L’INPS, con la Circolare 20 maggio 2026 n. 59, ha fornito precisazioni in merito all’obbligo di versamento del cosiddetto ticket di licenziamento per i lavoratori detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il contributo, introdotto dall'art. 2 c. 31 L. 92/2012, è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che darebbero teoricamente diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.
Lavoro penitenziario: quadro normativo
Da un punto di vista normativo, il lavoro penitenziario è stato progressivamente assimilato al rapporto di lavoro subordinato ordinario sul piano delle tutele, nonostante la sua natura speciale legata allo status del lavoratore-detenuto. Di conseguenza, la regola generale prevede che il ticket di licenziamento sia dovuto ogniqualvolta la cessazione del rapporto sia riconducibile a cause ordinarie di risoluzione rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro.
Esclusione del ticket in caso di eventi esterni
La Circolare INPS chiarisce che il ticket non è dovuto qualora la cessazione derivi da eventi esterni e imprevedibili, non riconducibili alla volontà delle parti e strettamente connessi allo status detentivo. In questi casi, l'applicazione del ticket non sarebbe coerente con la ratio dell'istituto, che mira a disincentivare le interruzioni del rapporto determinate da iniziative datoriali.
Nello specifico, l'obbligo di versamento è escluso nelle seguenti ipotesi:
Scarcerazione e trasferimento: l'onere di verifica del datore di lavoro
In caso di scarcerazione per fine pena o trasferimento del detenuto ad altro istituto, la non debenza del ticket non è automatica. Il datore di lavoro è tenuto a verificare concretamente la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro all'esterno dell'istituto o presso la nuova sede di destinazione, anche tramite soggetti giuridici controllati o partecipati.
Solo qualora l'impossibilità di prosecuzione sia accertata e adeguatamente comprovata, il contributo non è dovuto. Se, invece, la prosecuzione fosse possibile ma il datore di lavoro decide comunque di recedere, il ticket di licenziamento deve essere regolarmente versato. L'INPS si riserva di effettuare verifiche amministrative e ispettive sulla veridicità di quanto dichiarato nei flussi Uniemens.
Istruzioni operative e codici UNIEMENS
Per la gestione corretta delle cessazioni, sono stati istituiti nuovi codici da inserire nell'elemento <TipoCessazione> del flusso UNIEMENS:
Per l'esposizione del contributo dovuto (Causale "M400"), i datori di lavoro devono valorizzare gli elementi <CausaleADebito> e <ImportoADebito> all'interno dei dati retributivi.
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Andrea Donati
- Consulente del LavoroGianluca Petricca
- Consulente del lavoro - Managing Partner NexumStp S.p.ARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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