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Con 132 voti favorevoli e 81 contrari, la Camera ha approvato il DL Fiscale (DL 38/2026) che diventa legge. Tra le novità vi è la reintroduzione temporanea della soglia di esonero dall'applicazione delle ritenute alla fonte sui premi erogati agli atleti che operano nell'area del dilettantismo. Parallelamente, il legislatore ha allargato lo spettro d'azione delle tutele per includere in modo esplicito non solo le tradizionali associazioni, ma anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma societaria.

Il ritorno della soglia dei 300 euro per i premi agli atleti

Le modifiche riguardano l’articolo 9 del testo intitolato Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti. In base alla nuova formulazione, sulle somme di cui all'art. 36 c. 6-quater D.Lgs. 36/2021, corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, viene ripristinato un regime di favore temporaneo. Nello specifico, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al prossimo 31 dicembre 2026, non si applicheranno le ritenute alla fonte previste dall'art. 30 c. 2 DPR 600/73, pari al 20% sui premi erogati in occasione di competizioni sportive.

Tuttavia, l'applicazione di questo beneficio è subordinata a un preciso limite economico e a una modalità di calcolo che richiede attenzione da parte dei responsabili amministrativi dei club:

  • l'esenzione scatta esclusivamente se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel periodo agevolato dal medesimo sostituto d'imposta allo stesso soggetto non supera l'importo di 300 euro;
  • è fondamentale evidenziare che questa misura non agisce come una franchigia. Se il premio erogato supera, anche solo di un euro, la soglia stabilita, l'intero ammontare della somma corrisposta verrà assoggettato a tassazione. Le somme saranno quindi interamente sottoposte alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come detto, con l'aliquota ordinaria fissata al 20%.

Questo intervento mira ad alleggerire la pressione sui piccoli club che organizzano manifestazioni minori, dove i riconoscimenti economici hanno spesso un valore puramente simbolico o di rimborso spese, evitando l'obbligo di procedere a trattenute e versamenti per cifre irrisorie. Per coprire i minori introiti fiscali derivanti da questa misura, valutati esattamente in 1.380.000 euro per l'anno 2026, lo Stato provvederà mediante le coperture finanziarie definite all'articolo 18 del medesimo decreto.

Adeguamento della governance e inclusione delle S.S.D.

La seconda novità, contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 9, va a modificare direttamente l'art. 25 c. 2 L. 133/99. Si tratta di un intervento di armonizzazione normativa resosi necessario per allineare le vecchie disposizioni tributarie con i principi introdotti dalla recente riforma dello sport del 2021.

Fino ad oggi, il testo della vecchia legge del 1999 limitava l'applicazione di alcune importanti agevolazioni fiscali sui proventi derivanti da attività istituzionali alle sole "associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva".

Con la modifica approvata in sede parlamentare, questa vecchia dicitura viene completamente cancellata e sostituita con un rinvio aggiornato e inclusivo. Il nuovo testo ridefinisce il perimetro dei soggetti agevolati estendendo dunque i benefici alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 c. 1 lett. a), b) e c) D.Lgs. 36/2021.

Questo passaggio formale rappresenta una svolta di grande rilevanza pratica per la sostenibilità economica del settore:

  • viene finalmente sancita una netta equiparazione, sotto il profilo delle attività istituzionali, tra i sodalizi costituiti in forma associativa (A.S.D.) e quelli che hanno scelto la veste di società di capitali o cooperativa senza scopo di lucro (S.S.D.);
  • richiamo esplicito all'art. 6 D.Lgs. 36/2021 permette di ancorare le agevolazioni fiscali al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), che certifica ufficialmente la natura sportiva dell'ente, superando i vecchi e frammentati sistemi di riconoscimento.

Infine, l’articolo 9 alla lettera b) del medesimo comma, con la finalità di puro coordinamento tecnico formale, dispone la soppressione delle parole "dalle associazioni" in un successivo passaggio della norma per rendere la lettura del testo fluida e coerente con la nuova impostazione che include i soggetti societari.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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