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Cartelle e compensi PA: lo Stato non paga chi è già debitore del Fisco

Dal 15 giugno 2026 entra in una nuova fase il sistema di verifica preventiva sui pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni ai professionisti. Il principio che ispira la disciplina è tanto semplice quanto incisivo: lo Stato (come qualsiasi creditore) non vuole pagare soggetti che, allo stesso tempo, risultano debitori dell’Erario: si ripropone il brocardo latino inadimplenti non est adimplendum.

Dietro la misura vi è il rafforzamento operativo dell’art. 48-bis DPR 602/73, la norma che impone alle pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare determinati pagamenti, se il beneficiario presenti cartelle esattoriali non regolarizzate affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le modalità operative sono disciplinate dal DM 18 gennaio 2008 n. 40, che definisce le procedure di verifica telematica, i termini di comunicazione tra PA e Agente della riscossione e gli obblighi in capo alle amministrazioni.

Si tratta di un meccanismo che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie di recupero del credito tributario e che oggi rischia di produrre effetti molto rilevanti soprattutto per professionisti, consulenti, avvocati, tecnici e lavoratori autonomi che operano stabilmente con enti pubblici, università, ASL e società a prevalente partecipazione pubblica.

La logica della norma: la vera autotutela tributaria

In controluce, il sistema realizza una forma di vera e propria autotutela patrimoniale dello Stato-creditore.

La pubblica amministrazione, prima di effettuare il pagamento di una fattura o di un compenso professionale, verifica telematicamente la posizione fiscale del beneficiario. Se emergono debiti iscritti a ruolo superiori alle soglie previste, il pagamento viene sospeso e le somme possono essere destinate direttamente alla riscossione.

La logica economica della disciplina è evidente: evitare che denaro pubblico venga erogato a soggetti che risultano contemporaneamente debitori verso la finanza pubblica.

Non si tratta più soltanto di riscossione “successiva”, fondata su cartelle, intimazioni e pignoramenti. Il sistema opera a monte, intercettando il flusso finanziario prima ancora che il denaro entri nella disponibilità del professionista.

È, probabilmente, la forma più avanzata di autotutela tributaria oggi esistente nell’ordinamento italiano: lo Stato non insegue il debitore dopo averlo pagato, ma evita direttamente di pagarlo.

L’ambito soggettivo: chi è obbligato alla verifica

Quanto ai soggetti pagatori, l’obbligo di verifica grava sulle “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001, nonché sulle società a prevalente partecipazione pubblica.

Non tutte le società partecipate rientrano nell’obbligo: la mera partecipazione pubblica minoritaria non è sufficiente. Per il professionista che lavora con enti privati o con società a partecipazione pubblica non maggioritaria, l’art. 48-bis non trova applicazione. Questa distinzione ha rilevanza pratica immediata: verificare preventivamente la natura giuridica del committente è il primo atto di una corretta gestione del rischio.

Sul piano operativo, il meccanismo è più articolato di quanto possa sembrare.

Dal 15 giugno 2026, quando una pubblica amministrazione deve liquidare un compenso professionale — per qualsiasi importo, senza più alcun limite quantitativo — effettua una verifica telematica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis DPR 602/73, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, si applica esclusivamente agli esercenti arti e professioni (art. 54 TUIR): per tutti gli altri creditori della PA continua a valere il regime ordinario del comma 1, con la soglia di 5.000 euro. Se il professionista risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento, la PA non sospende semplicemente il pagamento in attesa dell’intervento dell’Agente: procede direttamente a un pagamento biforcato, versando all’Agente della riscossione le somme fino a concorrenza del debito accertato e corrispondendo al professionista solo l’eventuale eccedenza.

Il meccanismo introdotto dal comma 1-ter è strutturalmente diverso dalla procedura ordinaria: non vi è sospensione in attesa dell’intervento dell’Agente della riscossione, né atto esecutivo notificato al professionista.

La PA procede direttamente al pagamento biforcato senza necessità di attivare le procedure esecutive dell’art. 72-bis. Ne consegue che il professionista non riceve un atto formale impugnabile prima dell’esecuzione, ma si trova di fatto privato di una quota o dell’intero compenso in sede di liquidazione.

Allo stato attuale, il professionista non gode di un rimedio formale ante-esecuzione (es. istanza alla PA o all’ADER), rimanendo come solo strumento di tutela la sospensione della cartella prima del pagamento per evitare la compensazione forzata.

Sul punto è fondamentale distinguere i 2 strumenti, spesso sovrapposti nell’applicazione pratica:

  • l’art. 48-bis c. 1, che rappresenta una sospensione preventiva del pagamento, attivata dalla PA prima di pagare, con successiva attivazione dell’Agente della riscossione ex art. 72-bis (regime ordinario, applicabile ai creditori non professionisti con soglia 5.000 euro);
  • l’art. 72-bis è, invece, un pignoramento esecutivo che l’Agente della riscossione notifica direttamente al terzo debitore (la PA) in forza di una cartella già emessa, senza la fase di sospensione preventiva.
  • il nuovo art. 48-bis c. 1-ter introduce per i soli professionisti (art. 54 TUIR) uno scomputo diretto alla fonte: la PA esegue il pagamento biforcato — ADER fino a concorrenza del debito, residuo al professionista — senza sospensione e senza necessità di attivazione delle procedure esecutive dell’art. 72-bis.

La vera novità del sistema è dunque che il controllo avviene prima dell’erogazione del compenso: il pagamento viene “intercettato” direttamente alla fonte, realizzando una sorta di compensazione forzata anticipata tra credito del professionista verso la PA e debito tributario verso lo Stato.

L’abolizione della soglia dei 5.000 euro: la verifica per qualsiasi importo

La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato la soglia dei 5.000 euro prevista dal testo originario dell’art. 48-bis c. 1 DPR 602/73. L’obbligo di verifica si estende ora a qualsiasi pagamento, indipendentemente dall’importo. Permangono tuttavia alcuni profili interpretativi che meritano attenzione.

Occorre chiarire con precisione:

  • la soglia dei 5.000 euro è stata abrogata dalla Legge di Bilancio 2026: l’obbligo di verifica si applica ora a qualsiasi importo corrisposto dalla PA, senza limite quantitativo;
  • la verifica scatta su ogni singolo pagamento, indipendentemente dall’importo (art. 48-bis c. 1-ter DPR 602/73, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026);
  • il blocco automatico per i professionisti: la PA non deve rispettare la procedura del DM 40/2008, con notifica all’Agente di poter eventualmente procedere al pagamento, ma effettua direttamente il blocco. Permane invece la procedura ordinaria del DM 40/2008 per i soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni, ai quali continua ad applicarsi il regime del comma 1 con soglia di 5.000 euro e sospensione preventiva del pagamento.

Per molti studi professionali il problema principale non è tanto il definitivo mancato pagamento, quanto l’effetto immediato sulla liquidità.

Un blocco anche temporaneo dei compensi può compromettere il funzionamento ordinario dello studio, il pagamento dei collaboratori e la sostenibilità finanziaria delle attività professionali.

La questione assume un peso ancora maggiore per i professionisti che lavorano quasi esclusivamente con la pubblica amministrazione, come consulenti tecnici, legali di enti pubblici, progettisti, medici convenzionati o professionisti che operano stabilmente negli appalti pubblici.

Infine, come noto il pignoramento forzato in argomento comporta il pagamento (di fatto) in un’unica soluzione, impedendo al contribuente di accedere alla rateizzazione.

Le cartelle contestate e il problema del diritto di difesa

Uno degli aspetti più delicati riguarda le cartelle ancora oggetto di contenzioso.

Il sistema dell’art. 48-bis si fonda sull’esistenza di somme iscritte a ruolo e non sospese. Tuttavia, nella pratica, non sempre il contribuente riesce a ottenere rapidamente una sospensione giudiziale o amministrativa.

Si crea così una situazione particolarmente problematica: il professionista può subire il blocco dei compensi pur contestando radicalmente la legittimità della pretesa tributaria. Il rischio è che il meccanismo finisca per attribuire una sorta di presunzione amministrativa di “inaffidabilità fiscale” anche a soggetti che stanno ancora esercitando il proprio diritto di difesa davanti al giudice tributario.

Non sono infrequenti, inoltre, casi di cartelle prescritte, sospese, annullate o già oggetto di definizione agevolata che continuano a produrre effetti nelle banche dati della riscossione, anche per ritardi di aggiornamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I rimedi a disposizione del professionista

Di fronte al blocco dei compensi o al rischio di esso, il professionista non è privo di strumenti di reazione. È anzi essenziale conoscerli e attivarli tempestivamente.

Sul fronte della sospensione della cartella:

  • sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. 546/92, da richiedere al giudice tributario contestualmente o successivamente al ricorso. Se ottenuta, il debito non è più “inadempiuto” ai fini dell’art. 48-bis e il blocco del compenso non dovrebbe operare;
  • sospensione amministrativa ex art. 39 D.Lgs. 46/99, su istanza rivolta all’ente impositore (Agenzia delle Entrate) in presenza di errori o vizi della pretesa.

Sul fronte della regolarizzazione della posizione:

  • rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73: il debitore in regola con il piano di rateizzazione non è considerato inadempiente ai fini dell’art. 48-bis. Occorre tuttavia monitorare con attenzione il rispetto delle scadenze, poiché la decadenza dal beneficio della rateizzazione ripristina immediatamente lo stato di inadempienza;
  • definizione agevolata (rottamazione): il contribuente in regola con i versamenti non dovrebbe essere considerato inadempiente. Tuttavia, possono emergere ritardi di aggiornamento nelle banche dati, con rischio di blocco anche in presenza di una posizione formalmente regolare;
  • autotutela e rettifica delle banche dati: per le cartelle già pagate, prescritte, annullate o sospese che continuano a figurare come “attive”, il professionista può presentare istanza di aggiornamento e rettifica della posizione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con diffida a provvedere e, in caso di inerzia, eventuale ricorso per silenzio-inadempimento.     

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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