Tra le novità che interessano la dichiarazione IRAP 2026, particolare interesse suscita quella relativa alla correzione degli errori contabili. Secondo l’OIC 29, “un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.
Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile”. Inoltre, il medesimo principio contabile precisa che gli errori non vanno confusi con i cambiamenti di stima o con i cambiamenti di principi contabili, in quanto si tratta di fenomeni distinti per natura.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile, giova ricordare che il suddetto principio contabile, prevede due distinte tipologie di errori:
Sotto il profilo fiscale, in generale, la “sistemazione” degli errori avviene tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.
La Circ. AE 24 settembre 2013 n. 31/E, ha chiarito il trattamento da applicare in caso di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nell’esercizio di competenza.
Nello specifico, il costo non dedotto o il ricavo non tassato rilevano nel periodo di corretta competenza fiscale e non nell’esercizio di contabilizzazione.
La novità
L’art. 4 D.Lgs. 192/2025, inserendo all’art. 83 TUIR il c. 1-ter, dispone che, ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili assume rilevo, ai fini IRES, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
Conseguentemente, sono esclusi dall’ambito applicativo della nuova disposizione (e, quindi, non rilevano in derivazione rafforzata), gli errori contabili rilevanti (secondo la definizione dei principi contabili di riferimento, OIC 29 e IAS 8) e quelli che, ancorché non rilevanti, non soddisfano i requisiti di cui sopra.
Resta fermo che la correzione deve essere effettuata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta. Sono esclusi da tali attività le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 (c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni).
Tanto anticipato, si possono riassumere le seguenti situazioni con riguardo alla correzione degli errori non rilevanti:
Soggetto senza revisione:
Soggetto con revisione:
Per tutti i soggetti che operano una correzione di un errore rilevante:
IRAP
Quanto sopra analizzato vale anche per l’IRAP. Infatti, il c. 3 del citato art. 4, introduce il c. 5-bis all’art. 5 D.Lgs 446/97, riguardante la determinazione della base imponibile IRAP per le società industriali. Invero, la nuova disposizione, applicabile ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, stabilisce che la correzione di errori contabili assume rilevo, ai fini IRAP, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che, con le modifiche introdotte, si prevede che la nuova disciplina della correzione dell’errore assuma rilievo anche ai fini IRAP individuando, tuttavia, un ulteriore e specifico caso di esclusione.
In particolare, prosegue la relazione illustrativa, si esclude la possibilità di dare rilevanza, ai fini IRAP, alla correzione se si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quelle determinato nel periodo d’imposta in cui è rilevata la correzione. Si escludono, ad esempio, le ipotesi di errori di competenza relativi ai costi o ricavi che sono stati erroneamente imputati in un periodo d’imposta in cui il valore della produzione netta è negativo, anziché in un periodo d’imposta nel quale il valore della produzione netta è positivo.
Il paragrafo 2.1.3 - Imprese di cui all’art. 5) delle istruzioni comuni ai quadri IP, IC, IE E IK, recepiscono le novità, precisando anche che, le predette disposizioni, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. Ne consegue che, a titolo di esempio, nel caso di un errore contabile non rilevante riguardante un costo di servizi di euro 200, di competenza del 2024, corretto tramite rilevazione e imputazione a conto economico nel bilancio 2025, non genera la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2024, ma rimane come costo deducibile IRAP per l’anno 2025.
|
Vai allo Speciale "Dichiarazioni 2026: le novità" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai guide alla compilazione e alla presentazione dei modelli, check list e altri strumenti indispensabili per gestire correttamente le dichiarazioni. |
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Assonime, con la Circ. 28 aprile 2026 n. 13, esamina l'impatto del DM 27 giugno 2025, che introduce le regole di raccordo fiscale per il principio contabil..
Approfondisci con
Il principio contabile OIC 29 riguarda l'applicazione retroattiva (adozione del principio come se fosse stato sempre in vigore) o prospettica (applicazione solo per il futuro) dei cambiamenti di principi contabili e la c..
Carmelina Bonetti
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.