Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di fornire chiarimenti in merito alle nuove regole per i pagamenti della Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni e, in particolare, sollecitando indicazioni sulle concrete modalità della verifica di inadempienza fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), che ha modificato l'art. 48 bis c. 1-ter DPR 602/73.
L’orientamento del Consiglio Nazionale sul concetto di “inadempienza”
Secondo il Consiglio Nazionale la nuova disposizione avrebbe esteso in modo significativo il meccanismo di verifica preventiva nei confronti dei professionisti beneficiari di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, eliminando la soglia quantitativa precedentemente prevista.
Ciò avrebbe generalizzato il controllo sull’eventuale inadempienza dell’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione.
Peraltro, secondo il Consiglio, ancorché la novella si inserisca in un sistema già esistente e strutturato, il cui impianto resta fondato sulla nozione tipica di “inadempienza”, tale nozione, per consolidata interpretazione, non coincide con una generica irregolarità fiscale, ma presuppone l’esistenza di un credito iscritto a ruolo effettivamente liquido ed esigibile, non sospeso e non oggetto di una rateizzazione regolarmente adempiuta.
Profili di criticità
In tale prospettiva, appare coerente ritenere che la distrazione delle somme non possa operare in modo automatico e meramente formale, ma debba essere preceduta dalla possibilità, per il professionista, di rappresentare eventuali circostanze idonee a escludere l’attualità dell’inadempienza.
Di conseguenza, il nuovo meccanismo dovrebbeoperare esclusivamente in presenza di un’inadempienza effettiva, attuale ed esigibile e la distrazione delle somme deve, in ogni caso, essere preceduta da una verifica sostanziale dei presupposti e dell’attuale esistenza del credito, con possibilità per il professionista di rappresentare circostanze escludenti quali sospensioni, rateizzazioni regolarmente adempiute o altre cause di non esigibilità, anche laddove non rilevate automaticamente dalla piattaforma informatica.
Anche se l’inquadramento sistematico della novella aiuta a risolvere alcune delle principali criticità della norma, quale quella relativa alla distrazione “automatica” delle somme a credito, resta tuttavia fermo che la mancanza di una soglia minima per l’attivazione della verifica da parte della P.A., deroga, nei confronti dei soli professionisti, a ogni principio in tema di impignorabilità dei crediti, manifestandosi, secondo il Consiglio, in modo tutto difforme rispetto alle politiche di dilazione e non aggressione del contribuente, ancorché moroso, che caratterizzano oggi il sistema tributario.
Ed ancora, ad avviso del Consiglio, con questo nuovo meccanismo al professionista viene distratto in favore dell’erario l’importo lordo del credito, tranne la ritenuta d’acconto. Poiché quest’ultima normalmente copre solo una parte della tassazione effettiva, di fatto viene sottratto al professionista anche l’importo che, dopo qualche tempo, l’erario stesso gli chiederà di pagare a titolo di imposte sul reddito.
Conclusioni
Alla luce delle criticità sollevate e dalla richiesta di evitare automatismi il Consiglio ritiene necessario e non più differibile un chiarimento su tutti gli aspetti anzidetti, al fine di consentire una coerente applicazione della norma ed evitare il proliferare di contenziosi.
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