Le holding statiche di gestione dei patrimoni, anche finanziari, stanno avendo una crescita importante nelle strategie di pianificazione patrimoniale e successoria. Tra i vari motivi che possono far propendere per una tale soluzione, nella forma giuridica della società di capitali, vi è la possibilità di sfruttare la “leva fiscale” nell’ambito degli investimenti partecipativi, sfruttando l’esenzione parziale del 95% della plusvalenza di cessione dalla base imponibile, ai sensi dell’art. 87 TUIR (c.d. Participation Exempion o PEX).
Il regime PEX, breve richiamo
Il regime della PEX, di cui al richiamato art. 87 TUIR, richiede alcuni requisiti per la sua applicabilità, sanciti al c. 1:
In merito ai requisiti, è bene richiamare il fatto che gli stessi sono rimasti invariati rispetto alla formulazione vigente al 31 dicembre 2025, in ragione della completa abrogazione (ad opera del DL 38/2026) delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Tale norma disponeva una stretta sull’applicabilità del regime PEX, condizionando la tassazione in misura ridotta solo se relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Tra i requisiti, quello su cui ci si sofferma qui è l’iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie della partecipata.
La disciplina contabile
L’art. 2424-bis c.c. indica che l’iscrizione tra le immobilizzazioni è da adottarsi per quegli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nel tempo; a ciò si aggiunge la presunzione legale relativa per la quale una partecipazione al capitale superiore al 20% del capitale (10% se trattasi di società quotate) sono da iscriversi nell’attivo immobilizzato. La valutazione in merito alla durevolezza dell’investimento è chiaramente rimessa all’organo amministrativo.
Tuttavia, come osservato dalla Cassazione con ordinanza n. 11695/2026, la durevolezza dell’investimento non è un criterio sufficiente ad allocare la partecipazione tra le immobilizzazioni. Deve infatti sussistere anche (e soprattutto) una destinazione strategica, attribuita dagli amministratori, e non già una mera finalità speculativa o comunque impostata, se non preordinata, ad una dismissione della partecipazione nel breve periodo, ancorché tale periodo sia superiore a 12 mesi. In quest’ultimo caso, infatti, la partecipazione non potrà che essere iscritta nell’attivo circolante.
Sul punto, il principio contabile OIC n. 21 “Partecipazioni” (§ 10), evidenzia che l’allocazione tra le immobilizzazioni o nel circolante dipende dalle strategie aziendali ed aggiunge che, per poter essere iscritto tra le immobilizzazioni, l’investimento deve concretamente poter essere detenuto per un periodo prolungato di tempo, tenuto conto delle capacità della società.
La fattispecie dell’ordinanza di Cassazione
Tutto quanto sopra richiamato, la Cassazione ha affrontato il caso di un complesso schema negoziale in cui, da ultimo, una società aveva applicato la PEX alla plusvalenza da cessione di una partecipata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’art. 37-bis DPR 600/73 (oggi abrogato), contestava l’iscrizione nell’attivo immobilizzato a valle di una disamina del complesso schema negoziale che prevedeva, come si evince dalle motivazioni dell’ordinanza, la dismissione della partecipazione non appena fossero state ottenute delle autorizzazioni regionali. Tale circostanza era stata confermata dalla C.T.R. e si fonda su elementi di merito non opponibili in sede di giudizio di legittimità; pertanto la Cassazione giudica il ricorso inammissibile.
In ogni caso viene ribadito che tale ricostruzione trova conferma anche nella sequenza degli eventi, laddove, ottenute dette autorizzazioni, la società istante effettivamente procedeva alla cessione della partecipata.
Considerazioni conclusive
La gestione delle holding richiede particolari attenzioni essendo una “tipologia” di società che ai fini fiscali presenta delle specificità peculiari: si pensi alla diversa determinazione della base imponibile IRAP, agli obblighi comunicativi periodici all’anagrafe dei rapporti tributari o agli schemi minimi di bilancio da adottare impregiudicate le dimensioni.
Come osservato dall’ordinanza in commento, anche l’iscrizione nell’attivo immobilizzato di una partecipazione non può essere un fatto automatico, finalizzato ad una precostituzione degli elementi necessari a beneficiare della PEX. È invece sempre necessaria un’attenta valutazione delle specifiche situazioni, ad opera degli amministratori, con il supporto dei consulenti.
Peraltro, laddove si considerassero strategici investimenti che in realtà sono speculativi, bisogna anche ricordare che l’operazione potrebbe essere anche controproducente, in quanto le eventuali minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni aventi i requisiti PEX non sono deducibili
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Luciano Sorgato
- CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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