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  • Tempo di lettura 6 min.

È possibile prevedere che la possibilità di costituire un Gruppo IVA comprendente persone che non svolgono attività soggette a registrazione o che non esercitano un'attività economica è subordinata alla condizione che una persona del Gruppo IVA detenga direttamente o indirettamente il 100% dell'altra persona o delle altre persone del Gruppo IVA?

Queste una delle domande pregiudiziali sollevate nel 2025 avanti al Tribunale UE.

Una Corte tributaria danese ha chiesto al Tribunale UE di pronunciarsi:

  • Se il combinato disposto dell'articolo 11, primo e secondo comma, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel caso di specie, in forza della quale la possibilità di costituire un Gruppo IVA comprendente persone che non svolgono attività soggette a registrazione o che non esercitano un'attività economica è subordinata alla condizione che una persona del Gruppo IVA detenga direttamente o indirettamente il 100% dell'altra persona o delle altre persone del gruppo IVA.
  • In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, abbia effetto diretto negli Stati membri, cosicché i soggetti passivi possono far valere, nei confronti di uno Stato membro, il diritto di essere registrati come Gruppo IVA qualora la normativa di detto Stato membro non sia conforme a tale disposizione e non possa essere interpretata conformemente ad essa.

Secondo la società ricorrente, infatti, la nozione di «persona» di cui all'articolo 11 della Direttiva IVA comprende qualsiasi persona, soggetto passivo o non soggetto passivo. Il fatto che una o entrambe le persone esercitino o meno esclusivamente attività imponibili non impedisce la costituzione di un Gruppo IVA. Più persone possono quindi essere considerate come un'unica persona quando sono strettamente vincolate tra loro sul piano finanziario, economico e organizzativo. Inoltre, un criterio di proprietà al 100% significherebbe che i gruppi che, per motivi commerciali, regolamentari o storici, detengono meno del 100% della società controllata (ad esempio il 99,9%) non potrebbero ottenere – per le autorità e sul piano interno – le semplificazioni amministrative, ecc. concesse ai gruppi IVA concorrenti. Un siffatto trattamento differenziato di gruppi funzionalmente identici è contrario ai principi di neutralità e di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione.

La causa può interessare anche legislazione italiana.  

La regolamentazione del Gruppo IVA è contenuta negli articoli 70 bis-duodecies del Decreto IVA. Il Gruppo IVA può essere costituito da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d'impresa, arte o professione, tra i quali esista, in via di fatto o di diritto, un collegamento tra gli organi decisionali. Devono ricorrere congiuntamente - al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione - i vincoli finanziario, economico e organizzativo. In particolare, tra i soggetti deve esistere direttamente o indirettamente un rapporto di controllo ex art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. ovvero i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto. Non è richiesto un controllo totalitario del 100%, ma il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

La causa è stata rubricata con il numero T-268/25 e interessa l’art. 70 bis-duodecies DPR 633/72.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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