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Rappresentante fiscale e responsabilità solidale

Una Corte tributaria greca ha chiesto al Tribunale UE di pronunciarsi:

  • se l'articolo 205 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 55, lettera d), della L. 2859/2000, in base alla quale è responsabile in solido per il versamento dell'IVA una persona che (a prescindere da come venga qualificata dalla normativa nazionale, ossia «rappre-sentante» [«αντιπρόσωπος»: «antiprósopos»] o «delegato» [«εκπρόσωπος»: «ecprósopos»] fiscale) non è obbligata a tenere libri né a rilasciare documenti sulle operazioni effettuate dal suo mandante soggetto passivo, stabilito in un altro Stato membro, ma si limita a presentare le relative dichiarazioni IVA, laddove tale disposizione nazionale non consenta all'autorità fiscale né, di conseguenza, al giudice competente di indagare: i) se tale persona sia stata o meno coinvolta nell'attività economica del soggetto passivo; ii) se sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'imposta relativa a tale operazione, o a un’operazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata; e iii) se abbia agito o meno in buona fede e abbia adottato tutte le misure ragionevoli nei limiti dei suoi poteri;
  • se, ai sensi dell'articolo 204 della direttiva 2006/112, il rappresentante fiscale di un soggetto passi-vo IVA stabilito in un altro Stato membro possa essere ritenuto responsabile in qualità di debitore d'imposta quando non partecipa all'attività di tale soggetto;
  • se questa disposizione osti a una norma nazionale, come quella di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), della L. 2859/2000, secondo la quale il rappresentante fiscale è automaticamente considerato debitore dell'imposta, senza che l'autorità fiscale né, di conseguenza, il giudice competente abbiano la possibilità di indagare se tale persona sia o meno coinvolta nell'attività economica del soggetto passivo;
  • se la risposta alle domande precedenti sia diversa secondo che l’operazione negoziale per la quale è dovuta l'IVA sia effettuata utilizzando il codice di identificazione fiscale (numero di partita IVA) dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo o il numero di partita IVA dello Stato membro in cui è dovuta l'imposta;
  • se gli articoli 204, paragrafo 1, e 205 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che una persona può essere ritenuta responsabile contemporaneamente ai sensi di entrambe le disposizioni, vale a dire come persona responsabile ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, e come responsabile in solido, ai sensi dell'articolo 205.

La causa può interessare anche legislazione italiana.  

Secondo l'art. 17 c. 2 DPR 633/72, la nomina del rappresentante fiscale rende quest'ultimo «solidalmente obbligato con il rappresentato per tutte le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato, con esclusione, perciò, di quelle poste in essere direttamente dal soggetto non residente che non risultino effettuate in Italia, ai sensi dell'art. 7 DPR 633/72».

Al riguardo si ritiene che il rappresentante fiscale dovrebbe essere considerato responsabile del versamento dell'imposta e delle relative sanzioni per inadempimenti relativi ad operazioni nelle quali si assume l'obbligo oggettivo di adempiere, ovvero di operazioni nelle quali è sicuramente intervenuto come mandatario. Non si ritiene, invece, che possa essere ritenuto responsabile di un fatto che non è mai entrato nella sua sfera giuridica e del quale non è mai venuto a conoscenza.

Questa tesi è supportata da quanto evidenziato dalla Corte di giustizia comunitaria, secondo la quale «il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero» (Corte di giustizia CEE, causa C-1/08, sentenza Athesia Druck Srl del 19 febbraio 2009).

A tal fine, la Cassazione, con la sentenza n. 591 del 8 gennaio 2024, ha chiarito che in caso di frode del soggetto estero il rappresentante fiscale non è responsabile solidalmente, a meno che non abbia partecipato attivamente all'operazione. A rilevare è infatti l'effettiva esecuzione delle operazioni di frode, non l'astratta conoscibilità né la concreta conoscenza delle stesse. Il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero, pertanto, il contratto di mandato non può di per sé determinare una responsabilità solidale del rappresentante. A differenza del rappresentante fiscale ai fini delle imposte sul reddito, il rappresentante fiscale ai fini dell'IVA non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato, poiché è il soggetto non residente a restare destinatario diretto di qualunque altra norma che non debba transitare attraverso il rappresentante fiscale.

La causa è stata rubricata con il numero T-356/25 e interessa l’art. 17 DPR 633/72.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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