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La Corte Costituzionale, con la Sentenza 12 maggio 2026 n. 73, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 c. 1097 L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) nella parte in cui non prevedeva l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole riguardante l’obbligo del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo.

Per le imprese attive nel settore la pronuncia comporterà la conseguente risoluzione delle eventuali pendenze sanzionatorie derivanti da violazioni formali commesse prima del 2017.

Evoluzione dell’obbligo del certificato di agibilità

Storicamente, le imprese dello spettacolo (teatri, emittenti radiotelevisive, alberghi, impianti sportivi, ecc.) avevano l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità per tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla tipologia contrattuale. La violazione di tale obbligo comportava una sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro prestata.

La già citata legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha eliminato tale obbligo per le imprese che impiegano lavoratori subordinati presso locali di loro proprietà o di cui abbiano il godimento, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente assolto gli obblighi contributivi. L'obbligo è rimasto invece in vigore per i lavoratori autonomi con contratti superiori ai 30 giorni.

Natura "punitiva" delle sanzioni per le imprese

La Corte ha evidenziato in primis come l'impatto economico delle sanzioni legate al certificato di agibilità fosse spesso sproporzionato rispetto alla gravità della violazione: per questo tale sanzione, pur essendo qualificata come "amministrativa", avrebbe avuto natura sostanzialmente penale (punitivo-afflittiva) secondo i criteri della CEDU.

In particolare, la severità deriva dal metodo di calcolo: la l'importo fisso di 129 euro, moltiplicato per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorato, senza la previsione di un tetto massimo, può generare importi elevatissimi. Nel caso che ha originato la pronuncia della Corte, una società (R. spa) si era vista infliggere una sanzione di oltre 269.000 euro per violazioni relative a un periodo compreso tra il 1999 e il 2001. Il fatto che si tratti di una violazione meramente formale (spesso con contributi già regolarmente versati) rende tali importi ancora più gravosi per la stabilità finanziaria delle aziende.

Retroattività e annullamento delle ingiunzioni

Il nucleo della sentenza risiede nell'obbligo di applicare la riforma del 2017 (in quanto norma più favorevole, cd. lex mitior) anche alle violazioni commesse precedentemente, purché il giudizio sia ancora in corso (cosiddetti casi sub iudice). Prima di questa pronuncia, le autorità amministrative e parte della giurisprudenza ritenevano che, in assenza di una specifica norma transitoria, le vecchie violazioni dovessero essere sanzionate secondo la legge del tempo (principio di ultrattività).

Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, le imprese dello spettacolo possono ora beneficiare dei seguenti effetti:

  1. l'eventuale impiego di lavoratori subordinati in locali propri in assenza di certificato di agibilità, ma con contributi regolarmente versati, se anteriore al 2018, non può essere più punito;
  2. possibilità di ottenere l'annullamento delle ingiunzioni basate sul vecchio regime in pendenza di ricorso (sempre chela condotta rientri nelle esenzioni introdotte dalla L. 205/2017);

La Corte, inoltre, ha riconosciuto che l'obbligo del certificato per i subordinati rappresentava spesso un duplicato della denuncia obbligatoria all'ente previdenziale, anch'essa sanzionata autonomamente.

Lex mitior e ruolo della Corte

La pronuncia ha inoltre chiarito che, in tema di sanzioni amministrative di carattere punitivo-afflittivo, il giudice comune non può applicare direttamente la legge sopravvenuta più favorevole (lex mitior) in assenza di una disciplina transitoria. Egli è invece tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale, così che la Corte possa verificare se la mancata previsione legislativa di retroattività della lex mitior sia compatibile con i parametri costituzionali.

Fonte: Corte Cost. 12 maggio 2026 n. 73

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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