dei marittimi residenti in Italia che, per motivi professionali, trascorrono più di 183 giorni all'anno imbarcati su navi battenti bandiera estera. Contestualmente viene abrogato l'ormai superato art. 5 L. 88/2001. Il legislatore ha però voluto inserire una clausola di salvaguardia per evitare che tale esclusione si traduca in un indebito accesso a prestazioni sociali agevolate: il comma 3 precisa che qualora altre norme dell'ordinamento facciano riferimento a specifici requisiti reddituali per concedere deduzioni, detrazioni, assegni o benefici di qualsiasi natura (anche non tributaria), si dovrà comunque tenere conto anche di questi redditi formalmente esclusi dall'IRPEF.
Agenzie di viaggio: proroga e cancellazione della ritenuta sulle provvigioni
L'articolo 6 modifica pesantemente la disciplina delle ritenute d'acconto sulle provvigioni introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Il comma 1 interviene sui tempi, disponendo una proroga dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026 per l'entrata in vigore della ritenuta d'acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari. La proroga interessa le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, i raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese operanti nel settore petrolifero.
Tuttavia, la novità di maggior rilievo strutturale risiede nell'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter nel corso dell'esame al Senato. Attraverso una modifica diretta all'art. 25-bis DPR 600/73 e all'art. 39 D.Lgs. 33/2025 (il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), viene completamente cancellato l'obbligo per le agenzie di viaggio di subire o applicare la ritenuta sulle provvigioni percepite per le attività di intermediazione connesse alla vendita, all'emissione o alla prenotazione dei titoli e documenti di viaggio. Un intervento fortemente richiesto dalle associazioni di categoria per salvaguardare la liquidità delle imprese del comparto turistico.
Avviamento negativo (badwill)
L'articolo 3 interviene sulla complessa materia contabile e fiscale del cosiddetto "avviamento negativo" o badwill emerso in sede di cessione d'azienda o di rami d'azienda, integrando l'art. 86 TUIR con l'introduzione del nuovo comma 5-ter. La misura, non modificata rispetto al testo originario, è diretta specificamente ai soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS Adopter).
Qualora si verifichi un'operazione di cessione d'azienda o di un suo ramo con prosecuzione dell'attività economica e contestuale mantenimento degli assetti occupazionali stabili (ai sensi della L. 234/2021), la differenza negativa tra il corrispettivo pattuito per l'acquisto e il valore reale dei beni e rapporti giuridici acquisiti non dovrà più essere tassata interamente nell'anno di emersione. Limitatamente alla quota rilevata a conto economico come componente positivo di reddito, tale plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (ammortamento fiscale quinquennale).
Lo stesso meccanismo di rateizzazione quinquennale viene esteso ai fini dell'IRAP tramite l'inserimento del comma 4-novies all'art. 11 D.Lgs. 446/97. L'efficacia della misura decorre retroattivamente dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. La relazione illustrativa al testo chiarisce la gestione della fase transitoria:
i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 potranno applicare direttamente la rateizzazione nel prossimo modello dichiarativo;
i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile che hanno già trasmesso i modelli dovranno invece presentare una dichiarazione integrativa (ex art. 2 c. 8 DPR 322/98) per adeguarsi alla novità e recuperare le quote d'imposta.
Ripristino regime PEX e esclusione dividendi: un ritorno al passato
Con l’articolo 11 il legislatore ha confermato il totale ripristino della normativa vigente in materia di Participation Exemption (PEX) e di esclusione dei dividendi prima delle pesanti limitazioni introdotte dall'articolo 1, commi da 51 a 55, della stessa legge di Bilancio 2026.
La norma novella gli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR, l'art. 27 DPR 600/73 e l'art. 55 D.Lgs. 33/2025. Viene ristabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie o societarie in possesso dei requisiti PEX beneficiano nuovamente dell'esenzione ordinaria, così come i dividendi percepiti dalle società di capitali godono dell'esclusione da terra imponibile nella misura del 95%. Al fine di azzerare i potenziali danni derivanti dal regime transitorio, il comma 5 fissa la decorrenza retroattiva di questo ripristino al 1° gennaio 2026. In questo modo viene garantita la perfetta applicazione del regime tradicional ante-riforma 2026 in totale continuità temporale, salvaguardando la pianificazione fiscale di holding e gruppi industriali.
Strumenti Simest, premi degli atleti e associazioni sportive
L'articolo 8-quater potenzia le agevolazioni gestite da Simest nell'ambito della misura "Transizione digitale o ecologica" a supporto delle imprese danneggiate dal caro energia o dalla crisi geopolitica nel Medio Oriente (Golfo Persico). Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2026, la quota di contributo a fondo perduto viene innalzata fino al 20% ordinario, spingendosi fino al 30% per le micro, piccole e medie imprese, attingendo a uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni per il 2027.
L'articolo 9 si occupa invece del mondo sportivo dilettantistico su due fronti:
premi agli atleti: viene reintrodotta la totale esenzione dalla ritenuta alla fonte del 20% per i premi corrisposti agli atleti dilettanti tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2026, a condizione che l'importo complessivo erogato dal sostituto d'imposta al medesimo percipiente non superi la soglia di 300 euro. Se la soglia viene superata, l'intera somma viene assoggettata a ritenuta ordinaria;
ambito soggettivo ASD e SSD: viene aggiornato l'ambito soggettivo dell'agevolazione di cui alla L. 133/99 (defiscalizzazione dei proventi da attività commerciali connesse e raccolte fondi per un massimo di due eventi annui). La norma si adegua alla riforma dello sport, applicandosi ora a tutte le associazioni sportive prive di personalità giuridica, a quelle con personalità giuridica di diritto privato e alle società di capitali o cooperative sportive dilettantistiche che operano nel rispetto del D.Lgs. 36/2021.
Settore automotive e imposta di bollo sui conti delle società
Il Decreto interviene anche sulla disciplina dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) dovuta al PRA attraverso l'articolo 10-bis, modificando i criteri di riparto geografico del gettito generato dalle società di noleggio veicoli. Al fine di riequilibrare le entrate delle province, viene stabilito che qualora la sede legale della società di noleggio sia distinta dalla sede in cui viene svolta la gestione ordinaria e principale dell'attività, il gettito dell'imposta deve essere attribuito alla provincia in cui è situata la sede di gestione effettiva. Per i noleggiatori con sede legale all'estero e molteplici sedi secondarie in Italia, l'IPT sarà devoluta alla città metropolitana o provincia in cui è collocata la sede secondaria deputata alla gestione ordinaria principale.
Sul fronte dei costi di tenuta dei rapporti finanziari, l'articolo 12 conferma l'inasprimento dell'imposta di bollo fissa applicata sui conti correnti e sui rendiconti finanziari intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti e ditte individuali). L'importo annuo della tassa passa ufficialmente da 100 euro a 118 euro, con applicazione immediata su tutti gli estratti conto e i rendiconti emessi a partire dal 28 marzo 2026.
Esenzione titoli obbligazionari dei sistemi di garanzia
L'articolo 4 introduce un'esenzione totale dall'imposta sostitutiva (di cui al D.Lgs. 239/96) per gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti costituiti ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. La ratio risiede nella necessità di proteggere la solidità di tali fondi a fronte di un potenziale e rilevante incremento dei rendimenti causato dalle forti tensioni economiche globali. L'esenzione ha carattere temporaneo: si applica sui flussi corrisposti a decorrere dal 28 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2028.
Proroga per la tassa sui mini pacchi
L'articolo 5 conferma ufficialmente il rinvio al 1° luglio 2026 dell'entrata in vigore della tassa sui pacchi di modico valore (merci con valore intrinseco non superiore a 150 euro) spediti da Paesi extra-UE. Il contributo fisso di 2 euro per spedizione, inizialmente introdotto dalla legge di Bilancio 2026, non troverà pertanto applicazione per tutte le merci registrate in dogana anteriormente alla nuova scadenza del 1° luglio 2026.
Carburanti: cali delle accise e controllo sui prezzi
Il comparto dei carburanti è oggetto di un pesante intervento racchiuso negli articoli 8-bis, 8-bis.1 e 8-ter. Nello specifico, per il limitato periodo compreso tra l'8 aprile e il 1° maggio 2026, l'articolo 8-bis rimodula e riduce le aliquote di accisa.
Sul fronte della sorveglianza, l'articolo 8-bis.1 stabilisce che a partire dal 30 giugno 2026, in presenza di dinamiche internazionali o locali che facciano temere spinte speculative, il Garante per la sorveglianza dei prezzi investirà direttamente il MIMIT tramite relazione scritta per attivare regimi speciali di controllo anti-distorsivo lungo l'intera filiera della distribuzione di carburanti.
In aggiunta, l'articolo 8-ter introduce un credito d'imposta del 20% a favore delle imprese agricole per l'acquisto di benzina e gasolio effettuato nel mese di marzo 2026. Il Parlamento ha esteso la misura includendovi anche il carburante impiegato per il riscaldamento delle serre orticole. Il credito è compensabile in F24 entro il 31 dicembre 2026, è esente da imposte e cumulabile con altre misure fino a concorrenza del costo reale sostenuto.
Fonte: DL 38/2026 conv. in L. 88/2026 (GU 22 maggio 2026 n. 117)
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il 20 maggio 2026, la Camera ha approvato, con 132 voti favorevoli e 81 contrari, il DL Fiscale (DL 38/2026) che diventa legge. Tra le novità vi è la reintrodu..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.