Il Tribunale di Milano, con Ordinanza collegiale 2 aprile 2026, si è pronunciato in sede di reclamo su un’inibitoria concessa in via cautelare all’esito di un giudizio ex art. 700 c.p.c., affrontando la questione della validità di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. contenente una cd. clausola di "remotizzazione".
La decisione offre un significativo spunto di riflessione sulla formulazione dei patti di non concorrenza nell’era digitale ove l’elemento contrattuale della “sede” di lavoro è diventato ormai più incerto e sfuggente per determinate tipologie di lavoro, con le evidenti ricadute negoziali circa la necessità di garantire che i vincoli imposti al lavoratore nell’ambito del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. siano sempre determinati o, quantomeno, determinabili ex ante.
Nel caso specifico, infatti, il Tribunale meneghino ha riformato la decisione della fase cautelare, dichiarando la nullità per indeterminatezza del limite territoriale del patto di non concorrenza, in quanto esteso anche al “luogo in cui [l’attività] produca in tutto o in parte i propri effetti”.
La vicenda sottoposta al Tribunale di Milano
La controversia trae origine dal reclamo proposto da un lavoratore, ex dipendente di una società, avverso l’ordinanza con la quale il Giudice d...
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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