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Tra le novità che interessano la dichiarazione IRAP 2026, particolare interesse suscita quella relativa alla correzione degli errori contabili. Secondo l’OIC 29, “un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.

Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile”. Inoltre, il medesimo principio contabile precisa che gli errori non vanno confusi con i cambiamenti di stima o con i cambiamenti di principi contabili, in quanto si tratta di fenomeni distinti per natura.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile, giova ricordare che il suddetto principio contabile, prevede due distinte tipologie di errori:

  • errori rilevanti, ovvero gli errori che, da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni degli utilizzatori del bilancio. La correzione di questi errori va contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore (utili portati a nuovo o in altra posta se più appropriata);
  • errori non rilevanti, che al contrario, non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio. La correzione si contabilizza nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Sotto il profilo fiscale, in generale, la “sistemazione” degli errori avviene tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.

La Circ. AE 24 settembre 2013 n. 31/E, ha chiarito il trattamento da applicare in caso di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nell’esercizio di competenza.

Nello specifico, il costo non dedotto o il ricavo non tassato rilevano nel periodo di corretta competenza fiscale e non nell’esercizio di contabilizzazione.

La novità

L’art. 4 D.Lgs. 192/2025, inserendo all’art. 83 TUIR il c. 1-ter, dispone che, ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili assume rilevo, ai fini IRES, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • si tratta di errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti;
  • la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • la correzione è stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Conseguentemente, sono esclusi dall’ambito applicativo della nuova disposizione (e, quindi, non rilevano in derivazione rafforzata), gli errori contabili rilevanti (secondo la definizione dei principi contabili di riferimento, OIC 29 e IAS 8) e quelli che, ancorché non rilevanti, non soddisfano i requisiti di cui sopra.

Resta fermo che la correzione deve essere effettuata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta. Sono esclusi da tali attività le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 (c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni).

Tanto anticipato, si possono riassumere le seguenti situazioni con riguardo alla correzione degli errori non rilevanti:

Soggetto senza revisione:

  • mancata imputazione di un costo. Il costo si imputa nel C.E. dell’esercizio in cui viene scoperto l’errore e deve essere eseguita una variazione in aumento in dichiarazione per sterilizzare il componente negativo, in quanto non ha rilievo fiscale. La società deve presentare una dichiarazione integrativa relativa all’esercizio in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in diminuzione per dedurre il costo;
  • mancata imputazione di un ricavo. Il ricavo si imputa nel C.E. dell’esercizio in cui è stato scoperto l’errore e deve essere eseguita una variazione in diminuzione in dichiarazione per sterilizzare il componente positivo, in quanto non ha rilievo fiscale. La società deve presentare una dichiarazione integrativa relativa all’esercizio in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo.

Soggetto con revisione:

  • mancata imputazione di un costo. Il costo si imputa nel C.E. dell’esercizio in cui viene scoperto l’errore. La società non deve eseguire alcuna variazione fiscale, in quanto la correzione assume rilievo fiscale e non deve essere presentata una dichiarazione integrativa;
  • mancata imputazione di un ricavo. Il ricavo si imputa nel C.E. dell’esercizio in cui è stato scoperto l’errore. La società non deve effettuare alcuna variazione fiscale, in quanto la correzione assume rilievo fiscale e non deve presentare una dichiarazione integrativa.

Per tutti i soggetti che operano una correzione di un errore rilevante:

  • mancata imputazione di un costo. Il costo si imputa riducendo il P.N. (riserve di utili portati a nuovo) dell’esercizio in cui viene scoperto l’errore e non deve essere eseguita alcuna variazione in dichiarazione, in quanto non ha rilievo fiscale. La società deve presentare una dichiarazione integrativa relativa all’esercizio in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in diminuzione per dedurre il costo;
  • mancata imputazione di un ricavo. Il ricavo si imputa aumentando il P.N. (riserva di utili) dell’esercizio in cui è stato scoperto l’errore e non deve essere eseguita una variazione in dichiarazione in quanto non ha rilievo fiscale. La società deve presentare una dichiarazione integrativa relativa all’esercizio in cui è stato commesso l’errore ed effettuare una variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo.

IRAP

Quanto sopra analizzato vale anche per l’IRAP. Infatti, il c. 3 del citato art. 4, introduce il c. 5-bis all’art. 5 D.Lgs 446/97, riguardante la determinazione della base imponibile IRAP per le società industriali. Invero, la nuova disposizione, applicabile ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, stabilisce che la correzione di errori contabili assume rilevo, ai fini IRAP, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • si tratta di errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, quindi, deve riguardare solo correzioni di errori non rilevanti;
  • la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • la correzione è stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
  • quale ulteriore condizione, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.

Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che, con le modifiche introdotte, si prevede che la nuova disciplina della correzione dell’errore assuma rilievo anche ai fini IRAP individuando, tuttavia, un ulteriore e specifico caso di esclusione.

In particolare, prosegue la relazione illustrativa, si esclude la possibilità di dare rilevanza, ai fini IRAP, alla correzione se si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quelle determinato nel periodo d’imposta in cui è rilevata la correzione. Si escludono, ad esempio, le ipotesi di errori di competenza relativi ai costi o ricavi che sono stati erroneamente imputati in un periodo d’imposta in cui il valore della produzione netta è negativo, anziché in un periodo d’imposta nel quale il valore della produzione netta è positivo.

Il paragrafo 2.1.3 - Imprese di cui all’art. 5) delle istruzioni comuni ai quadri IP, IC, IE E IK, recepiscono le novità, precisando anche che, le predette disposizioni, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. Ne consegue che, a titolo di esempio, nel caso di un errore contabile non rilevante riguardante un costo di servizi di euro 200, di competenza del 2024, corretto tramite rilevazione e imputazione a conto economico nel bilancio 2025, non genera la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2024, ma rimane come costo deducibile IRAP per l’anno 2025.

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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